La notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di una persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore
di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDFArt. 1130 c.c. – Art. 1131 c.c. Art. 145 c.p.c. – Art. 479 c.p.c. – Art. 480 c.p.c. – Art. 615 c.p.c. – Art. 617 c.p.c.
“La notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore del condominio stesso, non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l’esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l’amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare – come avvenuto nella specie – di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo. ”
FATTO
La fattispecie in commento ha origine da una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti di un Condominio ed alla notifica del precetto all’amministratore, il quale negando la sua qualifica di amministratore di quel fabbricato, proponeva opposizione al precetto.
Il Tribunale investito del giudizio di opposizione, accoglieva l’opposizione dichiarando nullo l’atto di precetto.
I creditori soccombenti proponevano appello dinanzi alla Corte territoriale, la quale però confermava il giudizio espresso dal giudice di prime cure, riconoscendo che il soggetto indicato erroneamente come amministratore in precetto, aveva tutto l’interesse a far accertare la sua estraneità al procedimento esecutivo.
I soccombenti allora proponevano ricorso in Cassazione presentando due motivi: il primo per violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 99, 100 e 183 c.p.c., precisando come il soggetto intimato in precetto per il pagamento fosse il Condominio e che vi era stato un errore nella relata di notifica nell’indicazione dell’amministratore; con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 145 e 160 c.p.c., inerente al perfezionamento della notifica del precetto ritenuta effettuata dalla Corte d’Appello, anche se è stata eseguita nei confronti di un soggetto privo di qualsiasi relazione con il destinatario dell’atto.
SOLUZIONE
La Suprema accoglie il primo motivo ritenendo assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione al precetto proposta dall’amministratore condominiale non destinatario dell’esecuzione, infine compensa per intero fra le parti le spese dei precedenti gradi di giudizio.
QUESTIONI
La vicenda risulta essere complessa ed interessante sotto diversi aspetti.
Gli ermellini iniziano la loro analisi partendo da una consolidata interpretazione giurisprudenziale, inerente il destinatario di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, precisando che ove essa è emanata nei confronti di un condomino di edifici, costituisce titolo esecutivo, relativo all’intero importo azionabile, nei confronti dell’ente di gestione, il condominio[1].
Com’è noto l’assenza di riconoscimento della autonomia patrimoniale del condominio ed il mancato riconoscimento di personalità giuridica, comportano che gli effetti del titolo si riverberano sull’intera compagine condominiale, limitandosi – anche per opera della riforma L.220/12 – il vantaggio dei creditori del condominio, nella concreta possibilità di notificare il titolo, al Condominio, in persona dell’amministratore e non ai singoli condomini, per sole finalità di economia processuale e non in ragione del raggiungimento di differenti scopi estranei all’espropriazione.
Con sentenza del Tribunale di Milano, i creditori ottenevano condanna verso il condominio; il conseguente precetto veniva notificato ad un soggetto estraneo alla vicenda (errato amministratore), ex art. 479, co. 3, c.p.c., , il quale proponeva opposizione a precetto, ex art. 615, co. 1, c.p.c. per richiedere la propria estromissione dall’intero procedimento esecutivo.
Con tale opposizione si contesta l’an dell’esecuzione, il difetto nel titolo esecutivo, originario (previsto dal comma 1) o sopravvenuto, o la non pignorabilità dei beni.
Tuttavia in ragione delle peculiarità di tale strumento, unico soggetto legittimato ad opporsi è colui nei confronti del quale l’esecuzione è minacciata ed ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata[2].
Di tal chè se ne deduce che sarebbe stato il condominio a dover proporre opposizione, sostenendo che il precetto riportasse il nome di un amministratore errato ovvero l’irregolarità della notifica a soggetto non risultante poi amministratore.[3]
Nel caso di specie il precetto conseguente alla sentenza di condanna venne notificato ad un errato destinatario, il quale propose opposizione solo per far dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva.
L’errore della relata di notifica, presente come secondo motivo di impugnazione dinanzi la Suprema Corte è di fondamentale importanza, considerando che, per ben due gradi di giudizio, innanzi al Tribunale e alla Corte territoriale competente, non è stato rilevato come tale.
Preliminarmente occorre soffermarsi sulle attribuzioni e sulla rappresentanza dell’amministratore.
Viene ampliamente condiviso dagli orientamenti della Cassazione che l’amministratore condominiale, ex art. 1131 c.c., ha la rappresentanza sostanziale e processuale del condominio, nei limiti del 1130 c.c., di conseguenza il precetto, relativo a titolo esecutivo, formatosi nei confronti del relativo condominio deve essere notificato presso il suo domicilio privato, altrimenti presso lo stabile condominiale se vi esistano locali dove si svolge la sua attività di gestione. Se dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia negato la qualità di amministratore del condominio, e la parte istante non dimostri la sussistenza in capo al soggetto indicato dei poteri rappresentativi del condominio, deve ritenersi affetta da nullità la relativa notificazione, nullità da far valere con opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. salvo sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156, 3.co, c.p.c., in virtù della proposizione dell’opposizione correttamente rappresentato dall’amministratore in carica[4].
La ratio di tale facoltà, rappresentanza processuale, è quella di favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli di notificare la citazione al solo amministratore anziché citare tutti i condomini; inoltre per il presunto, errato, amministratore, di eccepire la propria estraneità alla vicenda ex art. 617 cpc, per dichiarare la nullità della notifica.
Il refuso a monte della vicenda si trova nel destinatario della relata di notifica ed il perfezionamento di questa. Proprio per tale quaestio gli ermellini della Seconda Sezione Civile della Cassazione avente ad esame la vicenda, in modo cristallino affermano: “la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di una persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore “ e quindi effettuata ad un soggetto privo di poteri rappresentativi “non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l’esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l’amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare – come nel caso di specie – di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo”.
Tale errore doveva essere rilevato nei gradi di giudizio precedenti, sottolineando la carenza di legittimazione attiva del proponente azione ex art. 615 cpc.
Il soggetto erroneamente ritenuto amministratore avrebbe dovuto attuare, ex art. 617 cpc, l’opposizione agli atti esecutivi con il quale non si contesta il diritto a procedere dell’azione, ma soltanto il modo di esercizio dell’azione esecutiva, deducendo un vizio formale in uno degli atti preliminari all’azione esecutiva: il precetto e l’errore presente nella relata.
[1] Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20304; Cass. Sez. 6-3, 29/03/2017, n.8150
[2] Cass. Sez. 3, 13/11/2009, n. 24047; Cass. Sez. 3, 11/12/2002, n. 17630; Cass. Sez. 3, 23/06/1984, n.3695
[3] Cass. Civ. 3^, 6.7.2001 n.9205.
[4] Cass. Sez. 3, 16/10/2017, n.24219; Cass. Sez. 6-3, 15/12/2016, n. 25900; Cass. Sez. 2, 07/07/2004, n. 12460