2 Marzo 2021

La produzione documentale successiva al deposito del ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. è ammissibile

di Lucia Di Paolantonio, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. VI, Ord., ud. 20 novembre 2020, 07.01.2021, n. 46.

Produzioni documentali – preclusioni – procedimento sommario di cognizione (artt. 702-bis e 702-ter cod. proc. civ.)

[1] Poiché l’art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702 ter c.p.c.

CASO

Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. Tizio ha evocato in giudizio innanzi il Tribunale di B. il Comune di S., chiedendone la condanna al pagamento del compenso relativo all’assistenza prestata dal ricorrente in favore dell’ente nell’ambito di una controversia civile.

Successivamente all’iscrizione a ruolo della causa e una volta ottenuto il numero di ruolo generale del procedimento, il ricorrente ha depositato, con quattro ulteriori invii avvenuti in data successiva rispetto a quella del deposito dell’atto principale, la documentazione a supporto della propria domanda.

Il Comune rimaneva contumace.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di B. ha rigettato la domanda sul presupposto che la documentazione avrebbe dovuto essere depositata contestualmente al ricorso introduttivo.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione Tizio, affidandosi ad un solo motivo:  violazione e falsa applicazione dell’art. 702-bis cod. proc. civ., della l. n. 794/1942, art. 28, del d.lgs n. 150/2011, art. 14 e del d.l. n. 179/2012, art. 16-bis, comma 8, convertito in l. n. 221/2012, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente considerato precluso il deposito della documentazione sulla cui base era stata formulata la richiesta di pagamento in un momento processuale successivo a quello dell’iscrizione al ruolo generale del ricorso contenente la richiesta medesima.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, ha accolto l’unico motivo di ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e rimesso la causa al Tribunale in diversa composizione.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte è stata chiamata a decidere della questione relativa alla portata preclusiva dell’art. 702-bis cod. proc. civ., comma 1, nella parte in cui stabilisce che il ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione debba rispettare, tra l’altro, quanto previsto dall’art. 163 cod. proc. civ., comma 3, n. 5 e cioè, che il ricorso deve contenere l’indicazione dei mezzi di prova a sostegno della domanda, e se la norma imponesse qualche preclusione istruttoria, ed in particolare qualche decadenza, in caso di omessa o incompleta allegazione dei documenti al ricorso.

Gli Ermellini, contrariamente dalle conclusioni cui era giunto il Tribunale di B., hanno rilevato che la norma oggetto di verifica non contempla alcuna sanzione processuale e non impone alcuna preclusione e/o decadenza in caso di mancata allegazione dei documenti al ricorso introduttivo.

Invero, la Suprema Corte, dando seguito al precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25547 del 18.12.2015) ha ribadito che le forme proprie del procedimento sommario non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza, e ciò al pari del rito ordinario (ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione). Invero, prosegue la Corte, nel procedimento in parola, sul piano logico, il ricorrente deve esclusivamente esporre una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l’eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell’udienza ex art. 183 cod. proc. civ.

Nel procedimento sommario di cognizione, dunque, la scansione temporale prevista dall’art. 702-bis cit. è collegata alla ponderazione dell’eventuale non sommarietà dell’istruzione e porta ad individuare proprio nella pronuncia della relativa ordinanza di cui all’art. 702-ter cod. proc. civ. la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie.

Conseguentemente, la Corte ha cassato l’ordinanza ed enunciato il seguente principio di diritto «Poiché l’art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702 ter c.p.c.».