La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato si applica anche al termine per la costituzione in appello
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. II, 30 luglio 2021, n. 21925, Pres. Di Virgilio – Est. Varrone
[1] Termini processuali – Computo – Proroga del termine che scade di sabato – Applicabilità alla costituzione in appello (artt. 155, 347 c.p.c.)
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell’art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al Tribunale.
CASO
[1] La parte risultata soccombente all’esito del primo grado di giudizio proponeva appello avverso la sentenza conclusiva di tale procedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro.
Il giudice di seconde cure accoglieva l’impugnazione proposta e riformava la sentenza di primo grado, rigettando altresì, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata formulazione dei motivi ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
Parte appellata proponeva ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di cui, per quanto di interesse ai fini del presente commento, verrà analizzato il primo.
Con tale doglianza, il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione e degli artt. 1 e 2 della l. 27 gennaio 1949, n. 260 (disposizioni in materia di ricorrenze festive) e successive modificazioni, e violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 153 e 155 c.p.c., in materia di computo dei termini. A parere del ricorrente, infatti, l’appello doveva essere dichiarato improcedibile in quanto l’appellante si era costituito oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione; la relativa eccezione, pur tempestivamente sollevata con la comparsa di risposta in appello, era tuttavia stata disattesa. Nel dettaglio, l’atto di citazione in appello era stato notificato in data 29 ottobre 2014, e la costituzione dell’appellante era avvenuta il 10 novembre 2014. A parere del ricorrente, il termine per la costituzione scadeva 1’8 novembre, un sabato, ma alla fattispecie non poteva applicarsi la proroga sancita dall’155 c.p.c.: il sabato, infatti, non può considerarsi festivo ai sensi della l. n. 260/1949 e, inoltre, l’art. 155 c.p.c. non introduce una regola di carattere generale, applicabile a tutti i termini processuali, ma soltanto ai peculiari termini per il compimento di atti processuali svolti al di fuori dell’udienza. Pertanto, nel caso di specie, non sarebbe stata ammissibile alcuna proroga per la costituzione in giudizio fino al successivo 10 novembre.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte rigetta per infondatezza il motivo di ricorso proposto.
La Cassazione chiarisce immediatamente come l’istituto della proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, di cui all’art. 155, 5°co., c.p.c., sia applicabile anche al temine per la costituzione in appello che avviene ex art. 347, 1°co., c.p.c., secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
L’art. 155, 5°co., c.p.c. dispone, infatti, che la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali (fuori udienza) che scadono nella giornata del sabato. Il termine per la costituzione in giudizio, dopo l’avvenuta notifica dell’atto di citazione, è tipicamente un atto processuale da compiersi fuori udienza soggetto alla suddetta disciplina di proroga in caso di scadenza nella giornata di sabato.
Da qui, la decisione di rigetto del ricorso per cassazione presentato.
QUESTIONI
[1] La pronuncia in commento ha ad oggetto l’applicabilità della proroga dei termini processuali di cui all’art. 155, 5°co., c.p.c. al termine per la costituzione in giudizio in appello, nel caso in cui il relativo termine scada nella giornata di sabato.
Anzitutto, è utile riassumere il quadro normativo di riferimento.
La norma disciplinante la costituzione nel giudizio d’appello è l’art. 347 c.p.c., il cui 1°co. precisa che «la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale».
Con ciò, la disciplina effettua un rinvio alla norma che disciplina la costituzione in giudizio nel procedimento di cognizione di primo grado davanti al tribunale, ossia l’art. 165 c.p.c.
Il 1°co. di tale previsione, chiarisce che «l’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione».
Ne deriva che la costituzione in appello della parte appellante debba avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in appello alla parte appellata, tramite deposito in cancelleria dei documenti predetti e – questo precisa il 2°co. dell’art. 347 c.p.c. – «copia della sentenza appellata».
Nel caso di specie, in cui l’atto di citazione in appello era stato notificato alla parte appellata in data 29 ottobre 2014, il termine per la costituzione dell’appellante era destinato a scadere il successivo 8 novembre, un sabato.
Da qui, la questione oggetto della decisione, circa l’effettiva scadenza del termine per la costituzione proprio nel giorno di sabato 8 novembre 2014 – con conseguente tardività della costituzione in giudizio effettuata – ovvero nel primo giorno seguente non festivo, ossia lunedì 10 novembre, in conseguenza dell’applicabilità della disciplina racchiusa nell’art. 155 c.p.c., come effettivamente avvenuto.
È tempo, allora, di analizzare la disciplina contenuta nell’art. 155 c.p.c., allo scopo di vagliarne l’applicabilità al caso di specie.
La norma, rubricata «Computo dei termini», prevede al suo 4°co. che «se il giorno di scadenza [del termine] è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo».
La disposizione di diretto interesse ai presenti fini, tuttavia, è quella racchiusa nel successivo 5°co., secondo cui «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato». La norma è stata inserita dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263 ed è applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 1° marzo 2006: a tal riguardo, si ricorda la pronuncia di Cass., 12 gennaio 2016, n. 310, dove si può leggere che “la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, 5°co., c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza dell’art. 58, 3°co., della l. n. 69 del 2009, che, tuttavia, non essendo una norma d’interpretazione autentica, dispone solo per l’avvenire, e, quindi, opera limitatamente ai termini in scadenza dopo la sua entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che, a tale data, risultino già scaduti”.
Ne discende che ogni qual volta il termine per il compimento di un atto processuale da svolgere fuori udienza scada nella giornata di sabato, il termine sia prorogato ex lege al primo giorno seguente non festivo (generalmente, e salve eventuali ulteriori festività, il lunedì).
La disciplina descritta deve ritenersi applicabile anche all’attività processuale coincidente con la costituzione in giudizio che, per l’appunto, avviene fuori udienza.
Un’interpretazione estensiva della norma è peraltro offerta dalla stessa giurisprudenza di legittimità. A tal riguardo, si può richiamare Cass., 16 novembre 2016, n. 23375, secondo cui “la disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155, 4° e 5°co., c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione [corsivo nostro]”.
La decisione assunta dalla Suprema Corte nel provvedimento che si annota deve dunque ritenersi meritevole di condivisione.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia