31 Gennaio 2017

La qualificazione giuridica del licenziamento «per scarso rendimento»

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Licenziamento – Giustificato motivo oggettivo – Licenziamento “per mancanze” – Annullamento – Necessità – Fondamento

MASSIMA

Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che ha ricondotto nell’ambito del giustificato motivo oggettivo un licenziamento inflitto “per mancanze” laddove la ragione del recesso risulta indebitamente ascrivibile al paradigma concettuale del rimprovero per una condotta del lavoratore che questi, pur potendo, non ha colpevolmente tenuto e il provvedimento fondato su di un comportamento riconducibile alla sfera volitiva del lavoratore e lesivo dei suoi doveri contrattuali mentre il recesso per giustificato motivo oggettivo può essere tale solo per fatti sopravvenuti che rendono impossibile la prestazione ma sempre che siano dovuti a fatti non imputabili: diversamente ragionando, il datore di lavoro con un mero atto di autoqualificazione del recesso, ove il medesimo fosse ritenuto insindacabile, potrebbe selezionare ad libitum il rischio di una tutela per lui meno gravosa.

COMMENTO

La pronuncia in oggetto si inserisce nel vivace dibattito circa la qualificazione giuridica del licenziamento cd. «per scarso rendimento», qualificato da una celebre dottrina come “fattispecie anfibia” idonea a costituire un giustificato motivo tanto soggettivo quanto oggettivo a seconda delle circostanze del caso. La vertenza de qua trae origine, difatti, dall’impugnazione del licenziamento per g.m.o. intimato al lavoratore a fronte della “mancanza di adeguamento alle esigenze (comportamentali, predittive, valutative, ecc.) che la evoluzione del mercato comporta” nonché “mancanza di adeguamento alle attuali esigenze del nostro settore” da parte del medesimo. Nel precedenti gradi di merito, la Corte territoriale aveva ritenuto astrattamente configurabile un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, salvo poi dichiararlo illegittimo per violazione dell’obbligo di repêchage: i Giudici di seconda istanza, difatti, hanno dimostrato di aderire alla ricostruzione della fattispecie in discussione offerta da Cass. 3250/2003, ritenendo pertanto che l’impossibilità sopravvenuta di un’utile prestazione da parte del lavoratore possa rilevare – perlomeno astrattamente – quale g.m.o. sub specie di scarso rendimento, indipendentemente da specifiche violazioni di obblighi contrattuali (in particolare, il rendimento deve essere tale da cagionare “la perdita totale dell’interesse del datore di lavoro alla prestazione, all’esito di un’indagine condotta alla stregua di tutte le circostanze della fattispecie concreta, compreso fra queste il comportamento del datore di lavoro, per accertare se il medesimo, obbligato non solo al pagamento della retribuzione ma anche a predisporre i mezzi per l’esplicazione dell’attività lavorativa, si sia o meno attivato per prevenire o rimuovere situazioni ostative allo svolgimento della prestazione lavorativa”). La Suprema Corte, tuttavia, conformandosi alla sua giurisprudenza di gran lunga maggioritaria (che, prendendo le mosse dalla – invero ormai superata – distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato, addebita il mancato rendimento a condotto colpose del lavoratore, cfr. Cass, 14310/2015), ha rilevato come l’imputazione del licenziamento intimato fosse riconducibili a «mancanze» da parte del lavoratore relative a condotte, invero, potenzialmente esigibili, riconducendo pertanto la fattispecie concreta al motivo di licenziamento soggettivo ex art. 3 prima parte l. 606/1966. Sulla base dell’argomentazione appena esposta, infine, la Corte ha rinviato alla Corte d’Appello competente affinché questa provveda a un nuovo esame della vertenza in base al principio di diritto esposto e, conseguentemente, decida sulla tutela sanzionatoria applicabile nel caso concreto.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO