La prescrizione del reato presupposto non impedisce l’accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica
di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDFCass. pen., Sez. VI, sentenza del 9 ottobre 2020, n. 28210
Parole chiave: Prescrizione – reato presupposto – responsabilità amministrativa della persona giuridica.
Massima: “In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.”
Disposizioni applicate: Artt. 157, 319, 321 c.p.; art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
Il Decreto Legislativo 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati compiuti nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso ed espressamente ivi previsti (c.d. reati presupposto), ha sancito l’autonomia di tale responsabilità degli enti, prevedendo che sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato presupposto si è estinto per una causa diversa dall’amnistia (cfr. art. 8 D.Lgs. 231/2001).
Perciò, l’ente potrebbe essere ritenuto responsabile anche laddove non sia più punibile il soggetto che ha commesso il reato previsto dal D.Lgs. 231/2001. Ciò, naturalmente a patto che si accerti comunque che il fatto commesso abbia effettivamente integrato uno dei reati previsti dagli artt. 24 ss. del citato D.Lgs. 231/2001.
La sentenza in commento evidenzia quindi, in maniera molto chiara, come viene svolta dalla giurisprudenza di legittimità l’indagine sull’autonoma responsabilità dell’ente con riferimento alle ipotesi in cui il reato presupposto si sia estinto.
I fatti sottesi al caso in esame riguardano ipotesi di corruzione, da parte di un esponente (il “corruttore”) di Alfa S.r.l., di un componente del comitato tecnico di una Provincia per atti contrari ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 321 c.p.). Dal compimento di tale reato presupposto (richiamato dall’art. 25 D.Lgs. 231/2001) sarebbe conseguito un rilevante profitto per Alfa, tale da far sostenere che la condotta delittuosa sia avvenuta a vantaggio della suddetta società.
Il processo contro il corruttore, persona fisica, si è però concluso con una dichiarazione di prescrizione del reato presupposto; tuttavia, la stessa Corte d’Appello che ha dichiarato la prescrizione avrebbe ritenuto comunque accertata, al di là della causa di estinzione, la sussistenza del fatto-reato in quanto sarebbe stato provato che, da un lato, il corruttore aveva asservito agli interessi di Alfa il componente del comitato tecnico della Provincia procurando a quest’ultimo incarichi remunerativi all’interno di Alfa e, dall’altro, che tale componente del comitato tecnico aveva sostenuto illecitamente gli interessi di Alfa procurando a quest’ultima commesse pubbliche (che hanno portato grandi profitti ad Alfa).
La Suprema Corte, nella decisione in commento, ha confermato che costituisce jus receptum, in tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il fatto che il giudice debba procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito è stato commesso. Tale accertamento, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato, verifica che infatti la Cassazione effettua.
Nel caso di specie, l’accertamento (e il ragionamento conseguente) svolti dalla Corte d’Appello non sono stati condivisi dalla Cassazione, in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di mutamenti giurisprudenziali con riferimento all’elemento psicologico del reato presupposto in questione. Con ciò, la Cassazione ha concluso nel ritenere il fatto non sussistente.
In conclusione, quindi, la prescrizione del reato per l’autore (persona fisica) non impedisce l’accertamento dei fatti ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente.