19 Novembre 2019

La produzione di documenti nel giudizio di Cassazione: il punto sulla situazione

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 9 ottobre 2019, n. 25393, Pres. D’Ascola – Est. Fortunato

[1] Cassazione – Ricorso – Produzione di nuovi documenti – Ammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 366, 369, 372).

Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., se da un lato non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso o la nullità della sentenza impugnata, per altro verso, è sempre necessario che la parte ricorrente che alleghi atti e documenti a sostegno dell’impugnazione, specifichi in quale sede processuale il documento risulti prodotto.

CASO

[1] All’esito di due distinti giudizi e di un procedimento di sequestro, l’avvocato di una delle parti proponeva ricorso ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (c.d. decreto di semplificazione dei riti), al fine di richiedere la liquidazione dei relativi onorari. L’adito tribunale, escluso che la misura dei compensi fosse stata concordata tra le parti, accoglieva solo in parte le pretese del legale, in particolare liquidando, in relazione a uno dei procedimenti coinvolti, una somma inferiore rispetto a quella richiesta. Avverso tale provvedimento, l’avvocato ricorrente proponeva ricorso per cassazione denunciando, per quanto qui interessa, la violazione delle regole di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense), in particolare per non avere, l’autorità giudiziaria adita, riconosciuto alcun compenso per la fase decisoria di uno dei giudizi, conseguentemente liquidando, come detto, onorari inferiori a quelli dovuti. A supporto di tale doglianza, il legale elencava, all’interno del ricorso presentato, alcune produzioni documentali, tra cui i verbali di causa da cui era possibile evincere la sua partecipazione alla fase decisoria predetta.

SOLUZIONE

[1] Ripetendo il principio già affermato da Cass., sez. un., 25 marzo 2010, n. 7161, la decisione in epigrafe afferma l’inammissibilità delle produzioni documentali elencate all’interno del ricorso per cassazione presentato, in particolare in quanto, laddove la parte intenda allegare a sostegno dell’impugnazione atti e documenti già prodotti nei precedenti gradi del giudizio è tenuta, appunto a pena di inammissibilità, a indicare in quale sede processuale tale documento era stato prodotto. Mancando, nel caso di specie, tale indicazione, la Cassazione è fatalmente pervenuta alla già menzionata declaratoria di rigetto in rito del motivo in discorso.

QUESTIONI

[1] La vicenda appena illustrata ruota, evidentemente, attorno al tema della produzione di (nuovi) documenti in sede di giudizio di cassazione. Peraltro, nonostante la decisione si soffermi esclusivamente su un’ipotesi peculiare, essa offre senz’altro l’occasione per compiere una ricognizione generale sui principi e sulle regole vigenti in materia.

Anzitutto, è senz’altro opportuno muovere dal dato normativo, ossia dall’art. 372 c.p.c. il quale, come noto, precisa che «non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso».

Il testo normativo, dunque, pone la regola generale dell’inammissibilità della produzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione, esprimendo con tutta evidenza l’idea di un giudizio senza istruttoria. A tale regola sono espressamente poste alcune eccezioni. Si tratta, in particolare, della possibilità di produrre i documenti (pur nuovi) volti a dimostrare la nullità inficiante la sentenza impugnata, derivante da vizi propri dell’atto (così, Cass., sez. un., 27 luglio 2009, n. 17357, con la conseguenza per cui il divieto è destinato a permanere nell’ipotesi in cui si lamenti la nullità della sentenza per effetto di altre nullità verificatesi nel corso del procedimento e che sulla sentenza si ripercuotono solo per derivazione: Cass., 26 ottobre 2006, n. 23026), nonché quelli attinenti a ogni questione di rito attinente direttamente all’ammissibilità del giudizio di cassazione, quale la tempestività del ricorso (Cass., sez. un., 20 giugno 2007, n. 14294) o la tardività dello stesso (Cass., 28 marzo 2000, n. 3736), ovvero la sua inammissibilità per intervenuta acquiescenza (Cass., 29 febbraio 2016, n. 3934).

Tale regola, è opportuno chiarirlo ancora una volta, riguarda solo la possibilità di introdurre nel giudizio di legittimità documenti nuovi: pertanto, non è destinata a intervenire nella fattispecie in esame, dove il ricorrente ha meramente fatto riferimento a documenti non nuovi, bensì già e precedentemente (e ritualmente) introdotti nei gradi di merito.

A tal riguardo, la norma destinata a venire in gioco è l’art. 366 c.p.c. che, in tema di contenuto del ricorso, richiede, al n. 6), «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda»: documenti, questi, che, ai sensi del successivo art. 369, devono essere depositati unitamente al ricorso a pena di improcedibilità. Un’efficace interpretazione delle modalità pratiche di assolvimento degli oneri appena illustrati, peraltro, è stata offerta dalla già citata pronuncia di Cass., sez. un., n. 7161/2010, che appare opportuno ripercorrere nelle parti di diretto interesse ai presenti fini. Lì, in particolare, si è precisato come: a) laddove il documento in questione sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, la prescrizione legale è da ritenersi assolta mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto nonché la sede in cui il documento è rinvenibile; b) laddove il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito da controparte, occorre invece indicare che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente è opportuno produrre il documento, ex art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza il documento in questione.

Nel caso di specie, non avendo, la parte ricorrente, seguito le linee guida testé tracciate – in particolare, omettendo di produrre il fascicolo del grado di merito di riferimento e di indicare la sede in cui i verbali di causa fossero rinvenibili -, ne è conseguita la pronuncia di inammissibilità delle produzioni documentali elencate a supporto del ricorso per cassazione proposto.