27 Giugno 2016

La (naturale) riunione del processo di divorzio a quello di separazione giudiziale

di Rita Lombardi Scarica in PDF

Trib. Milano (ord.) 26 febbraio 2016

Est. Buffon

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Separazione personale dei coniugi – Sentenza non definitiva di separazione – Prosieguo della trattazione per domande accessorie – Divorzio – Instaurazione – Assegnazione al giudice della separazione – Riunione (C.p.c. artt. 706, 709 bis; l. n. 898/1970 artt. 3,4).

[1] Con il deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) e sulle questioni economiche (se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile), avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio, onde è ragionevole – al fine di garantirne la più sollecita definizione – concentrare in capo ad un unico giudice la trattazione dei due procedimenti. Ove poi la separazione giudiziale sia in una fase non avanzata, il giudice di entrambe le cause può valutare l’opportunità di una riunione dei due processi, ai sensi dell’art. 274 comma I c.p.c., trattandosi di cause connesse.

CASO

Proposto ricorso di separazione giudiziale, il tribunale di Milano, dopo aver reso i provvedimenti di cui all’art. 708 c.p.c., con sentenza non definitiva ex art. 709 bis c.p.c. dichiara la separazione tra i coniugi e dispone il prosieguo per le domande accessorie. Passata in giudicato siffatta sentenza e decorso l’anno dalla comparizione delle parti dinanzi al presidente, come previsto dall’art. 3 l. 898/1970, modificato dalla l. 55/2015, viene richiesto il divorzio allo stesso ufficio giudiziario. La causa, in origine non assegnata allo stesso giudice della separazione, in ragione dell’applicazione dei criteri di distribuzione interna degli affari viene a lui trasmessa. Indi il tribunale reputa opportuna la riunione dei due processi ex art. 274 comma I c.p.c.

SOLUZIONE
Il tribunale di Milano anzitutto rimarca l’opportunità della trattazione del processo di separazione e di quello di divorzio da parte di un unico giudice, persona fisica. Ciò perché con la istaurazione del giudizio di divorzio il giudice della separazione viene privato del potere di pronunciarsi sulle questioni genitoriali ed economiche (se non per il periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e quella di deposito del ricorso divorzile). Nella specie, peraltro, le questioni accessorie erano esclusivamente di tipo economico, segnatamente attenevano al diritto della moglie a percepire un sostegno economico, ossia l’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. nel giudizio di separazione e l’assegno di divorzio ex art. 5 l. 898 del 1970.

Il tribunale reputa altresì opportuna la riunione delle cause, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, ove la separazione sia in una fase fisiologica non avanzata, evenienza che sussisteva nella specie giacché erano stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.

 

QUESTIONI
L’ordinanza in esame dà attuazione alla delibera presidenziale resa il 25 maggio 2015 (ossia il giorno prima dell’entrata in vigore della legge sul c.d. divorzio breve) dal medesimo tribunale di Milano, successivamente adottata anche presso altri uffici giudiziari. In essa, considerata la contrazione dello stacco temporale tra separazione e divorzio determinata dall’art. 1 l. n. 55/2015, e dunque la possibile, naturale, sovrapposizione tra separazione e divorzio, ove i coniugi pratichino la via giudiziale, è stato individuato “un nuovo criterio di assegnazione dei procedimenti divorzili”, quello “per connessione” ex lege 55/2015, stabilendosi che ove la domanda di divorzio sia avanzata nelle more della separazione giudiziale il fascicolo vada assegnato al giudice della separazione, purché il procedimento di separazione sia pendente in primo grado e dinanzi alla medesima sezione (da intendersi, verosimilmente, come stesso ufficio).

Il tribunale milanese sostanzialmente ha ripreso il testo del d.d.l. sul divorzio breve approvato il 29 maggio 2014 dalla Camera dei deputati (su cui v. Lombardi, Novità (imminenti) in materia di separazione e divorzio: il c.d. divorzio breve; l’individuazione del momento in cui si scioglie la comunione legale tra coniugi, in Gazz. forense 2014, n. 4, 254) che ambiva a raccordare i due processi (di separazione e divorzio) stabilendo la regola per cui la causa di divorzio instaurata pendente quella di separazione andava “assegnata” al giudice di quest’ultima. Si auspicava che l’individuazione dello stesso giudice competente per i due giudizi consentisse una “sorta di organizzazione” della trattazione e della definizione delle questioni e/o domande ancora controverse tra le parti. La disposizione era stata eliminata sin dal testo approvato dal Senato, probabilmente in ragione (anche) dell’imprecisione normativa che richiamava un criterio organizzativo interno agli uffici giudiziari.  

Sulla problematica attinente al rapporto (cronologico) tra il giudizio di separazione e il giudizio di divorzio prima della riforma del 2015 v. Dosi, Sentenza non definitiva  di separazione e rapporti tra separazione e divorzio. Un’ipotesi di continenza di cause, in Dal reclamo all’appello, le impugnazioni nei procedimenti per separazione e divorzio, a cura di Cecchella, Pisa, 2008, 111 ss., in cui si dà conto della tesi della che sancisce la piena autonomia tra separazione e divorzio, della tesi che reputa necessaria la sospensione della causa di divorzio in attesa della pronuncia sulle domande accessorie nel processo di separazione e della tesi che segue la linea della continenza tra le cause. Rimarcava la mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra processo di divorzio e quello di separazione, onde il primo non andava sospeso in attesa della conclusione del secondo, sia pur non escludendosi che, in presenza di date condizioni, si potesse operare una riunione dei due procedimenti per motivi di connessione tra i due giudizi circa la determinazione delle modalità accessorie della separazione e del divorzio, Lupoi, Separazione e divorzio. Attività e questioni processuali, Rimini, 2011,217 s. e ivi il richiamo a Trib. Napoli 15 novembre 2002 ord., in Giur. nap. 2003,18.

Analizzano la problematica de qua dopo la legge n. 55/2015 Danovi, Al via il “divorzio breve”: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione, in Fam. dir., 2015, 6, 611 ss. e Lombardi, Si abbrevia la distanza tra separazione e divorzio: la l. 6 maggio 2015 n. 55, in Riv. dir. fam. e pers. 2016, 1, 325, la quale si esprime a favore della riunione dei procedimenti ex 274 c.p.c. (su cui v. Mandrioli – Carratta, Diritto processuale civile, II, Il processo ordinario di cognizione, Torino, 2016) sia pur rimarcando che l’eliminazione  – avvenuta con la pronuncia della Corte cost. n. 169/ 2008 (in Fam e dir. 2008, 670 ss. con nota di Tommaseo, Dichiarate parzialmente illegittime le regole su foro competente per i giudizi di divorzio: una sentenza scontata o un’occasione perduta?; in Fam. e min. 2008, 7, 44 ss. con nota di Danovi, La domanda di divorzio non si presenta più nel luogo di ultima residenza comune) – dell’omogeneità di competenza tra i due procedimenti fissata con l. n. 80/2005, potrebbe limitare l’applicazione della soluzione espressa dalla circolare milanese innanzi indicata.  

Sul rapporto tra domanda di addebito e domanda di divorzio cfr. Cipriani, Sulle domande di separazione, di addebito e di divorzio, in Foro it., 2002, I, 385. Per una riforma dei procedimenti di separazione e divorzio nella prospettiva della configurazione di un ricorso introduttivo contenente sia la domanda di separazione che quella di divorzio cfr. Proto Pisani, Ancora su separazione e divorzio, in Foro it., 2014, V, 221.

 

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