11 Ottobre 2022

La nullità proposta per la prima volta in appello si converte in eccezione ammissibile ex art. 345, 2°co., c.p.c.

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. I, 29 settembre 2022, n. 28377, Pres. De Chiara – Est. Vannucci

[1] Appello – nuova domanda di nullità – inammissibile – conversione in eccezione ammissibile (art. 345 c.p.c.)

Massima: “La domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello e inammissibile ai sensi dell’art. 345, comma 1, c.p.c., deve essere convertita dal giudice ed esaminata nel merito come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, come consentito dal secondo comma del medesimo articolo”. 

CASO

[1] Un soggetto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna un istituto di credito domandando, in applicazione del T.U. finanza, l’accertamento della nullità, per mancanza di forma scritta, del contratto “quadro” di investimento in valori mobiliari a suo tempo stipulato con detto istituto e, di conseguenza, l’accertamento della nullità di tutti i contratti, stipulati in esecuzione del primo nel corso dell’anno 1999, oltre alla condanna al risarcimento del danno derivato dal compimento di tali operazioni.

Il Tribunale di Bologna rigettava tali domande, affermando, in particolare, che non sussisteva la dedotta nullità in quanto il contratto quadro, depositato in copia dalla banca, era fatto per iscritto ed era stato sottoscritto dall’attore.

L’adita Corte di appello di Bologna provvedeva, poi, a rigettare l’appello conseguentemente proposto dall’attore soccombente. Per quanto qui interessa, in risposta al terzo motivo di appello, con cui l’appellante aveva eccepito la nullità del contratto quadro perché mancante della sottoscrizione della banca, i giudici di seconde cure hanno precisato che con tale motivo l’appellante aveva introdotto in appello una domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 345, primo comma, c.p.c., in quanto nel giudizio di primo grado egli aveva chiesto l’accertamento della nullità di contratto quadro perché non avente forma scritta.

Avverso tale sentenza l’attore proponeva ricorso per cassazione deducendo, in particolare, che la sentenza impugnata, nella parte in cui affermava la novità della domanda di accertamento della nullità contenuta nel terzo motivo di appello, contesse un duplice errore di diritto: violazione dell’art. 1421 c.c., per non avere osservato l’obbligo di accertamento officioso della nullità, relativa (di diritto speciale), del contratto redatto per iscritto e non sottoscritto anche dalla banca; mancato coordinamento di tale obbligo con il precetto recato dall’art. 345, secondo comma, c.p.c., non avendo il giudice di appello, dopo avere dichiarato inammissibile la domanda (nuova) di accertamento della nullità del contratto quadro, convertito la stessa in eccezione di nullità, anche relativa, rilevabile d’ufficio.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso proposto.

Secondo la Suprema Corte, la sentenza impugnata, a fronte della novità della domanda di accertamento della nullità del contratto “quadro” per dedotta violazione del T.U. finanza, contenuta nel terzo motivo di appello proposto dal ricorrente, avrebbe dovuto, anziché dichiararla inammissibile per violazione dell’art. 345, primo comma, c.p.c., convertirla in eccezione, rilevabile d’ufficio, di nullità dello stesso contratto, in applicazione del secondo comma di tale articolo, ed esaminarne nel merito la fondatezza.

Conseguentemente, i giudici cassano sul punto la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà esaminare l’appello proposto dal ricorrente per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bologna uniformandosi al seguente principio di diritto: “la domanda di accertamento della nullità di contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta proposta nei confronti di intermediario in valori mobiliari dal cliente per la prima volta in appello nell’ambito di giudizio volto a ottenere il risarcimento di danni che si assumono essere derivati dall’esecuzione del contratto medesimo, inammissibile ex art. 345, primo comma, c.p.c., deve dal giudice di appello – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, anche se relativa di protezione, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. – essere convertita ed esaminata nel merito come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, come consentito dal citato art. 345, secondo comma”.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dal provvedimento in commento riguarda la possibilità, per la Corte d’Appello, di dichiarare, all’esito del giudizio di seconde cure e in riforma della sentenza del Tribunale, la nullità del contratto dedotto in causa per un motivo diverso da quello allegato nel corso del primo grado, introdotto nel processo tramite una (nuova) domanda di accertamento della nullità, inammissibilmente formulata per la prima volta con l’atto di appello.

A tale riguardo, può essere utile richiamare il testo delle norme rilevanti nel caso di specie, ossia il primo comma dell’art. 345 c.p.c., secondo il quale «nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio», e il comma secondo della stessa norma, che vieta la proposizione di «nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio».

In prima battuta, i giudici di legittimità hanno provveduto a qualificare la nullità in questione come nullità c.d. di protezione, nel caso di specie in favore dell’investitore, trovando applicazione il D. lgs. n. 415 del 1996, il cui art. 18 prevedeva che i contratti relativi ai servizi di investimento dovessero essere redatti in forma scritta e che l’inosservanza della forma scritta determinasse la nullità del contratto, che poteva essere fatta valere solo dal cliente.

A questo punto, per la costruzione dell’impianto argomentativo della decisione, la Cassazione richiama alcuni dei principi fissati dalle note sentenze gemelle delle Sezioni Unite, nn. 26242 e n. 26243 del 2014, le quali hanno affermato, tra l’altro: a) che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d’ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente a un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (nello stesso senso, nella giurisprudenza successiva, Cass. n. 15408 del 2016; Cass. n. 6319 del 2019; del 2019 Cass. n. 26495 del 2019); b) che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l’uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) – che trascendono quelli del singolo (nello stesso senso, Cass. n. 896 del 2016; Cass. n. 3308 del 2019); nonché, c) che la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. – di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, giusta il citato art. 345, secondo comma” (in senso conforme, nella giurisprudenza successiva: Cass. n. 21775 del 2015).

Si tratta di principi autorevolmente stabiliti dalle richiamate sentenze gemelle delle Sezioni Unite, che hanno conosciuto un consolidamento nella successiva giurisprudenza di legittimità, e che la pronuncia in commento ha giustamente ritenuto di confermare.

In particolare, dal coordinamento di tali principi è derivato, da un lato, la qualificazione della nullità di protezione ricorrente nel caso di specie come nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice del merito; e, conseguentemente a tale qualificazione della nullità come eccezione in senso lato, la possibilità per il giudice di appello di convertire l’inammissibile (nuova) domanda di nullità avanzata dall’appellante in ammissibile eccezione ex art. 345, secondo comma, c.p.c., e così di dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della domanda attorea, la nullità del contratto.

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