La notificazione del decreto di fissazione dell’udienza effettuata in violazione del termine a comparire nel c.d. rito lavoro.
di Fernando Bonitatibus Scarica in PDFCass., Sez. Lav., 17 aprile 2018 n. 9404
Lavoro e previdenza (controversie) – Notificazione civile – Termini processuali civili – Appello – Improcedibilità -Decreto di fissazione udienza (111 Cost; 164, 291, 435, 436, c.p.c.)
[1] Nel c.d. rito lavoro, la notificazione dell’appellante all’appellato del decreto di fissazione dell’udienza effettuata in violazione del termine a comparire non rende l’appello improcedibile.
CASO
[1] Una S.p.a. intimava ad un proprio dipendente un licenziamento disciplinare. Il lavoratore adiva il tribunale di Caltanissetta che respingeva l’impugnativa. Veniva, quindi, adita la Corte d’Appello con ricorso del 3 dicembre 2014.
In data 9 dicembre 2014, la cancelleria comunicava all’appellante che l’udienza si sarebbe tenuta il 28 gennaio 2015. In data 7 gennaio venivano notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza. La notifica si perfezionava in tale data ovvero quando mancavano ventuno giorni all’udienza di discussione. Si costituiva, nel rispetto dei termini di cui all’art. 436 co. 1 c.p.c., la società eccependo l’improcedibilità del gravame e chiedendo, in subordine, il differimento dell’udienza di discussione onde regolarizzare il termine a comparire in proprio favore. La Corte distrettuale accordava il rinvio. Successivamente, veniva pronunciata sentenza n. 129/2015 con cui si dichiarava improcedibile l’appello. Si sosteneva che, nel rito del lavoro, i vizi della notifica degli atti introduttivi non potessero essere sanati per ragioni afferenti alla ragionevole durata del processo.
La pronuncia veniva impugnata con ricorso per Cassazione. La resistente proponeva controricorso.
SOLUZIONE
[1] La Corte muove da una ricostruzione della disciplina applicabile in caso di mera nullità della vocatio in ius. L’ipotesi viene, quindi, differenziata dai casi in cui l’appellante sia giunto a conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza ma vi sia un’omessa o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi (cfr. Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604; Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175 Cass., sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594).
Muovendo da precedenti pronunce (Cass., VI sez., 19 aprile 2016, n. 10775; Cass. 28 agosto 2013, n. 19818) e da riti simili (artt. 47 ss. l. 92/2012) il Collegio ritiene che il giudice debba disporre la rinnovazione della notifica eseguita senza rispetto del termine a comparire. La Cassazione, dunque, critica l’operato della Corte d’Appello ritenendo che, in caso di mancato rispetto del termine a comparire a fronte della costituzione del reclamato-appellato, la stessa avrebbe dovuto disporre la «dilazione dell’udienza onde consentire il rispetto dei termini a difesa, in luogo di dichiarare improcedibile il gravame».
QUESTIONI
[1] In questa sentenza la Cassazione affronta la problematica degli effetti dei vizi inerenti la notificazione degli atti con cui si provvede all’istaurazione del contraddittorio nell’appello del c.d. rito del lavoro. Si fa riferimento, in particolare, alla notificazione del decreto con cui il giudice fissa l’udienza di discussione.
L’appellante, secondo quanto affermato dalla pronuncia additiva di Cort. Cost. 14 gennaio 1977, n. 15 in Mass. Giur. Lav. 1977, 550 ss., con nota di G. Tarzia, L’art. 435 c.p.c. e la sentenza «integrativa» della Corte costituzionale e differentemente da quanto previsto per il primo grado, riceve comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione. Sarà compito della parte notificare, entro dieci giorni, il decreto all’appellato. L’art. 435 c.p.c. prevede espressamente, inoltre, che tra la data della notifica e quella dell’udienza intercorra un termine non inferiore a venticinque giorni, ovvero a sessanta se la notificazione deve aver luogo all’estero.
Secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Cassazione, fin da Cass., SSUU, 30 luglio 2008, n. 20604 in Foro it., 2009, I, 1136, con nota di A.D De Santis, Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro e conseguenze della violazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto (e anche del ricorso in appello), il gravame va dichiarato improcedibile, soluzione erroneamente adottata nella vicenda in esame, solamente nei casi di «omessa o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi» (Cfr. anche Cass. 28 settembre 2016, n. 19191 https://bit.ly/2rFjsqp; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175 https://bit.ly/2rCkyn2; G. Tarzia, L. Dittrich, Manuale del processo del lavoro, Milano, 2015, 334).
La questione muta qualora ricorra una mera irregolarità della vocatio in ius. Non «risultano pronunce di legittimità, almeno in tempi relativamente recenti, che, a fronte appunto della nullità della notificazione di ricorso e decreto o dell’attuazione di essa senza rispetto dei termini a comparire, abbiano in concreto ravvisato la determinazione di un effetto caducatorio per il gravame».
I termini previsti dall’art. 435 c.p.c., infatti, sono meramente «esortatori» auspicanti un celere avvio del processo. Il vizio, quindi, secondo quanto affermato dalla Cassazione, «è sanabile nelle varie forme a tal fine regolate dalla legge» con effetto ex tunc, in coerenza con le norme processuali interessate e con i principi della materia. (Cfr. Cass., SSUU, 12 marzo 2014, n. 5700 in Foro it. 2014, I, 1809, con nota di AD. De Santis Sull’inosservanza del termine per la notifica del decreto di fissazione d’udienza (o della camera di consiglio) nei procedimenti che iniziano con il deposito del ricorso).
In mancanza di disposizioni specifiche per il rito del lavoro la disciplina deve essere tratta dalla normativa generale contenuta negli artt. 156 ss. c.p.c. così come modificati dalla novella del 1990.
Il vizio può essere sanato dal convenuto che si costituisce senza sollevare alcuna eccezione sul punto.
In egual misura, verrà sanato da una costituzione tardiva o in udienza ex 164 co. 3 c.p.c. Il convenuto che, in detta ipotesi, deduca preliminarmente la violazione del termine minimo a difesa non incorrerà in alcuna delle decadenze di cui all’art. 416 c.p.c. Verrà, quindi, disposto un rinvio per consentire l’integrazione degli atti difensivi. (Cfr. Cass. 9 novembre 2016, n. 22780 https://bit.ly/2KicA9m).
In caso il convenuto non si costituisca, il vizio potrà essere riscontrato in udienza dal giudice d’ufficio o su segnalazione dello stesso ricorrente. Si procederà, perciò, alla fissazione con ordinanza di altra udienza di discussione. In applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., il giudice fisserà un termine perentorio per la rinnovazione della notifica che, se non rispettato, condurrà all’estinzione del giudizio d’appello. (Cfr. Cass. 28 agosto 2013, n. 19818 https://bit.ly/2IwmCXp ).
Rimane problematica, come accennato dalla stessa Cassazione, l’esatta qualificazione dell’ipotesi in cui l’appellante provveda alla notificazione in tempi assai ravvicinati rispetto all’udienza ed in particolare quando la notifica degli atti si perfezioni, per l’appellante, prima dell’udienza di discussione e, per l’appellato, successivamente ad essa. Il confine tra inesistenza ed invalidità della vocatio in ius diviene labile.