La nuova firma elettronica mediante SPID
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFCome noto, l’art. 20, comma 1 bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale disciplina le modalità di sottoscrizione del documento informatico e prevede espressamente che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.
Oltre alle ben note firma digitale, firma elettronica avanzata e firma elettronica semplice, la norma contiene un richiamo ad una nuova modalità di firma elettronica, avente i requisiti di cui all’art. 2702 c.c., che presuppone l’emanazione di linee guida da parte dell’AgID.
L’Agenzia ha provveduto ad emanare le suddette direttive in data 23 aprile ’20 e, come previsto, per tale modalità di firma elettronica si è codificato l’utilizzo del Sistema Pubblico per l’Identità Digitale (SPID).
Il provvedimento è particolarmente importante perché la nuova modalità di sottoscrizione potrà essere utilizzata per tutti gli atti e i contratti per i quali non è obbligatorio l’utilizzo della sola firma digitale (ovvero i contratti con oggetto immobiliare di cui all’art. 1350 c.c, dal numero 1) al numero 12) e dunque potrà riguardare un numero importante di documenti.
Per quanto concerne gli aspetti tecnici va evidenziato come il servizio non possa essere adoperato utilizzando identità digitali SPID per persona giuridica; possono essere utilizzate esclusivamente le identità digitali per le persone fisiche e le identità digitali per uso professionale.
Il processo per la generazione della firma prevede che il Service Provider (SP), ovvero il fornitore di servizi nella federazione SPID, conosca innanzitutto il codice fiscale del firmatario.