Se la procura alle liti indica l’avvocato sbagliato
di Marco Catalano Scarica in PDFCass. civ., Sez. Un., 2 maggio 2017, n. 10648 – Pres. Rordorf – Rel. D’Ascola
Procura alle liti – Errore materiale nel testo della procura – Indicazione di difensore diverso da quello incaricato – Identificabilità dell’avvocato incaricato – Validità della procura (C.p.c. artt. 83, 125, 156, 638)
È valida e solo affetta da errore materiale la procura alle liti errata nell’indicazione del professionista incaricato, che tuttavia non ha inficiato la possibilità di verificare certezza, provenienza e tempestività della procura medesima (nella specie, procura alle liti risultava conferita a un avvocato diverso da quello che aveva certificato l’autografia e firmato il ricorso).
CASO
La fattispecie decisa dalla Corte di cassazione riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo diretta a farne valere la nullità per difetto di procura, essendo indicato nel testo del mandato un avvocato diverso da quello che aveva sottoscritto ricorso e procura speciale. In primo grado l’opposizione veniva rigettata nel merito, con decisione che tuttavia veniva riformata in appello: i giudici di seconde cure ritenevano, infatti, che l’espletamento dell’incarico da parte del difensore che aveva firmato l’atto e la procura non fosse sufficiente a sanare il difetto di rappresentanza processuale derivante dalla mancata corrispondenza fra legale indicato nel mandato ed effettivo difensore.
Contro tale sentenza è stato formulato ricorso per cassazione, affermandosi che la procura fosse affetta esclusivamente da un errore materiale che tuttavia non era tale da impedire l’esatta individuazione del difensore munito di ius postulandi. Fra i documenti prodotti con il ricorso, peraltro, non vi era la sentenza d’appello notificata al ricorrente, la quale veniva comunque prodotta dal controricorrente al momento della costituzione.
Con ordinanza di rimessione n. 1081 del 2016 (Cass., 21 gennaio 2016, n. 1081, in Giust. Civ., 5/2016, 31 s., con nota di Valerio), la Prima sezione ha rimesso la causa alle Sezioni Unite, ravvisando la sussistenza di due contrasti giurisprudenziali.
Il primo riguarda la procedibilità del ricorso quando il ricorrente non abbia deposita la copia notificata della sentenza d’appello, tuttavia prodotta dal controricorrente. Contro un orientamento più rigoroso, per il quale la lettera dell’art. 369 c.p.c. commina l’improcedibilità del ricorso, se ne contrappone un altro – accolto da queste Sezioni Unite – secondo cui la produzione del provvedimento nel fascicolo del controricorrente consente di sanare l’omessa produzione ad opera del ricorrente. La questione, risolta dalle Sezioni unite nel secondo senso, è già stata trattata in questa Rivista nella nota di Picozzi, Per le Sezioni Unite il difetto di procedibilità del ricorso per cassazione può essere sanato, a cui si rinvia).
Il secondo contrasto riguarda la validità della procura che indichi nel mandato il nome di un avvocato diverso da quello che abbia sottoscritto l’atto, autenticato la procura e che sia stato indicato quale difensore nell’epigrafe dell’atto. A tale questione è dedicato il presente commento.
SOLUZIONE
Le Sezioni Unite hanno ritenuto valida la procura autenticata dal difensore indicato in epigrafe e che aveva sottoscritto gli atti processuali, sebbene nel testo della procura medesima fosse stato erroneamente indicato il nome di un diverso avvocato.
QUESTIONI
Il contrasto sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite riguarda la validità della procura relativa al giudizio di primo grado, rilasciata ad un difensore, ma che sia stata autenticata da altro avvocato, il quale sia stato anche menzionato nell’epigrafe dell’atto e lo abbia sottoscritto.
Secondo l’orientamento più restrittivo (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1235, in Giust. civ. Mass., 2011, 1, 85; Cass., 1 dicembre 1998, n. 6509, in Riv. infort. e mal. prof., 1989, II, 29; Cass., 18 gennaio 1985, n. 3658, in www.dejure.it; Cass., 8 gennaio 1980, n. 120, ibidem), la procura sarebbe invalida, non consentendo di lasciar desumere se sia stata fornita al legale indicato nel testo o a quello che l’aveva autenticata. A fondamento di tale tesi si afferma che l’art. 83 c.p.c., prevedendo, quale requisito di forma ad substantiam, che la procura possa essere rilasciata per scrittura privata autenticata in calce o a margine dell’atto, e che in questo caso l’autentica possa provenire dal difensore nominato, postulerebbe l’identità fra il legale indicato in procura e quello che certifichi la sottoscrizione del mandante.
In senso contrario si è espressa altra giurisprudenza che, in una fattispecie analoga, ritiene valida la procura sottoscritta dal difensore indicato nell’epigrafe dell’atto, sebbene nel testo del mandato sia indicato un diverso avvocato. Si è infatti sostenuto che il rilascio della procura alle liti non esiga formule sacramentali, richiedendosi esclusivamente che dalla stessa sia possibile desumere la volontà di attribuire al difensore i poteri e le facoltà connessi necessari all’espletamento del mandato professionale (Cass. 4 agosto 2005, n. 16732, in www.dejure.it; nello stesso senso, Cass., 20 maggio 1991, n. 5683, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Cass., 3 settembre 1990, n. 9108, ibidem). Ove emerga tale volontà, l’errore materiale nell’individuazione nominativa del difensore nel corpo della procura non sarebbe idoneo a provocarne la nullità.
Nella pronuncia in commento, per vero, le Sezioni Unite osservano come la questione sia risolvibile non tanto sulla base degli argomenti svolti dalle pronunce in contrasto, quanto prendendo le mosse dal presupposto secondo cui l’atto di conferimento della procura alle liti ha natura processuale. Come tale, esso soggiace all’art. 156, 3° comma, c.p.c., secondo cui la nullità di un atto processuale non può essere pronunciata ove l’atto abbia raggiunto il proprio scopo, vale a dire – nel caso di specie – quello di consentire il controllo della certezza, provenienza del potere di rappresentanza ad opera della parte e tempestività della procura in relazione al giudizio per la quale è stata rilasciata (ex multis, v. Cass., 13 settembre 2017, n. 21216, in www.dejure.it; Cons. Stato, 30 luglio 2012, in Foro amm. CDS, 2012, 1904; Cons. Stato, 5 febbraio 2009, n. 679, in Foro amm. CDS, 2009, 421; Cass., 28 novembre 2007, n. 24743, in Dir. marittimo, 2008, 4). In applicazione di tale norma e del principio in forza del quale la Corte di cassazione – in caso di errores in procedendo – è giudice del fatto e può esaminare direttamente il fascicolo processuale (in questo senso, Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077, in Giust. Civ., 2012, I, 1173, con nota di Didone; Cass., 8 giugno 2007, n. 13514, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2007, 1299; Cass., 7 febbraio 2006, n. 2591, in Resp. civ. e prev., 2007, 644; Cass., 19 agosto 2004, n. 16264, in Arch. giur. circolaz., 2005, 757; Cass., 11 ottobre 2002, n. 14569, in Gius, 2003, 289), le Sezioni Unite hanno verificato se l’erronea indicazione del difensore non consentisse in alcun modo di individuare con certezza quale fosse il legale indicato dalla parte. Dalla verifica è risultato: i) che l’epigrafe del ricorso per decreto ingiuntivo opposto recava il nome del sottoscrittore della procura (ancorché questa indicasse diverso legale); ii) che sul frontespizio del ricorso vi era il solo timbro del legale che aveva sottoscritto la procura; iii) che tale legale aveva altresì firmato gli ulteriori atti processuali, con il consenso del proprio cliente (il quale, anch’egli avvocato, aveva svolto anche personalmente le proprie difese, permettendo tuttavia al collega al quale aveva conferito il mandato co-difensionale di sottoscrivere con lui gli atti). Alla luce di tali circostanze, la Cassazione ha affermato che l’errore nell’indicazione del nome del difensore nel testo della procura si sia tradotto in un mero errore materiale, inidoneo a far venir meno la riferibilità del mandato al legale che in concreto aveva agito in giudizio in forza di tale procura.
La soluzione accolta dalle Sezioni Unite è senz’altro da approvare e, peraltro, si colloca coerentemente nel solco di una tendenza antiformalistica che, da tempo, la Cassazione ha deciso di seguire in materia di validità della procura alle liti.
A tale tendenza è riconducibile, ad esempio, l’orientamento che riconosce validità alla procura sottoscritta con firma illeggibile, ove dal contesto dell’atto o della procura stessa sia rinvenibile il nome del mandante (Cass., 29 agosto 2011, n. 17693, in Giust. civ. Mass., 2011, 1250; Cass., 9 marzo 2006, n. 5134, in Riv. cancellerie, 2006, 314; Cass., 19 agosto 2004, n. 16264, cit.). Allo stesso modo, è ritenuta valida la procura rilasciata da una società ancorché risulti illeggibile il nome del conferente, purché dagli atti di causa siano desumibili il nome o la carica del soggetto che ha rilasciato la procura (v. per tutte Cass., sez. un., 7 marzo 2005, n. 8410, in Giur. it., 2005, 1210, con nota adesiva di Chiarloni, La giustizia vince sulla procedura, grazie ad un revirement della Corte suprema in materia di vizi della procura alle liti). Oppure, sempre in materia di procura rilasciata da società, si reputa valida la procura sottoscritta da soggetto diverso da quello indicato come legale rappresentante nell’epigrafe dell’atto, ma che dagli atti di causa risultasse parimenti munito della legale rappresentanza (Cass., 16 luglio 2003, n. 11144, in Gus, 2004, 78). Parimenti, la Cassazione non giudica invalida la procura ove nel testo della stessa non sia indicato il nome del difensore, ma questo sia inequivocabilmente desumibile dal contesto dell’atto (così Cass., 10 aprile 2000, n. 4495 in Giust. civ. Mass., 2000, 761; Cass., 14 aprile 2010, n. 8903, in www.dejure.it); o, ancora, reputa valida la procura rilasciata per procedimento in Cassazione in cui sia, per errore, contenuto un riferimento alla Corte d’appello, purché dal tenore dell’atto si comprenda che esso è destinato ad inserirsi in un processo innanzi al Supremo collegio (Cass., 4 giugno 2008, n. 14793, in Dir. industriale, 2008, 559 con nota di Bellomunno).