3 Novembre 2020

La notifica con modalità telematica si perfeziona per il notificante se la ricevuta di accettazione è generata entro  le ore 23.59.59

di Lucia Di Paolantonio, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. I, Ord., ud. 26 febbraio 2019, 25.06.2020, n. 12224

Notifica – perfezionamento  (art. 16 septies, d.l. n. 179/2012 e 147 cod. proc. civ.)

[1] Deve ritenersi tempestiva la notifica avvenuta dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile, purché la ricevuta di accettazione da parte del sistema telematico sia generata entro le ore 24.

CASO

Con sentenza n. 492/2018 la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da H.V. avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato la sua domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, e ciò in ragione del fatto che la notifica telematica era stata effettuata dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile.

Il sig. H.V., pertanto, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi: il primo era relativo alla violazione di legge in relazione alla errata applicazione dell’art. 16 septies d.l. n. 179/2012 e dell’art. 147 cod. proc. civ. in quanto la  notifica telematica avvenuta oltre le ore 21 dell’ultimo giorno non impediva la legale ed effettiva conoscenza dell’atto per il ricevente; il secondo era relativo alla violazione di legge in relazione agli artt. 702 ter, 702 quater, 327 e 133 cod. proc. civ. in quanto l’ordinanza del Tribunale di Potenza non era idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione poiché sprovvista di firma digitale del cancelliere.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, ha accolto il primo morivo, dichiarato assorbito il secondo, cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Appello do Potenza con diversa composizione.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte è stata chiamata ad affrontare la problematica relativa al perfezionamento della notificazione per il notificante che si avvalga della procedura telematica e ciò in ragione di quella che era la lettera normativa del citato art. 16 septies d.l. n. 179/2012 che – irragionevolmente – prevedeva che la notifica telematica effettuata tra le ore 21 e le ore 24 si perfezionava alle ore 7 del giorno successivo, attraverso il richiamo all’art. 147 cod. proc. civ.

Gli Ermellini, in applicazione dell’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 16 septies d.l. n. 179/2012 nella parte citata, hanno accolto l’interpretazione secondo cui il richiamo nella norma in commento all’art. 147 cod. proc. civ. sarebbe finalizzato esclusivamente alla tutela del destinatario, per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria in cui lo stesso sarebbe stato altrimenti costretto alla verifica della propria casella di posta elettronica: la Corte, dunque, ha specificato che solo in virtù di detta esigenza si giustifica la fictio iuris secondo cui il perfezionamento della notifica è differito alle ore 7 del giorno successivo solo per il ricevente la notifica.

Di conseguenza, pertanto, la Corte, sempre richiamando la pronuncia del Giudice delle Leggi, ha evidenziato che la predetta limitazione non sarebbe giustificabile anche per il notificante, in quanto in caso contrario sarebbe impedito al mittente di utilizzare a pieno il termine lui concesso, che l’art. 155 cod. proc. civ. computa in giorni, con scadenza alla mezzanotte.

Sulla base dei suddetti principi, dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto tempestiva la notifica telematica dell’appello inviata alle ore 23.49.52 dell’ultimo giorno utile.

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