La produzione incompleta degli estratti conto
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’estratto conto è un prospetto contabile dal quale risultano tutte le operazioni attive e passive poste in essere in un determinato periodo. Dal predetto prospetto si evince la natura delle operazioni, gli interessi, le spese, le commissioni ed infine il saldo attivo e passivo finale.
Tale (pur fondamentale) documento conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (Cass. n. 2435/2020; Cass. n. 5887/2021; Cass. n. 1538/2022; Cass. n. 10140/2022; Cass. n. 10293/2023; Cass. n. 22290/2023).
È infatti ormai ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass. n. 10838/2021: la dimostrazione dell’entità del saldo può essere desunta anche da altre risultanze documentali, nonché da argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dalle parti, ed integrata da un’eventuale consulenza tecnica contabile, disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte; Cass. n. 22290/2023).
La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche ‘aliunde’, avvalendosi eventualmente dell’opera di un consulente d’ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete).
In definitiva, la produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori (così Cass. n. 22290/2023, che ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di accertamento, nel conto corrente bancario, del rapporto di dare/avere, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice di merito, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti).
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