La prescrizione dei diritti nel contratto di trasporto
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. III, 15 settembre 2021, n. 24894 – Pres. Vivaldi – Rel. Guizzi
Parole chiave: Contratto di trasporto – Trasporto di cose per conto di terzi – Sistema delle “tariffe a forcella” – Prescrizione dei diritti – Termine – Prescrizione quinquennale – Ambito di applicazione – Diritti spettanti all’autotrasportatore
Massima: “Nei contratti già sottoposti al sistema delle cosiddette “tariffe a forcella”, la prescrizione quinquennale ex art. 2 D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, n. 162, trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all’autotrasportatore”.
Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1680, 2951; l. 298/1974, art. 50; d.l. 82/1993, art. 2
CASO
Una società, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto del camion su cui viaggiavano merci di sua proprietà, conveniva in giudizio la società di trasporti proprietaria del mezzo, che, in manleva, chiamava in causa l’autista del veicolo trafugato.
Il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda, respingendo, in particolare, l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, essendo stata ritenuta operante, nel caso di specie, non già la disposizione dettata dall’art. 2951 c.c. (che individua in un anno il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione e di trasporto), ma quella di cui all’art. 2 d.l. 82/1993, che, con riguardo ai contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi per i quali è prevista l’operatività del sistema delle cosiddette “tariffe a forcella” istituito dalla l. 298/1974, prevede un termine di prescrizione dei diritti da essi derivanti di cinque anni.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, sicché, avverso la pronuncia resa da quest’ultima, veniva proposto ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che nei contratti di autotrasporto rientranti nell’ambito di applicazione della l. 298/1974, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2 d.l. 82/1993 si riferisce ai soli diritti spettanti all’autotrasportatore, mentre quelli facenti capo a parti diverse dal vettore restano assoggettati al termine annuale stabilito dall’art. 2951 c.c.
QUESTIONI
[1] Con due sentenze pressoché contemporanee (a quella che si annota, infatti, ha fatto seguito la pronuncia di Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2021, n. 24895), la Corte di Cassazione ha delineato il quadro di riferimento in tema di prescrizione dei diritti nei contratti di autotrasporto sottoposti al sistema delle cosiddette “tariffe a forcella”, istituito dalla l. 298/1974, passato indenne per ben due volte al vaglio della Corte di Giustizia delle comunità europee (che lo aveva ritenuto compatibile con l’ordinamento sovranazionale in virtù del carattere pubblico dei provvedimenti mediante i quali venivano approvate le tariffe) e, infine, abrogato dall’art. 3 d.lgs. 286/2005.
Il sistema in questione – che era stato introdotto non solo per assicurare la trasparenza del mercato, ma soprattutto al fine, da un lato, di impedire situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi (con possibili riflessi negativi sulla qualità e sulla sicurezza dei trasporti) e, dall’altro lato, di garantire alle imprese un margine di utile in un settore vitale dell’economia nazionale, evitando che la differente forza contrattuale delle parti si traducesse in una svendita delle prestazioni da parte degli autotrasportatori – prevedeva l’approvazione, da parte delle autorità competenti, di tariffe definite ciascuna da un limite minimo e da uno massimo (sicché lo scarto tra detti limiti costituiva l’apertura della cosiddetta “forcella”), da osservarsi obbligatoriamente nella determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe legislativamente previste (in particolare, l’art. 59 l. 298/1974 individuava le tipologie di trasporto alle quali non si applicavano le “tariffe a forcella”).
Nel caso di specie, tuttavia, non si discuteva del diritto al corrispettivo dell’autotrasportatore, ma di quello al risarcimento del danno azionato dal proprietario di merci che viaggiavano su un mezzo che era stato rubato durante il trasporto; proprio per questo motivo, si trattava di stabilire se trovasse o meno applicazione la norma dettata dall’art. 2 d.l. 82/1993, che, in deroga a quanto previsto, in via generale, dall’art. 2951 c.c. in materia di trasporto, prevede un termine di prescrizione dei diritti di cinque anni (anziché di uno).
Adottando un approccio interpretativo di tipo letterale, i giudici di legittimità hanno osservato che la richiamata disposizione di cui all’art. 2 d.l. 82/1993, nel fare espressamente riferimento ai “diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella”, evidenzia come sia stato impiegato il singolare per individuare la fonte dei diritti (ossia il “contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi”) e il plurale (“per i quali”) per individuare quanto, invece, è soggetto al sistema delle “tariffe a forcella”.
In altre parole, per il modo in cui risulta formulata, la norma deve intendersi non già nel senso che il termine quinquennale di prescrizione si applica ai diritti derivanti dai contratti di autotrasporto assoggettati al sistema delle “tariffe a forcella” (il che significherebbe che tutti i diritti aventi fonte in quel contratto ricadono nel medesimo regime prescrizionale), ma nel senso che tale termine riguarda quei diritti – e soltanto quelli – per i quali è previsto il sistema delle “tariffe a forcella” che derivano da un contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, così intendendosi, evidentemente, solo quelli dell’autotrasportatore, essendo gli unici soggetti al regime tariffario in parola.
L’interpretazione letterale così prospettata trova, del resto, conforto anche in un’analisi di carattere sistematico.
Da questo punto di vista, i giudici di legittimità hanno preso le mosse dal confronto tra:
- l’art. 2951 c.c., che, con disciplina avente carattere generale (vale a dire, applicabile a qualsiasi diritto spettante a ciascuna delle parti), fissa in un anno il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto e di spedizione (ovvero in diciotto mesi, se il trasporto ha inizio o termine al di fuori dell’Europa);
- l’art. 2 d.l. 82/1993, che, integrando la disciplina istitutiva del cosiddetto sistema delle “tariffe a forcella” e onde correggere le distorsioni che derivavano dalla prescrizione breve annuale di cui all’art. 2951 c.c. nel settore dell’autotrasporto, ha introdotto una diversa regola a maggiore tutela del vettore, identificato quale parte debole del rapporto, fissando un termine di prescrizione dei diritti più ampio, pari a cinque anni, com’è confermato dai lavori preparatori della l. 162/1993 (di conversione del d.l. 82/1993).
Avendo riguardo a un’interpretazione teleologica della norma di cui all’art. 2 d.l. 82/1993, che tenga conto delle finalità sottese alla sua emanazione, emerge, dunque, come l’ampliamento a cinque anni del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto assoggettato al sistema delle cosiddette “tariffe a forcella” fosse da intendersi riferito solo ed esclusivamente ai diritti dell’autotrasportatore.
Pertanto, anche volendo ritenere che la lettera della norma risulti ambigua e facendo ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca dell’intento del legislatore, funzionale a ovviare all’equivocità del testo e a sopperire, in questo modo, alla non decisività di un’interpretazione che fa leva sul mero dato letterale, l’analisi e la ricostruzione della ratio legis non fanno che confermare la scelta di limitare l’ambito di applicabilità del regime prescrizionale quinquennale introdotto dall’art. 2 d.l. 82/1993 ai diritti dell’autotrasportatore e a essi soltanto, trattandosi di un regime sancito ad hoc per tutelare la parte del rapporto contrattuale considerata debole.
Non osta a tale conclusione il fatto che, in questo modo, i diritti nascenti da uno stesso contratto risultano assoggettati a termini prescrizionali diversi, a seconda di quale sia la parte che ne è titolare e che li fa valere, atteso che la previsione di termini di prescrizione non uniformi per diritti pur sempre nascenti dallo stesso contratto non rappresenta affatto un unicum nel nostro ordinamento.
Ne è la riprova il fatto che la giurisprudenza ha reputato pacificamente ammissibile una simile eventualità, visto che, in forza dell’art. 1680 c.c., le azioni dell’esercente il servizio postale contro gli utenti dei servizi di trasporto e di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi sono soggette alla prescrizione annuale stabilita per i diritti derivanti dal contratto di trasporto dall’art. 2951 c.c., mentre, con riguardo alle sole azioni dell’utente, gli artt. 27 r.d. 645/1936 e 20 d.P.R. 156/1973 prevedono uno speciale e diverso termine di prescrizione di tre anni.
D’altro canto, l’assenza di identità dei termini di prescrizione per le parti del contratto di autotrasporto di merci per conto di terzi non è suscettibile di integrare una lesione del principio costituzionale di uguaglianza, sicché anche questo argomento non può valere a inficiare la validità del principio di diritto affermato con la pronuncia che si annota.
Infatti, una volta individuata la ragione dell’asimmetria nell’esigenza di accordare maggiore tutela all’autotrasportatore – nel circoscritto e ben delimitato ambito del sistema delle cosiddette “tariffe a forcella” – quale parte debole del rapporto contrattuale, viene meno la possibilità di invocare il predetto principio, che implica la necessità di trattare in modo uguale chi versi in situazioni identiche, ma, nel contempo, di disciplinare in modo diverso fattispecie che non siano sostanzialmente assimilabili.
Per tutte queste ragioni, la sentenza che si annota ha affermato che, nel caso di contratto di trasporto di merci per conto di terzi assoggettato all’abrogato regime delle cosiddette “tariffe a forcella”, soltanto il diritto al corrispettivo dell’autotrasportatore beneficia del più ampio termine di prescrizione quinquennale specificamente previsto dall’art. 2 d.l. 82/1993, restando – invece – valevoli, per i diritti diversi, sebbene scaturenti dal medesimo contratto, i termini di prescrizione previsti in via generale dalla legge e, in particolare, quello annuale dettato dall’art. 2951 c.c. (che, nello specifico, risulta applicabile al diritto al risarcimento del danno azionato dal mittente o dal destinatario della merce trasportata).
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