La responsabilità degli amministratori è di natura contrattuale con conseguente onere della prova a carico dell’amministratore inadempiente
di Eleonora Giacometti, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., Sez. I, Ordinanza, (data ud. 21/01/2021) 12/05/2021, n. 12567.
Parole chiave: Società di persone – Società in nome collettivo – azione di responsabilità – responsabilità degli amministratori – onere prova –
Massima: La responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.) è tenuto ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti loro contestati, l’osservanza dei predetti doveri. La stessa conclusione si impone anche con riferimento alle società di persone.
Disposizioni applicate: articoli 2260, 2262, 2303 e 2697 c.c.
Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione affronta ancora una volta il tema della natura della responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata, ribadendo il proprio precedente orientamento (già espresso anche con le sentenze n. 17411 del 31 agosto 2016 e n. 16952 del 10 agosto 2016, espressamente richiamate) secondo cui la suddetta responsabilità ha natura contrattuale, sia nell’ambito delle società di capitali, sia con riguardo alle società di persone.
In particolare, nel caso in questione una s.n.c. aveva convenuto in giudizio il proprio amministratore, già in precedenza revocato, per sentirne dichiarata la responsabilità derivante dall’arbitraria sottrazione dalle casse sociali di una somma complessiva di Euro 711.752,75, nonché la condanna al risarcimento dei danni causati.
Costituitosi nei giudizi di merito, l’amministratore aveva eccepito l’infondatezza della pretesa attorea deducendo di avere dei crediti nei confronti della società – ossia compensi quale amministratore della medesima ed utili nella propria qualità di socio – e di aver pertanto trattenuto la suddetta somma per pareggiare gli importi precedentemente prelevati dagli altri soci dalle casse sociali.
Nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione l’amministratore aveva inoltre eccepito che (1) la mancata emersione processuale dei propri crediti dagli ultimi tre bilanci non escludeva che i medesimi potessero trovar riscontro nella precedente contabilità, rilevando, al riguardo, che il socio di una s.n.c. ha diritto di percepire gli utili dopo l’approvazione del rendiconto, senza che sia a tal fine necessaria una delibera assembleare di approvazione e ripartizione degli stessi e che (2) l’onere della prova della mala gestio competeva alla società ed era errato ritenere che spettasse all’amministratore la prova di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi e di aver maturato, nel corso degli anni, crediti nei confronti della società in misura corrispondente alle somme di cui si era riappropriato. Al riguardo, l’amministratore denunciava, in particolare, il mancato accertamento, nell’ambito dei giudizi di merito, dell’inadempimento della società, della effettiva consistenza dell’ammontare degli utili a lui spettanti e di ogni altra somma allo stesso dovuta, nonché della consistenza degli utili spettanti a ciascun socio.
Secondo la Corte tale ultima eccezione non era accoglibile, poiché a fronte della pacifica appropriazione di somme prelevate dal patrimonio sociale, spettava all’amministratore dimostrare che tali importi corrispondevano agli utili o ai compensi a lui dovuti.
Se è infatti vero, in particolare, che nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto (Cass. 4 luglio 2018, n. 17489; Cass. 31 dicembre 2013, n. 28806), è altrettanto vero che grava sull’amministratore fornire la prova dell’approvazione di rendiconti da cui si evinca il suo diritto agli utili o al compenso in misura corrispondente ai prelievi effettuati.
Tale conclusione risulta infatti coerente con la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore la quale comporta che l’onere della prova è così ripartito: la società, sia essa di capitali o di persone, (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 L. Fall) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, e a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre all’amministratore spetta provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei predetti doveri.
In applicazione di tale principio, pertanto, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall’attivo della società, questa può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, ossia della destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali (come quelli aventi ad oggetto gli utili di esercizio e i compensi a lui spettanti) o, in ogni caso, il loro impiego per lo svolgimento dell’attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.
La Corte di Cassazione ha quindi concluso respingendo il ricorso dell’amministratore e confermando la condanna di quest’ultimo, in favore della società, alla restituzione delle somme prelevate.
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