La prosecuzione dell’attività liquidatoria del patrimonio costituito da redditi futuri non può superare il termine dell’esdebitazione di diritto
di Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista Scarica in PDFTribunale di Verona, Sentenza 20 settembre 2022
Parole chiave: Liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato – patrimonio costituito da quote di reddito futuro – durata della procedura – coincidenza con la durata della esdebitazione di diritto
Massima: “In tema di liquidazione controllata, la durata dell’attività liquidatoria, e quindi dell’acquisizione dei redditi futuri del sovraindebitato, non può superare la durata di tre anni dall’apertura della procedura, coincidente con la dichiarazione di esdebitazione c.d. di diritto, in conformità alla norma eurounitaria”.
Disposizioni applicate artt. 279, 281 e 282 D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) – art. 21, par. 3, Direttiva (UE) 1023/2019
Con interessante pronuncia il Tribunale di Verona indaga l’operatività delle nuove norme entrate in vigore il 15 luglio 2022 in tema di liquidazione controllata dei beni, procedura di sovraindebitamento che ha sostituito la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dagli articoli 14 ter e seguenti della L. 3/2012.
In particolare, viene approfondito dal giudicante il perimetro applicativo dell’art. 282 CCII, laddove prevede che l’esdebitazione, che consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente era titolare di una pensione mensile il cui importo consentiva di individuare un patrimonio disponibile per i debitori, ai sensi dell’art. 268, c. 4, lett.b), CCII, e quindi esclusa la quota parte di pensione necessaria al mantenimento del ricorrente, nella forma dell’acquisizione alla massa concorsuale di beni futuri, man mano che gli stessi verranno a maturazione.
Una volta disposta l’apprensione della quota di reddito individuale, si poneva però il problema di quale fosse il periodo futuro in cui detta apprensione sarebbe dovuta avvenire, atteso che nel CCII non è stata riprodotta la disposizione, prevista nella L. n. 3/2012, dell’art.14 undecies, che dispone in merito ai beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all’articolo 14 ter L. n. 3/2012, prevedendo che tali beni futuri costituiscono oggetto della liquidazione stessa, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
La questione, quindi, si sostanzia in quella, di carattere più ampio, della definizione della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata, anche oltre il decorso del termine triennale per ottenere l’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII.
Tutto ciò tenendo conto che la prosecuzione della liquidazione anche dopo l’avvenuta esdebitazione deve essere conforme alla norma eurounitaria da cui deriva, ossia l’art. 21, par. 3, della Direttiva (UE) n. 1023/19[1], il quale prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell’attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell’esdebitazione.
Pertanto la procedura di liquidazione controllata non potrebbe essere chiusa finché sia possibile l’apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un’attività liquidatoria, ma una volta dichiarata l’esdebitazione, per decorso del triennio dall’apertura, la liquidazione non può proseguire per l’acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, poiché la prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento.
Di conseguenza la procedura, al decorso del triennio dall’apertura, la procedura di liquidazione controllata, il cui attivo consista in quote di redditi futuri, deve essere chiusa.
La soluzione individuata dal Giudicante risulta conforme alla normativa eurounitaria di cui alla Direttiva (UE) n. 1023/2019, che all’art. 21, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell’attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell’esdebitazione.
In conclusione, una volta dichiarata l’esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l’acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, essendo accertato che:
- la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l’apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un’attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
- il debitore può ottenere l’esdebitazione, trascorsi tre anni dall’apertura della procedura. e una volta dichiarata l’esdebitazione, l’apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento.
Conseguentemente l’apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII.
[1] Articolo 21, par. 3, Direttiva (UE) n. 1023/2019: “Gli Stati membri possono disporre che un’esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell’attivo dell’imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”.
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