1 Dicembre 2020

La pignorabilità di un credito futuro, condizionato o incerto

di Fabio del Torchio Scarica in PDF

Ordinanza 24/11/2020, Sez. Esecuzioni Mobiliari, Tribunale di Latina, Dott.ssa Concetta Serino

Esecuzioni presso terzi (Cod. civ. artt. 2740 e Cod. proc. civ. artt. 543, 547, 615 e 618 c.p.c.)

L’espropriazione presso terzi può avere ad oggetto anche crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento dell’assegnazione.

CASO

Con atto di pignoramento presso terzi, la creditrice Alfa intimava a Beta e a Gamma di non disporre, senza espresso ordine del Giudice, delle somme dovute alla debitrice esecutata e promittente venditrice Delta, in forza di due contratti preliminari di compravendita immobiliare, regolarmente registrati.

Nella procedura esecutiva iscritta innanzi al Tribunale di Latina, la debitrice esecutata proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., con apposita istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., eccependo l’impignorabilità dei crediti, in quanto derivanti da preliminari di compravendita immobiliare.

A detta dell’esecutata, infatti, il credito derivante da un contratto preliminare di compravendita non sarebbe assoggettabile a pignoramento presso terzi, poiché, l’effetto del preliminare sarebbe esclusivamente l’insorgere dell’obbligo a concludere il definitivo e non la prestazione, costituita dal pagamento del prezzo.

L’esecutato pertanto, sostenendo l’inesistenza del credito oggetto di pignoramento presso terzi, chiedeva la sospensione della procedura esecutiva.

Si costituiva nella fase sommaria dell’opposizione la terza pignorata Beta, aderendo alle tesi dell’opponente e sostenendo l’impossibilità di pignorare il credito derivante dal preliminare di compravendita in quanto superato dalla successiva stipula del contratto definitivo.

Il creditore procedente, nel costituirsi nella fase necessaria dell’opposizione, ribadiva la fondatezza dell’esecuzione avente ad oggetto crediti non esigibili e illiquidi, purché dotati di capacità satisfattiva, anche futura, concretamente e realisticamente prospettabile al momento dell’assegnazione forzata.

SOLUZIONE

Celebrata l’udienza in camera di consiglio ex art. 185 disp. att. c.p.c., in forma cartolare, il Giudice dell’Esecuzione rigettava l’istanza di sospensione promossa dall’opponente, assegnava il termine per l’introduzione dell’eventuale giudizio di merito e condannava l’opponente e la terza Beta, in via solidale, al pagamento delle spese della fase necessaria dell’opposizione.

Nel dettaglio, il Giudice dell’esecuzione, a seguito di un esame sommario, ma puntuale, della questione controversa, concludeva per l’infondatezza dell’istanza di sospensione proposta, precisando come, al contrario di quanto sostenuto dalla parte opponente, “l’espropriazione presso terzi, in difetto di espressa deroga, può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.

QUESTIONI

La responsabilità patrimoniale del debitore poggia sulla previsione dell’art. 2740 del codice civile, a tenore del quale il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

L’ordinanza in commento presenta profili di interesse relativamente al problema giuridico di fondo, che concerne la pignorabilità dei crediti futuri, condizionati e/o incerti.

Da tempo, infatti, la giurisprudenza ritiene che “l’espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento dell’assegnazione” (Cass. 15 marzo 2004, n. 5235 e, tra le altre, già Cass. 4 dicembre 1987, n. 9027) purchè, ovviamente, si tratti di crediti non derivanti da un rapporto meramente eventuale (Cass., sez. lav., 10 settembre 2009, n. 19501).

La Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che il credito eventuale e futuro deve essere “… legato ad un già esistente rapporto giuridico di base, che ne costituisca l’origine e che già attualmente ne permetta l’identificazione degli estremi soggettivi ed oggettivi” (Cass., 26.10.2002, n. 15141).

Sono invece impignorabili soltanto i crediti eventuali e sperati, e perciò privi, siccome aleatori, di attitudine satisfattiva.

Pertanto, ben può essere assegnato un credito “ora per allora”, quando un rapporto già esista e sia tale da creare la concreta aspettativa che la somma, dovuta per le relative prestazioni, diverrà esigibile, una volta verificatesi le condizioni previste dal rapporto giuridico sostanziale da cui nasce il credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato.

Ebbene, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, deve quindi ritenersi pignorabile il credito del promittente venditore al conseguimento del prezzo dovuto dal promissario acquirente; credito che, pur condizionato, non è meramente eventuale in quanto derivante da un rapporto identificato e già esistente.

Nel caso di specie, infatti, l’azione esecutiva oggetto di opposizione aveva ad oggetto crediti riferibili a rapporti giuridici del debitore esecutato ben identificati e sicuramente già esistenti al momento della notifica del pignoramento, in quanto individuati nei due contratti preliminari di compravendita.

L’eccezione del terzo pignorato Beta di impignorabilità del credito derivante dal preliminare di compravendita in quanto superato dalla successiva stipula del contratto di compravendita definitivo, conferma addirittura la tesi prospettata.

Il Tribunale di Latina, infatti, dopo aver confermato che “l’espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento dell’assegnazione”, rileva che “nel caso di specie, tale requisito sussisteva al momento della notifica del pignoramento, tant’è che, nelle more, la parte ha concluso con Beta il contratto definitivo di compravendita”.

Nel caso di specie, infatti, non solo vi è la concreta maturazione del credito, ma lo stesso si è già concretizzato, in quanto il debitore e il promittente acquirente Beta hanno già stipulato il contratto definitivo di compravendita, prevedendo il pagamento dell’importo residuo.

Il credito, già futuro, incerto e condizionato al momento della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, pertanto, è divenuto certo, liquido e peraltro esigibile per effetto del contratto definitivo di compravendita, e potrà essere assegnato alla procedente, nella misura degli importi ancora da versare.

Con l’ordinanza in esame, pertanto, il Tribunale di Latina, confermando il costante orientamento della Suprema Corte (Cassazione civile sez. lav., 10/09/2009, n. 19501; Cassazione civile sez. III, 15/03/2004, n. 5235; Cassazione civile sez. III, 04/12/1987, n. 9027), ribadisce che l’espropriazione presso terzi può avere ad oggetto crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento dell’assegnazione.

Di conseguenza, l’azione espropriativa opposta è, in ogni caso, pienamente ammissibile e non andrà sospesa, ma sarà oggetto di accertamento ai sensi dell’art. 549 c.p.c. da parte del giudice dell’esecuzione.

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