La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie
di Francesco Tedioli, Avvocato Scarica in PDFCass., sez. I, 21 giugno 2021, n. 17645, Pres. De Chiara – Rel. Amatore
Arbitrato – Lodo – impugnazione per nullità – Art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c. – contrasto tra motivazione e dispositivo – Nullità – Condizioni.
(C.p.c., artt. 829, co. 1, n. 11; 360, co 1, n. 5)
Massima: In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie (corrispondente a quella prevista, per la medesima fattispecie, dall’odierno art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ.) non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale
CASO
Il socio di una cooperativa, escluso in forza di una delibera assembleare, ricorreva all’arbitro unico, il quale, in accoglimento delle domande svolte, annullava la predetta decisione e condannava la società resistente al risarcimento dei danni.
Il lodo veniva impugnato, ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c., in quanto, a dire della società, conteneva disposizioni contraddittorie. In particolare, l’arbitro, dopo aver riconosciuto che l’esclusione del socio andava deliberata unicamente dal c.d.a. – ai sensi dell’art 12 dello statuto societario – non aveva considerato che, effettivamente, tale delibera era stata assunta, a seguito della decisione dell’assemblea. Inoltre, il ricorrente mai aveva impugnato la seconda delibera innanzi all’arbitro.
La Corte d’Appello riteneva infondata la doglianza, giudicando inapplicabile l’art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c. Nella fase rescindente, accertava la nullità del lodo per omessa motivazione ex art. 829, primo comma, n. 5, c.p.c. relativamente alla condanna al risarcimento del danno, ma, poi, nella fase rescissoria, negava l’esistenza del quantum per difetto di prova, talché, in sostanza, rigettava la domanda risarcitoria del socio.
La sentenza della Corte d’Appello veniva impugnata in Cassazione dalla società cooperativa, la quale lamentava, ai sensi dell’art. 360, primo co., n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 829, primo co., n. 11, c.p.c.., in relazione alla contraddittorietà del lodo arbitrale. In particolare, la contraddizione dell’arbitro unico si sarebbe evidenziata nell’aver riconosciuto, nella motivazione, che l’unico soggetto idoneo e preposto a disporre l’esclusione a socio era il c.d.a., e aver ripristinato, nel dispositivo, il rapporto sociale con il socio escluso, in forza di una delibera assembleare (implicitamente riconoscendola valida ed efficace).
QUESTIONI
La prima Sezione Civile, con ordinanza del 21 giugno 2021, n. 17645, rigetta il ricorso principale. Nello specifico, la Corte non riscontra alcuna contraddittorietà tra quanto rilevato dall’arbitro in motivazione (che ha riconosciuto la competenza del c.d.a. a deliberare l’esclusione del socio e non già all’assemblea dei soci) e quanto, poi, sancito nel dispositivo (laddove dispone la reintegrazione del socio nella compagine sociale).
Il lodo, infatti, si è limitato a riscontrare l’illegittimità della delibera impugnata e a disporre conseguentemente la ricostituzione del vincolo sociale a seguito dell’annullamento della delibera assembleare.
La Suprema Corte, implicitamente lascia intendere che tale pronuncia doveva essere gravata per non aver preso in considerazione una circostanza decisiva: il successivo recepimento della delibera assembleare nella delibera del c.d.a., quest’ultima sicuramente idonea a risolvere il rapporto sociale.
Aggiunge, però, che, quand’anche questa censura fosse stata stata operata, il lodo avrebbe dovuto essere impugnato, prima avanti la corte d’Appello e, poi, in sede di legittimità, per la sua erroneità (e non per contraddittorietà). Infatti, l’arbitro unico avrebbe deciso al di fuori dei limiti del mandato arbitrale e senza tenere in considerazione l’eccezione della società in merito all’esistenza della delibera del c.d.a.
SOLUZIONE
Pare opportuno ricordare che, in materia arbitrale, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo si verifica quando la motivazione, in sé non contraddittoria, lo diventi rispetto al dispositivo. Questa ipotesi non riguarda un vizio interno della motivazione, ma lo scollamento totale tra il dictum e le ragioni (in sé coerenti) della decisione.
Sul tema, la Corte statuisce, infine, che la sanzione di nullità prevista dall’art 829, primo co., n. 11, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, primo co., n. 5, c.p.c., Infatti la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo. Diversamente, il contrasto interno tra le diverse parti della motivazione, non espressamente previsto tra i vizi che comportano la nullità del lodo, assume rilevanza soltanto se determina l’impossibilità assoluta di ricostruire l”‘iter” logico e giuridico sottostante la decisione (cfr. Cass. 5 febbraio 2021, n. 2747; Cass. 12 gennaio 2021, n. 291; Cass., 18 maggio 2018, n. 12321; Cass., 25 gennaio 2016, n. 1258; Cass., 28 maggio 2014, n. 11895; Cass., 21 febbraio 2006, n.3768).
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia