22 Gennaio 2019

La responsabilità civile del produttore,in particolare del produttore di alimenti: il prodotto difettoso

di Daniele Calcaterra, Avvocato Scarica in PDF

Abstract

Proseguendo con la nostra analisi, veniamo ora ad esaminare più nel dettaglio le disciplina dettata dal Codice del Consumo in tema di responsabilità del produttore.

L’analisi delle singole disposizioni ci permetterà di comprendere come in concreto si atteggia la responsabilità del produttore alla luce dell’attuale disciplina normativa.

Parte II

Il prodotto difettoso

Occorre chiedersi a questo punto quando il prodotto è difettoso.

In argomento sovviene l’art. 117 Cod. Cons. a mente del quale “Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”.

Va però detto che in un sistema nel quale la responsabilità del fabbricante presuppone l’accertamento della difettosità del prodotto e quindi della sua non rispondenza ai requisiti di sicurezza che dovrebbero essere presenti un modello ideale di prodotto ragionevolmente sicuro, si impone l’esigenza di individuare criteri oggettivi e condivisi che consentono di circostanziare nella misura più stringente possibile il generico riferimento alla sicurezza che si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze. In altri termini, le esigenze di armonizzazione giuridica che consentono un’efficiente funzionamento del mercato e un equilibrato svolgimento della competizione tra gli operatori economici postulano la creazione e la diffusione di regole tecniche nelle quali il legislatore trasfonde il concetto di stato dell’arte, delineando con dettaglio e precisione quel modello ideale di prodotto che costituisce il parametro per valutare in concreto la difettosità dei singoli prodotti. Nel contesto normativo attuale, in effetti, è sempre più diffusa una normazione tecnica che definisce compiutamente le caratteristiche strutturali e gli standard di sicurezza dei prodotti e rappresenta un punto di riferimento imprescindibile al fine di valutarne la sicurezza. Da ciò consegue che, per stabilire la difettosità del prodotto, occorre quindi operare una netta distinzione tra prodotti che sono stati interessati dal fenomeno della normazione tecnica e quelli che invece ne sono rimasti estranei.

Per questi ultimi prodotti il legislatore non detta norme che impongono l’adozione di particolari caratteristiche tecniche e costruttive, per cui il fatto che il prodotto offra un livello di sicurezza ragionevole può essere ricavato facendo riferimento alle ragionevoli aspettative del consumatore e alle regole dell’arte. Per le categorie di beni fatti oggetto invece da parte del legislatore dell’Unione Europea di complessi sistemi di regole che definiscono dettagliatamente le caratteristiche che i prodotti debbono possedere per poter essere considerati sicuri, le regole dell’arte sono state trasfuse direttamente in norme di legge che contengono dati tecnici o che rinviano a standard predisposti da enti accreditati. Queste previsioni contengono perciò una prima valutazione tecnica che incide profondamente sulla applicazione delle norme in tema di responsabilità civile, in quanto forniscono uno standard unico sulla base del quale valutare la difettosità del prodotto nelle diverse giurisdizioni statali: in questo modo la sicurezza dei prodotti viene definita secondo uno standard comune a tutti i Paesi che fanno parte dell’Unione Europea. In questo quadro, l’intervento di maggior rilievo, nel settore alimentare, è rappresentato senza dubbio dal Regolamento UE n. 178/2002, con il quale sono stati enunciati i principi e i requisiti generali per la sicurezza alimentare ed è stata istituita l’EFSA; vi sono poi gli obblighi imposti dal sistema HACCP e anche i manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene, in applicazione dei principi del sistema HACCP.

La prova

Chiarito quando un prodotto possa considerarsi difettoso, si tratta di vedere poi come viene ripartito l’onere probatorio tra le parti, costituendo questo un aspetto assai delicato in presenza di contenzioso. In base all’art. 120 Cod. Cons., il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno, mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo l’art. 118. Ai sensi di quest’ultima disposizione “La responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale; d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso (Si tratta della c.d. esimente da ignoto tecnologico, di cui si dirà meglio più avanti); f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata”. Sotto il profilo probatorio, quindi, la disciplina prevede una puntuale ripartizione dell’onere della prova. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno, mentre non deve dimostrare la colpa del produttore né l’esistenza di uno specifico vizio del bene.

Una volta fornita la prova di tali elementi, spetta al produttore dimostrare che il bene non era difettoso. Il che significa che spetta al soggetto danneggiato dimostrare che il prodotto ha manifestato il difetto durante l’uso, che ha subito un danno e che quest’ultimo è in connessione causale con detto difetto; una volta che il danneggiato abbia fornito tale prova, grava sul produttore l’onere della prova liberatoria, consistente per lo più nella dimostrazione che il difetto riscontrato non esisteva quando ha posto in circolazione il prodotto, ovvero che all’epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche. È interessante richiamare, sotto questo profilo, una sentenza del Giudice di Pace di Monza del 20/03/1997 (caso F.lli Saclà). La causa originava dalla frattura di due premolari di un commensale a seguito di masticazione di riso condito con un prodotto in scatola contenente un frammento di metallo. In sede di istruzione probatoria, i capitoli di prova proposti dal convenuto, tesi a dimostrare che le cautele adottate in sede di produzione erano volte a evitare quel tipo di difetto (impiego di controllo mediante metal detector), furono respinti dal giudice in base alla considerazione che «detta prova era irrilevante in quanto tutti gli accorgimenti tecnici posti alla fine la produzione non possono dimostrare, di per sé, che quel barattolo non contenesse anche un frammento di metallo introdotto dopo che fossero stati eseguiti gli esami di cui sopra“. Per il Giudice di Pace di Monza, quindi, un programma di controllo su ogni singolo prodotto in uscita (ad esempio tramite metal detector) non integrerebbe l’onere probatorio di cui alla lett. b) dell’art. 118 cod. cons., il che lascia chiaramente intendere come in giurisprudenza la prova liberatoria cui è chiamato il produttore venga intesa in modo assai restrittivo, mentre, per conservo, la posizione del consumatore risulta, almeno in certi casi, alleggerita. Va richiamato, infatti, sul punto, l’indirizzo della Corte di Giustizia UE (Corte Giust. 5/03/2015 (Cause riunite C 503/13 e C 504/13), secondo cui se il prodotto è stato consumato, la prova della sua contaminazione può essere assolta dal danneggiato provando la non conformità di altri prodotti che appartengono allo stesso lotto.

La natura della responsabilità

Nasce spontaneo, a questo punto, il quesito circa la natura di tale responsabilità: considerata la disciplina sull’onere della prova, si può cioè affermare che si tratti di responsabilità oggettiva? La direttiva in materia di responsabilità del produttore fu approvata nell’85 della Comunità Europea e resa operante nel nostro ordinamento con D.p.r. dell’88. La dottrina ha osservato che la normativa comunitaria fu pensata come fonte di responsabilità di tipo oggettivo, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 1 della Direttiva, secondo cui il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto. La descrizione del fatto così configurata dal citato articolo appare però monca nel momento in cui riconnette il danno al difetto, là dove invece sarebbe stato tecnicamente più corretto ancorare il prodotto al danno. Ciò determina sul piano processuale un’equivalenza funzionale del difetto con la colpa quale elemento di fattispecie cui il danneggiato dovrebbe fornire la prova. In altri termini, una responsabilità oggettiva dovrebbe prescindere del tutto dalla valutazione qualitativa del prodotto e dovrebbe invece agganciarsi alla circostanza della verificazione del danno riconducibile alla messa in circolazione del prodotto. Parte della dottrina e della giurisprudenza di legittimità ha dunque inquadrato nell’ambito della responsabilità presunta (non oggettiva) quella del produttore, posto che essa prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione di un difetto del prodotto.

Il danno

In forza dell’art. 123 cod. Cons.E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette”.

Non è questa la sede per esaminare nel dettaglio la disposizione. Basti qui ricordare un aspetto di particolare interesse, che di recente è stato molto discusso. Intendiamo riferirci al via libera delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 5/07/2017 n. 16601 che supera Cass. 07/1183) ai punitive damage. Se ne parla perché è questo un tema che potrebbe assumere nell’ambito della responsabilità del produttore e, in particolare, di quello di alimenti – soprattutto ove si consideri la forte tendenza del mercato italiano all’esportazione all’estero di prodotti alimentari e vitivinicolo –, particolare rilevanza. I danni punitivi sono un istituto giuridico degli ordinamenti di Common law e, in particolare, degli Stati Uniti, in virtù del quale, in caso di responsabilità extracontrattuale, è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito (i compensatory damages), se si prova che il danneggiante ha agito con dolo o colpa grave. La vicenda prende le mosse dal contenzioso sorto intorno al riconoscimento di una sentenza statunitense in cui era prevista una condanna per danni punitivi, che secondo risalente orientamento della Corte di Cassazione non potrebbero trovare riconoscimento nel sistema italiano, essendo contrari all’ordine pubblico (Cass. 19/01/07, n. 1183).

Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione. Secondo gli ermellini deve essere superato il carattere della responsabilità civile costituito dalla finalità reintegratoria del risarcimento, per riportare il danneggiato nello status quo ante il danno, a cui fa riferimento l’impostazione classica. Accanto alla preponderante primaria funzione compensativo-riparatoria, si riconosce adesso al risarcimento del danno una natura polifunzionale che si proietta verso più aree, tra cui le principali sono quelle preventiva e quella sanzionatorio-punitiva: l’istituto dei risarcimenti punitivi, si afferma, non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano. A conferma di tale conclusione la Corte elenca numerosissime disposizioni legislative in vigore ormai da anni e che costituiscono chiare ipotesi sanzionatorie-punitive ricollegate ad un comportamento foriero di un danno ingiusto. Si noti di bene, questo non significa che l’istituto italiano abbia mutato la sua essenza e che sia consentito ai giudici di accentuare liberamente le condanne, liquidando oltre la somma necessaria a ristorare il danno patito. È risaputo, infatti, che ogni prestazione personale esige una intermediazione legislativa in ossequio al principio di riserva di legge stabilito dall’art. 23 Cost.; nel sistema italiano la condanna al pagamento di una somma ulteriore a quella strettamente necessaria per ristabilire lo status quo ante è dunque configurabile solo e soltanto se vi è una norma ad hoc che nella fattispecie lo prevede. In altri termini, i danni punitivi non trovano applicazione tout court e costituiscono ancora un’eccezione, che in quanto tale deve essere legittimata da una specifica previsione legislativa.

Spetta al legislatore pertanto decidere in quali casi sia così e sia possibile configurare un risarcimento punitivo ed è proprio sulla base di tale presupposto che viene astrattamente riconosciuta la possibilità di delibazione nel sistema italiano della sentenza straniera che prevede la condanna ad un risarcimento punitivo. In tal caso, il controllo che dovrà essere svolto dai giudici italiani sarà quello di accertare che nell’ordinamento straniero tale condanna sia stata pronunciata su basi normative che garantiscono la tipicità delle ipotesi di condanna. Il concetto di ordine pubblico quale limite per la delibazione della sentenza è stato quindi riletto in un’ottica più elastica.

Prescrizione e decadenza

La materia è trattata rispettivamente negli artt. 125 e 126 cod. cons. Nella responsabilità del produttore il termine prescrizionale risulta abbreviato rispetto a quello quinquennale previsto per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Ai fini della decorrenza del termine è necessaria la conoscenza o un’astratta conoscibilità da parte del danneggiato di tutti gli elementi indicati dal legislatore. Sul punto, appare condivisibile l’opinione di chi ritiene che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, la conoscenza o almeno la conoscibilità debba estendersi al nesso causale tra difetto e danno. La Direttiva lascia invece espressamente impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che disciplinano la sospensione e l’interruzione della prescrizione. Ne consegue che la materia sarà interamente regolata dalle norme codicistiche.

L’art. 126 stabilisce poi un termine decennale di decadenza del diritto al risarcimento del danno che decorre dalla messa in circolazione del prodotto. La necessità di contenere entro precisi limiti temporali la responsabilità del produttore risponde a diverse esigenze: oltre ad essere stata messa in luce l’opportunità di incentivare la copertura assicurativa per i rischi derivanti da prodotti difettosi, è stato giudicato iniquo esporre il fabbricante a una responsabilità senza limiti temporali. Il termine decennale è concepito in funzione della durata normale di vita di un prodotto industriale e ha quindi scarsa rilevanza per quei prodotti (come gli alimenti) che conservano le proprie qualità soltanto entro il termine di scadenza stabilito dal produttore e impresso nella confezione.

Responsabilità del fornitore

Il fornitore è investito della normativa sulla responsabilità del produttore in via del tutto residuale (art. 116 cod. cons.). Perché costui risponda devono infatti ricorrere alcune specifiche condizioni e cioè: a) non deve essere nota l’identità del produttore; b) la distribuzione del prodotto deve essere avvenuta nell’ambito dell’esercizio di un’attività commerciale; c) il fornitore non deve essere stato in grado o comunque deve aver omesso di comunicare, nel termine di tre mesi dalla richiesta formulata dal danneggiato o in quello ulteriore accordatogli dal giudice, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha, a sua volta, fornito il prodotto.

Qualche spunto ulteriore sulla condizione da ultimo segnalata si impone. Per la Cassazione, il fornitore può essere sollevato dalla speciale responsabilità di cui all’articolo in commento solo se l’individuazione del produttore è effettiva, non essendo sufficiente la mera comunicazione, da parte del fornitore stesso, dei dati del produttore. Grava infatti sul fornitore l’onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato quale produttore, trattandosi di un fatto impeditivo della domanda. Per evitare di incappare nella stessa responsabilità del produttore, il fornitore deve comunicare al danneggiato l’identità e il domicilio del produttore o comunque della persona che gli ha fornito il prodotto entro il termine di tre mesi dalla data della richiesta.

L’articolo precisa le modalità con le quali deve essere effettuata la richiesta al fornitore: deve essere formulata per iscritto e deve contenere l’indicazione del prodotto che ha cagionato il danno, del luogo e con ragionevole approssimazione della data dell’acquisto. Deve inoltre essere offerto il prodotto in visione se ancora esistente.

Dalla norma in commento si evince chiaramente, infine, che la richiesta non costituisce presupposto processuale, in quanto il danneggiato può citare in giudizio il fornitore, il quale avrà la facoltà di comunicare entro i tre mesi successivi alla notifica dell’atto di citazione il nome e il domicilio del fabbricante.

Pluralità di responsabili

L’art. 121 cod. cons. dispone che “Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali”. La norma ricalca in sostanza quanto stabilito nell’art. 2055 c.c. Nel contesto che stiamo analizzando la regola troverà applicazione nell’ipotesi per nulla remota di prodotti composti: il danneggiato potrà agire per il risarcimento integrale tanto nei confronti del produttore intermedio quanto di quello finale.

Il concorso con la disciplina generale in tema di illecito

Dopo questa breve disamina della disciplina rinvenibile nel codice del consumo in tema di responsabilità del produttore, vogliamo accennare, a conclusione del discorso, al diverso tema del concorso tra questa normativa e quella generale in tema di illecito, dettata dall’art. 2043 c.c.

Ci sia qui consentito riportare il contenuto della decisione Corte di Giustizia delle Comunità Europee  del 25/04/2002 (C 52-154-183/2000), che rappresenta un leading case in argomento e secondo cui “L’art. 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985 n. 85/374/Cee, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che i diritti attribuiti dalla normativa di uno Stato membro ai danneggiati a causa di un prodotto difettoso, in forza di un regime generale di responsabilità basato sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla suddetta direttiva, possono essere limitati o ristretti in seguito al recepimento di quest’ultima nell’ordinamento giuridico interno del suddetto Stato”.

Secondo la Corte, in sintesi, la responsabilità del produttore esclude la possibilità di invocare l’art. 2043 c.c. perché: a) la nuova normativa tratta la materia in modo esaustivo ed esclusivo, per cui non vi sarebbe spazio per l’applicazione di regole diverse; b) l’Unione Europea, inoltre, con la nota Direttiva ha voluto armonizzare la disciplina, risultato che sarebbe eluso se si potesse decidere di ricorrere all’uno o all’altro strumento in base alla convenienza nel singolo caso concreto.

Alla luce di quanto precede, riteniamo quindi non vi sia più spazio per la tesi diversa, pure sostenuta (Trib. Firenze, 5/04/2000), che, invece, riteneva possibile un concorso di discipline e quindi autorizzava il danneggiato a scegliere tra l’una e l’altra normativa.