2 Ottobre 2018

La notifica della domanda giudiziale, anche monitoria, non comporta impignorabilità del credito successivamente pignorato

di Stefania Volonterio, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 20993, Pres. Vivaldi, Est. Saija

Esecuzione forzata presso terzi – Notifica della domanda giudiziale al  creditore – Inidoneità di questa notifica a costituire un vincolo di indisponibilità del credito – Pignorabilità (Cod. Proc. Civ., artt. 543, 643; Cod. Civ., art. 2917)

[I] Non esiste alcuna norma giuridica che determini di per sé il vincolo di indisponibilità del credito (litigioso) per effetto della domanda giudiziale, quand’anche formulata ai sensi dell’art. 633 c.p.c. (massima redazionale)

[II] E’ invece la notificazione del pignoramento (oltre alla misura cautelare idonea ad anticiparne gli effetti, ossia il sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c.) a determinare, ai sensi degli artt. 543 c.p.c. e 2917 c.c., il vincolo di indisponibilità del credito (massima redazionale)

CASO

Una banca rilasciava ad una società una garanzia fideiussoria a prima richiesta per complessivi € 250.000,00 e questo credito veniva pignorato, fino alla concorrenza di € 140.436,82, da due creditori della società garantita.

Successivamente al pignoramento, la società garantita escuteva la garanzia per l’intero originario importo di € 250.000,00, ma la banca eccepiva l’impossibilità di adempiere a causa dei pignoramenti che le erano stati in precedenza notificati.

La società garantita chiedeva allora al Tribunale di Venezia ed otteneva un decreto ingiuntivo per € 250.000,00 contro la banca garante che, ricevuta la notifica del decreto, proponeva opposizione.

Pendente il giudizio ex art. 645 c.p.c., i due già citati creditori della società garantita notificavano nuovi atti di pignoramento alla banca garante per una somma che, di fatto, andava ad esaurire l’originario importo garantito.

A questo punto, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo accoglieva l’opposizione della banca anche in ragione dell’ormai sopravvenuto esaurimento, in forza dei due citati pignoramenti, della somma garantita e chiesta con l’ingiunzione.

La società garantita impugnava la sentenza e la Corte di Appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo che gli ulteriori pignoramenti presso la banca garante, in quanto successivi alla notifica alla medesima del decreto ingiuntivo ottenuto dalla garantita, fossero a quest’ultima inopponibili, avendo la previa notifica del decreto ingiuntivo determinato “l’esaurimento” dell’obbligo di garanzia della banca, della quale quindi veniva accertato un perdurante obbligo verso la garantita pari alla differenza tra l’intero importo di garanzia (€ 250.000,00) e l’importo assegnato a seguito dei primi pignoramenti (€ 140.436,82).

La banca garante si rivolgeva allora alla Suprema Corte, censurando la sentenza di appello per aver ritenuto inopponibile alla società garantita i pignoramenti intervenuti successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso della banca, ha ritenuto che la Corte d’appello di Venezia fosse incorsa in error in iudicando, avendo erroneamente equiparato, quoad effectum, la proposizione (notifica) di una domanda giudiziale avente ad oggetto un determinato diritto di credito e l’atto con il quale il credito viene pignorato.

La Corte esordisce precisando che, anche nel caso di pignoramento di un credito nascente da un contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag), l’obbligo del garante non si esaurisce con la pronuncia del provvedimento di assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., perché quest’ultimo determina solo l’ampliamento della schiera dei soggetti verso i quali il garante risulta obbligato, mentre l’obbligazione, divenuta così soggettivamente complessa ex latere creditoris, si estinguerà solo, per tutti i soggetti attivi, nel momento in cui il garante avrà materialmente effettuato il pagamento al creditore procedente.        

Se quindi, prosegue la Corte, l’estinzione dell’obbligazione del terzo pignorato si ha solo con il detto effettivo pagamento della somma pignorata, il giudice di appello ha errato nel considerare la semplice notifica di un decreto ingiuntivo come idonea a determinare un pari effetto estintivo dell’obbligazione.

Ciò chiarito, la Corte precisa che anche il credito vantato da un soggetto in base ad un contratto di garanzia può essere oggetto di un’aggressione in via esecutiva, e ciò indipendentemente dal fatto che il medesimo credito sia o meno oggetto di una già intrapresa azione di cognizione per accertarlo.

Infatti, prosegue la Corte, non esiste nel nostro ordinamento una norma che faccia conseguire alla mera proposizione di una domanda giudiziale avente ad oggetto il credito, eventualmente anche nella forma del ricorso per ingiunzione e poi del decreto ingiuntivo, l’effetto di rendere il detto credito indisponibile e, così, impignorabile e non sequestrabile da parte di terzi creditori.

Questo vincolo di indisponibilità consegue solo, secondo la legge, alla notifica di un atto di pignoramento del credito, e ciò ai sensi dell’art. 2917 c.c., oppure al sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., in quanto misura idonea ad anticipare in via cautelare gli effetti di un futuro pignoramento.

Pertanto, la notifica di un decreto ingiuntivo non può avere quell’effetto vincolante sul credito che è proprio solo del pignoramento (o del sequestro conservativo), che imprime sul credito un vincolo di destinazione a favore del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, a mente dell’art. 2917 c.c.

QUESTIONI

La vicenda sottoposta all’attenzione della Corte di cassazione ha dato modo di fare chiarezza su alcuni passaggi rilevanti del procedimento di espropriazione presso terzi: il momento della creazione, sul credito pignorato, di un vincolo di indisponibilità per destinazione del credito pignorato alla soddisfazione del creditore procedente; il successivo momento ampliativo della sfera soggettiva ex latere creditoris con il provvedimento di assegnazione del credito; infine, il momento di estinzione dell’obbligazione mediante pagamento effettuato dal terzo debitor debitoris.

Quanto al primo dei citati momenti, è noto che l’art. 492 c.p.c., al primo comma, prevede che “il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”.

Questa disposizione, nel procedimento di espropriazione presso terzi necessita di essere “completata” da quanto disposto dall’art. 546 c.p.c., che al primo comma prevede che “dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto dall’art. 543 c.p.c., il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme a lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”.     

Si ricorda brevemente, sul punto, la rilevanza di alcune norme del Codice Civile, che indicano quale sia la portata di questo vincolo di indisponibilità e i suoi effetti, posti a tutela del creditore pignoratizio: si tratta degli articoli da 2913 a 2918 del citato Codice, in forza dei quali il pignoramento resta insensibile a ogni atto pregiudizievole successivamente compiuto sul bene o sul credito pignorato, secondo la regola dell’inefficacia relativa, soggettivamente riferibile soltanto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nell’espropriazione forzata.

Ora, come rilevato dalla Suprema Corte nel caso di specie, al di fuori dell’atto di pignoramento e dell’atto che ne rappresenta un’anticipazione degli effetti in via cautelare, e cioè il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., non vi sono norme che attribuiscano alla mera proposizione di una domanda giudiziale di accertamento del credito, e financo di condanna al suo adempimento, lo stesso effetto di “indisponibilità relativa” creato dal pignoramento (o dal sequestro conservativo).

Quanto, invece, al successivo momento di assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., alla pronuncia di questo provvedimento consegue solo che all’originario creditore del terzo pignorato, cioè il debitore esecutato, si affianca un nuovo creditore, cioè il creditore procedente, divenuto assegnatario, che è a quel punto il solo a poter ricevere un pagamento che sia effettivamente liberatorio per il terzo pignorato debitor debitoris.

Infine, vi è il momento realmente satisfattivo, nel quale il terzo debitor debitoris corrisponde al creditore procedente e assegnatario la somma di cui al provvedimento di assegnazione, giusta il disposto di cui all’art. 2928 c.c., estinguendo sia il proprio debito verso il debitore esecutato, sia il debito di questi verso il creditore procedente, sino a concorrenza dell’importo oggetto di assegnazione.

Alla luce di questa breve analisi dei momenti rilevanti della procedura espropriativa presso terzi, risulta palese l’errore del giudice di appello nel caso di specie, allorché ha riconosciuto l’apposizione di un vincolo all’obbligazione del terzo pignorato con la mera notifica di un decreto ingiuntivo, notifica, precisa giustamente la Suprema Corte, idonea solo a determinare la pendenza della lite ex art. 643 c.p.c. e a identificare il dies a quo per l’opposizione ex art. 645 c.p.c., non certo ad estinguere l’obbligazione o anche solo a creare sul credito un vincolo di indisponibilità e di impignorabilità.