8 Settembre 2020

La notifica di atti al collega di altro studio incaricato di riceverli

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 30 giugno 2020, n. 12985, Pres. Frasca – Est. Porreca

[1] Notificazione – Al collega di studio limitrofo dello stesso stabile – Luogo in cui la notifica deve essere eseguita (artt. 139, 140 c.p.c.; 7 L. n. 890/1982).

È ragionevole ritenere che, pur nella situazione di esistenza di due studi in interni diversi dello stesso stabile, il collega dell’interno limitrofo possa essere officiato di ricevere atti, se questo suo manifestarsi come addetto è localizzato nel luogo in cui la notifica deve essere eseguita.

CASO

[1] All’esito di un giudizio amministrativo, il Consiglio di Stato riformava la decisione assunta dal TAR dichiarando il difetto di giurisdizione di tale giudice, trattandosi di controversia di diritto comune. Adite mediante ricorso per cassazione, le Sezioni Unite rigettavano lo stesso in punto di giurisdizione. La causa veniva così riassunta innanzi al Tribunale, il quale rigettava la domanda. La sentenza veniva poi appellata, ma l’impugnazione proposta era dichiarata inammissibile per tardività: secondo parte appellante, tale tardività sarebbe stata da imputarsi a un vizio inficiante la notificazione della sentenza impugnata. In particolare, in sede di ricorso per cassazione veniva prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890, in quanto la Corte d’appello avrebbe errato dando rilievo all’avviso di ricevimento postale attestante la ricezione dell’atto da persona qualificatasi collega, che tale era ma appartenente a un differente studio professionale, adiacente a quello dell’avvocato della parte, sì che doveva escludersi la qualità di soggetto addetto al servizio del domiciliatario e come tale addetto alla ricezione degli atti.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte si pronuncia nel senso dell’infondatezza del motivo di cassazione proposto, rilevando come, nel caso in cui esistano due studi legali in interni diversi dello stesso stabile, il collega dell’interno limitrofo ben possa essere officiato di ricevere atti, purché manifesti tale sua qualifica e il luogo di ricezione dell’atto coincida con quello in cui la notifica doveva essere effettuata.

QUESTIONI

[1] La Corte di Cassazione affronta, nel caso di specie, un’unica questione inerente all’idoneità del collega dell’interno limitrofo allo studio in cui la notificazione deve essere effettuata a ricevere validamente – e con pienezza degli effetti conseguenti ex lege a tale attività – l’atto notificato.

A tal riguardo, è opportuno muovere dalle censure avanzate dal ricorrente il quale, in definitiva, ha denunciato la violazione delle norme poste dalla normativa codicistica e dalle leggi speciali in materia di irreperibilità delle persone destinatarie della notificazione.

Sul punto, l’art. 140 c.p.c. prevede che laddove non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate al precedente art. 139, l’ufficiale giudiziario sia tenuto a depositare la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e darne notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. L’art. 7 della menzionata l. n. 890/1982, specificamente disciplinante le notificazioni eseguite a mezzo posta, prevede, tra l’altro, che se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni; in mancanza di tali persone, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Sul punto, la Corte di cassazione ha già dimostrato di adottare interpretazioni estensive del novero dei soggetti che possono validamente ricevere l’atto. Il caso menzionato dal provvedimento in commento è quello deciso da Cass., 13 luglio 2018, n. 18716, ove si è affermato che ai sensi dell’art. 139, secondo comma, c.p.c., la validità della notificazione non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell’atto (intesa, stricto sensu, come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché l’espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l’atto sarà da essi subito consegnato al destinatario; ne consegue che, nel caso in cui la persona di famiglia, reperita dall’ufficiale giudiziario nella casa d’abitazione del destinatario, accetti di ricevere l’atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di avere ricevuto l’atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell’atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica.

Mutatis mutandis, appare coerente con tale lettura estensiva anche affiancare al soggetto al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni, cui fa menzione il richiamato art. 7, il collega dell’avvocato destinatario della notificazione (dicitura, nel caso di specie, appositamente riportata di pugno nell’avviso di ricevimento da parte dell’agente postale), anche in considerazione della sua qualificazione professionale, di per sé idonea ad assicurarne la consapevolezza degli effetti delle dichiarazioni rese all’agente postale in sede di notifica degli atti giudiziari.

Altra considerazione dirimente, ovviamente, riguarda poi il luogo dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del collega, che deve necessariamente coincidere con quello in cui la notifica doveva essere effettuata. Nel caso di specie, la notificazione è stata effettuata nel medesimo stabile in cui si trova lo studio del destinatario, ancorché a un interno differente (quello del collega che ha materialmente ricevuto l’atto). Tale circostanza, unitamente all’omessa specificazione dell’interno presso cui la notificazione doveva essere effettuata, è ritenuta idonea ad assicurare la validità della notificazione.