La responsabilità degli amministratori di società per il pagamento di debiti sociali in violazione della par condicio creditorum
di Virginie Lopes, AvvocatoTribunale Milano, Sez. spec. in materia di impresa, Sentenza, 14 settembre 2021, n. 7286
Parole chiave: società – società di capitali – organi sociali – amministratori – azione di responsabilità contro gli amministratori – danno da pagamento preferenziale
Massima: “Quando la società versa in stato di insufficienza patrimoniale irreversibile, il pagamento di debiti sociali senza il rispetto delle cause legittime di prelazione – quindi in violazione della par condicio creditorum – costituisce un fatto generativo di responsabilità degli amministratori verso i creditori, salvo che sia giustificato dal compimento di operazioni conservative dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, a garanzia dei creditori medesimi, o di operazioni assimilabili.”
Disposizioni applicate: artt. 146 l.f., artt. 2393, 2394 e 2476 c.c.
Nella fattispecie in esame, il Fallimento, in persona del curatore, aveva citato in giudizio, esercitando l’azione di responsabilità ex artt. 146 l.f., 2393, 2394 e 2476 c.c. gli amministratori della società fallita per aver posto in essere (i) pagamenti preferenziali che avevano generato (ii) sanzioni ed interessi applicati sui debiti erariali e previdenziali non pagati, che avevano comportato l’aggravamento del passivo patrimoniale della società.
In particolare, il Fallimento lamentava (i) che gli amministratori avessero posto in essere illegittimi rimborsi soci e pagamenti a società riferibili alla famiglia di alcuni amministratori nonché a banche cui gli amministratori avevano rilasciato fideiussioni, (ii) che avessero inoltre proseguito l’attività d’impresa anche dopo la perdita del patrimonio netto della società, mediante la creazione di artifici contabili volta a ritardare la visibilità dello stato di dissesto della società e infine (iii) che le preferenze degli amministratori nel pagare i debiti verso società di famiglia e verso le banche avessero causato l’aggravamento del passivo patrimoniale della società alla luce delle sanzioni ed interessi applicati sui debiti erariali e previdenziali non pagati.
Si erano costituiti in giudizio gli amministratori eccependo, in particolare, a) la carenza di allegazione e prova in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità degli amministratori convenuti, con particolare riguardo agli elementi costitutivi del delitto di bancarotta preferenziale (fra tutti quello del dolo specifico nell’aver favorito il creditore soddisfatto) e b) insussistenza di tali elementi, sostenendo che c) i pagamenti posti in essere avevano comportato una riduzione dell’esposizione debitoria della società, alleggerendo la pressione dei creditori e che d) l’omesso pagamento dei debiti fiscali e previdenziali non fosse illegittimo in quanto dipeso dalla mancanza dei fondi necessari a tal fine e in quanto la scelta di pagare un debito piuttosto che un altro fosse imputabile unicamente a discrezionalità gestoria.
Il Tribunale, fondandosi sulla sentenza n. 1641 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 23 gennaio 2017, ha accolto le domande del Fallimento, chiarendo che sussisteva la responsabilità degli amministratori in quanto i pagamenti – oggetto di contestazione da parte del Fallimento – potevano qualificarsi come pagamenti preferenziali avvenuti in violazione del principio di par condicio creditorum e pertanto risultavano dannosi per la massa dei creditori.
Infatti, i magistrati hanno stabilito che i pagamenti dei suddetti crediti erano intervenuti quando il patrimonio sociale era già divenuto irreversibilmente insufficiente, quando la società aveva già intrapreso attività effettivamente liquidatorie (quali affitto di ramo d’azienda, svendita straordinaria e cessazione dell’attività tipica) e che non erano finalizzati ad una gestione conservativa del patrimonio sociale, né ad adottare strumenti volti al superamento della crisi o al recupero della continuità aziendale.
Per quanto riguarda il tema della responsabilità degli amministratori in relazione ai debiti per sanzioni ed interessi applicati sui debiti erariali e previdenziali non pagati, il Tribunale, rifacendosi ad un precedente del 3 dicembre 2020, ha sottolineato che la discrezionalità degli amministratori trova un limite naturale nel necessario rispetto di specifiche e tassative norme di legge, tra cui quelle che prevedono i pagamenti di imposte, tasse e contributi, la cui violazione integra un illecito amministrativo assistito dalle relative sanzioni, rammentando che la perdurante violazione degli obblighi tributari (e contributivi) da parte degli amministratori rappresenta un grave inadempimento al rispetto degli obblighi contributivi e fiscali[1], che costituisce uno dei primi doveri degli amministratori.
[1] In tema di reati tributari per l’omesso versamento dell’IVA, vedasi Cass. Pen, n. 23796 del 2019 e per l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate vedasi Cass. Pen., n. 3647 del 2017 e Cass. Pen., n. 43599 del 2015.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia