La notificazione dell’atto di appello è inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare nei confronti della controparte
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. VI, 4 dicembre 2018, n. 31251, Pres. D’Ascola – Est. Criscuolo
[1] Appello – Appello incidentale – Tardività – Notificazione appello principale – Decorrenza del termine breve – Idoneità – Esclusione. (Cod. proc. civ., artt. 325, 327, 334, 343)
La notificazione di un atto di impugnazione non determina per la parte che ne è destinataria la decorrenza del termine breve di impugnazione, perché l’art. 326, comma 1, c.p.c. ricollega tale effetto non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria specificamente prevista della notificazione della sentenza secondo le previsioni degli art. 285 e 170 c.p.c., e d’altronde l’atto di impugnazione non è necessariamente idoneo a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza a cui fa riferimento.
CASO
[1] La sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Modena, depositata in cancelleria e non fatta oggetto di notificazione a norma degli artt. 285 e 170 c.p.c., veniva appellata da entrambe le parti del relativo giudizio.
La Corte d’Appello di Bologna dichiarava l’improcedibiltà dell’appello principale per mancata costituzione di parte appellante ex art. 348, primo comma, c.p.c. e, conseguentemente, dichiarava l’inefficacia dell’appello incidentale ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., ritenuto tardivo per non essere stato proposto nel rispetto del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., considerato decorrente dalla data di notificazione dell’appello principale.
Avverso tale sentenza l’appellato(-appellante in via incidentale) proponeva ricorso per cassazione denunciando, in particolare, l’erroneità della declaratoria di inefficacia dell’appello incidentale, essendo questo stato proposto nel rispetto sia del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., sia di quello posto dall’art. 343 c.p.c. per la proposizione dell’appello incidentale, senza che sia possibile ricollegare alla notificazione dell’appello principale l’effetto di far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte riconosce la fondatezza del ricorso, escludendo che la notificazione dell’atto di appello sia idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. nei confronti della parte interessata a impugnare in via incidentale; pertanto esclude, nel caso di specie, che l’appello incidentale possa essere dichiarato tardivo (per l’appunto, stante l’inapplicabilità del termine di cui al richiamato art. 325 c.p.c.), affermando la sua sopravvivenza alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello principale. Conseguentemente, accoglie il ricorso con rinvio.
QUESTIONI
[1] La Cassazione è dunque chiamata a pronunciarsi sulla tempestività dell’appello incidentale proposto avverso una sentenza non fatta oggetto di notificazione ex artt. 285 e 170 c.p.c.: ciò, al fine di valutarne la relativa sopravvivenza per l’ipotesi di dichiarata improcedibilità dell’appello principale. In altri termini, la questione dirimente riguarda l’individuazione del dies a quo a partire dal quale far decorrere il termine dell’appello incidentale proposto avverso una sentenza non notificata, al fine di qualificare l’impugnazione proposta come tempestiva ovvero tardiva.
La normativa da cui muovere, come noto, è rappresentata dal comb. disp. degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., dai quali, per quanto qui interessa, si desume che il termine per proporre l’appello è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza nonché, indipendentemente dall’effettuazione di quest’ultimo adempimento, di sei mesi dalla pubblicazione della stessa. A tali termini, in materia di appello incidentale, si aggiunge quello di cui all’art. 343 c.p.c., che ne impone la proposizione con la comparsa di risposta in appello tempestivamente depositata. Di impugnazione incidentale tardiva, poi, fa menzione l’art. 334 c.p.c., che, allo scopo di favorire la prestazione di acquiescenza alle sentenze, prevede che la parte che abbia ricevuto la notificazione dell’impugnazione principale possa impugnare la sentenza anche oltre i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., purché rispetti i tempi tipici della impugnazione incidentale (consacrati, in materia di appello, a livello del summenzionato art. 343 c.p.c.). Inoltre, quale disposizione rilevante nel caso di specie, si prevede che in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’appello principale, l’impugnazione incidentale tardiva perda efficacia.
Dal quadro sin qui descritto emerge allora, in prima battuta, come la tempestività dell’appello incidentale – qualità dirimente nella risoluzione della questione posta all’attenzione della Corte – vada valutata alla luce degli artt. 325 e 327 c.p.c.
Ora, se quanto detto sin qui è vero, il termine cd. breve per impugnare di cui all’art. 325 c.p.c. è destinato a venire in gioco solo allorché la sentenza che si vuole far oggetto di impugnazione sia stata ritualmente notificata a norma degli artt. 285 e 170 c.p.c.: la brevità del termine per l’impugnazione richiede infatti che sia assicurata la conoscenza legale del provvedimento, conoscenza che, come noto, solo una notificazione valida può certificare.
Il provvedimento fatto oggetto di ricorso per cassazione ha tentato di qualificare la notifica dell’atto di impugnazione quale equipollente della notificazione della sentenza, evidentemente sotto il profilo della sua idoneità a garantire al destinatario dell’impugnazione la conoscenza legale dell’atto sì da ricollegarvi, appunto, la decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c.
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come tale principio possa valere solo dal punto di vista dell’impugnante: solo nei confronti dell’impugnante medesimo, cioè, la notificazione dell’impugnazione riveste valore equipollente, dal punto di vista dell’acquisita conoscenza legale del provvedimento e della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., alla notificazione della sentenza, e la ragione logica posta a base di tale principio è agevolmente afferrabile (in questi termini, su tutte, Cass., sez. un., 9 giugno 2006, n. 13431; più recentemente, Cass., 23 luglio 2007, n. 16207 e Cass., sez. un., 13 giugno 2016, n. 12084). Il medesimo principio, viceversa, è comunemente ritenuto non applicabile nei confronti del destinatario dell’impugnazione, nel senso che non si può presumere che tale soggetto abbia acquisito conoscenza legale del provvedimento da impugnare – con conseguente decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c. – per il solo fatto di aver ricevuto la notificazione dell’atto di impugnazione principale (così, Cass., 24 maggio 2017, n. 12983; Cass., 5 agosto 2010, n. 18184), il quale, ovviamente, non è necessariamente idoneo a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza.
Il provvedimento in epigrafe, con decisione condivisibile, aderisce all’orientamento testé ricordato, assoggettando conseguentemente l’appello incidentale al termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., onde, a sua volta, l’esclusione della tardività della relativa proposizione.