La parte non processuale, che aderisca alla transazione, non è tenuta al pagamento solidale degli onorari dell’avvocato della parte costituita nel giudizio transatto
di Franco Stefanelli, Avvocato Scarica in PDFCass., Sez. VI., Ord., ud. 4 dicembre 2020, 9 febbraio 2021 n. 3052, Pres. Lomabrdo – Est. Fortunato.
[1] Transazione – Onorario – Spese – Avvocato – Procuratore – Solidarietà – Non adesione alla transazione (cod. civ., artt. 1292, 1965; r.d.l. n. 1578/1933, art. 68; l. n. 247/2012, art. 13)
[1] L’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, previsto dall’art. 68 R.D.L. n. 1578/1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest’ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, a chi, pur aderendo alla transazione, non abbia assunto la qualità di parte processuale.
CASO
[1] Con ordinanza ai sensi dell’art. 702-bis e ss. cod. proc. civ., la Corte d’Appello respingeva la domanda dell’avv. Aulo Agerio, finalizzata ad ottenere la condanna solidale di Numerio Negidio al pagamento delle competenze professionali.
L’avv. Aulo Agerio aveva dedotto di aver difeso la D. S.r.l. ed altre società nel procedimento di reclamo avverso la pronuncia di risoluzione del concordato fallimentare della Debellogallico S.r.l. e che il giudizio, cui aveva partecipato, tra gli altri, la Annales S.r.l., era stato definito con una transazione.
Detta transazione prevedeva l’impegno delle parti a far pervenire la rinuncia alla solidarietà ai sensi dell’art. 68 R.D.L. n. 1578/1933 (c.d. “vecchia legge professionale”), da parte dei rispettivi difensori, rinuncia che l’avv. Aulo Agerio non aveva mai formalizzato.
La domanda di condanna solidale al pagamento dei compensi era stata proposta – tra gli altri – anche nei confronti di Numerio Negidio e di Caio Seio, che avevano semplicemente sottoscritto ad adiuvandum l’atto transattivo.
All’esito, la Corte accoglieva la domanda nei confronti della Annales S.r.l., liquidando un importo di € 8.383,00 oltre accessori, mentre, riguardo a Numerio Negidio riteneva che, non essendo stato parte del giudizio di reclamo, non fosse tenuto al pagamento in via solidale dei compensi del ricorrente.
Per la cassazione dell’ordinanza, l’avv. Aulo Agerio proponeva ricorso basato su un unico motivo, mentre Numerio Nergidio non ha svolto difese.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., in quanto manifestamente infondato, il Presidente fissava l’adunanza camerale.
Il ricorso non era stato notificato alle altre parti del giudizio di merito e, tuttavia, dato l’esito della impugnazione, non era stato necessario regolarizzare il contraddittorio, stante la necessità di evitare attività lesive del principio di ragionevole durata del processo e dalla cui omissione non derivi alcun pregiudizio per le parti pretermesse.
Con l’unico motivo di ricorso era denunciata la violazione degli artt. 68, R.D.L. n. 1578/1933 e 1292 e 1965 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che l’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, in caso di definizione della lite mediante transazione, gravasse su tutte le parti che avessero aderito alla transazione stessa, anche quando non fossero state parti del giudizio presupposto, come proverebbe il tenore letterale della disposizione.
Il ricorso è stato rigettato.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione, in linea con un consolidato orientamento, ha affermato che l’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, previsto dall’art. 68 R.D.L. n. 1578/1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest’ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, a chi, pur aderendo alla transazione, non abbia assunto la qualità di parte processuale.
QUESTIONI
[1] L’ordinanza qui annotata si inserisce in un filone interpretativo, che la pronuncia ripercorre e richiama con dovizia di citazioni, e che può certamente considerarsi consolidato.
L’art. 68 R.D.L. n. 1578/1933 prevede in maniera testuale che: «Quando un giudizio è definitivo con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso». In senso analogo, per quanto qui interessa (e cioè il riferimento ai procuratori della parti partecipanti alla causa), prevede l’art. 13 comma 8 della l. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense): «Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà».
La norma (art. 68 R.D.L. n. 1578/1933), derogando al principio per cui il legale può rivolgersi per il compenso solo al proprio cliente, è stata considerata di diritto singolare e di stretta interpretazione, sicché il difensore può invocare la solidarietà passiva dell’avversario del cliente solo se quest’ultimo ha stipulato la transazione che ha definito il giudizio e non anche se egli si è limitato ad avvalersi di una transazione stipulata inter alios (Cass. civ., Sez. II, 13 agosto 2015, n. 16856).
Sul punto la Consulta, ricordando «il carattere eccezionale dell’art. 68 del R.D. n. 1578 del 1933», ha precisato che «appare ovvio che l’aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere una sua tutela anche nel caso che le parti tronchino la lite addivenendo ad una transazione; tanto più che questa deve normalmente coprire tutta l’area della controversia e, perciò, sorto che sia il giudizio, comprendere anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai patroni delle parti.
Se l’accordo fra queste non comprendesse anche tali rapporti, alla cui definizione sono interessati i difensori, è ovvio che costoro potrebbero esserne danneggiati. Ed è proprio per prevenire ogni pericolo di danno che la norma denunciata pone, in caso di transazione della lite, a carico di tutte le parti, con vincolo di solidarietà, l’obbligo del pagamento delle spese e degli onorari, derogando al principio contrattuale che il compenso è dovuto solo dalla parte che si avvale della prestazione d’opera intellettuale del difensore» (Corte Cost., ud. 3 maggio 1974, 15 maggio 1974, n. 132).
La disposizione, come riconosce la pronuncia qui annotata, dunque è volta ad evitare che le parti processuali possano sottrarsi al pagamento, transigendo la lite ed impedendo la liquidazione giudiziale delle spese. In tal senso, il principio era stato già più volte ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità: «L’obbligo solidale per il pagamento degli onorari e per il rimborso delle spese che il difensore può far valere nei confronti della parte avversa al proprio cliente sussiste solo se la transazione sia stipulata da quest’ultimo e comporti la definizione del giudizio in cui esso è coinvolto, come può desumersi dal riferimento testuale, del cit. art. 68 alla qualità di “creditori” dei professionisti, ovviamente verso i rispettivi clienti, e dalla “ratio” della disposizione, ravvisabile nell’intento di evitare che il cliente possa eludere le legittime aspettative di compenso del suo difensore, mediante accordi con la controparte che pongano fine alla controversia» (Cass. civ., Sez. II, 20 settembre 1997 n. 9325); «La norma dell’art 68 del R.D. 27 novembre 1933, n 1578 – la quale dispone che quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso – introduce una deroga al principio secondo cui – salvi gli effetti di un eventuale provvedimento di distrazione delle spese – il procuratore e l’avvocato possono rivolgersi esclusivamente al cliente per richiedere il pagamento dei loro compensi, dato che il relativo credito sorge dal contratto di opera intellettuale onde si tratta di una norma di diritto singolare, e quindi di stretta interpretazione. Pertanto, il termine giudizio com’è confermato anche dal contestuale riferimento alla partecipazione dell’avvocato e del procuratore, non può essere inteso come l’equivalente di controversia o di lite, bensì come diritto a denotare l’attività che si svolge davanti all’autorità giudiziaria per giungere alla pronuncia finale da parte del giudice, e quindi come sinonimo di processo» (Cass. civ., 10 ottobre 1968, n. 3207).
Alla luce della descritta ratio legis, la solidarietà può operare solo riguardo alle parti processuali, poiché, se, da un lato, il cliente è già tenuto al pagamento in forza del contratto professionale, per altro verso, solo la controparte può essere condannata a pagare il difensore dell’altra in caso di distrazione e ha la facoltà di stipulare la transazione con effetti estintivi del giudizio, non anche coloro che abbiano semplicemente aderito alla transazione.
La possibilità per il difensore di invocare la speciale solidarietà prevista dalla legge professionale richiede la sussistenza di un giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista e che – proprio per effetto dell’accordo transattivo – al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sugli oneri del processo (Cass. civ., Sez. VI, Ord., 20 ottobre 2015, n. 21209).
In tal senso milita non soltanto il tenore letterale della norma, ma è anche dirimente la circostanza, per cui il terzo, che non abbia assunto la qualità di parte processuale, non possa incidere sulle sorti del giudizio e non sia tenuto in nessun caso al pagamento delle spese, sicché non trova applicazione, nei suoi confronti, la particolare disciplina dell’art. 68 R.D.L. n. 1578/1933.
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