La morte di tutti i soci di una società in accomandita semplice, in assenza di sostituzione, non determina l’estinzione della società, ma il suo scioglimento
di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDFCorte d’Appello di Perugia, Sentenza del 15 ottobre 2019.
Parole chiave: società di persone – società in accomandita semplice – mancanza di soci – estinzione – liquidazione – scioglimento
Massima: “In tema di società di persone, la mancata ricostituzione della pluralità di soci nel termine di sei mesi non determina l’estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione”.
Disposizioni applicate: artt. 2323, 2308, 2272 c.c.; artt. 78, 79 c.p.c.
La Corte di Appello di Perugia, rifacendosi ad orientamenti consolidati della Corte di cassazione, chiarisce quali siano le conseguenze della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nell’ambito delle società di persone, con particolare riferimento alla società in accomandita semplice.
Il caso in esame origina da un mancato ritiro di un’autovettura presso un’autofficina. Infatti, il socio accomandatario della società in questione (alla quale ci si riferirà come Alfa s.a.s. o “Alfa”) aveva portato un autoveicolo, concesso in leasing da Beta S.p.A. (“Beta”), presso l’officina Gamma per alcune riparazioni; veicolo che, tuttavia, non è più stato ritirato al termine dell’intervento di Gamma.
Gamma ha così agito contro Beta (quale proprietaria dell’auto) per ottenere il pagamento delle spese di custodia e di deposito ai sensi dell’art. 1771, comma 2°, c.c., nonché per ottenere il ritiro del veicolo medesimo. Beta, costituitasi in giudizio, ha contestato le domande avversarie e ha chiesto di chiamare in causa Alfa. Tuttavia, nel corso del giudizio, tutti i soci di Alfa (due) sono deceduti, senza peraltro lasciare eredi e lasciando la predetta società senza più soci. Per tale motivo, Beta ha rinunciato alla chiamata in causa di Alfa.
Gamma, nel corso del giudizio, ha sostenuto inoltre che la società si fosse estinta in assenza della compagine sociale e con essa si fosse estinto il contratto di leasing; perciò l’unico soggetto tenuto al pagamento delle spese di custodia e di deposito si sarebbe dovuto identificare nel proprietario del bene (Beta). Tuttavia, sia il giudice delle prime cure che la Corte d’appello hanno rilevato come in realtà, proprio secondo le norme del codice civile, l’unico soggetto obbligato nei confronti del depositario per le obbligazioni nascenti dal contratto con Gamma era Alfa s.a.s., non rilevando la circostanza che Beta fosse la proprietaria del bene.
Nel giudizio di appello, la Corte del capoluogo umbro si sofferma particolarmente sulla disciplina in materia di estinzione e liquidazione delle società di persone, al fine di sostenere come Alfa fosse ancora il soggetto tenuto all’adempimento nei confronti di Gamma, nonostante il venir meno della componente umana della persona giuridica.
La Corte ha infatti rilevato come Alfa s.a.s., nonostante il decesso di tutti i soci, non fosse da ritenersi estinta. Ciò, alla luce del combinato disposto degli artt. 2323, 2308 e 2272 n. 4 c.c., ma anche in base a consolidati orientamenti di legittimità (tra cui, in primis, Cass. civ. 27189/2014, ma v. anche Cass. civ. 9346/2018 e 24400/2018), secondo i quali la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi previsto, appunto, dall’art. 2272 c.c. non comporta l’estinzione della persona giuridica, ma il suo scioglimento e la liquidazione. Di conseguenza, tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conservano il proprio originario centro di imputazione, vale a dire la società stessa (i.e., nel caso di specie, Alfa).
In considerazione di ciò, Gamma avrebbe potuto domandare, in via giudiziale: (i) la liquidazione di Alfa e la nomina dei liquidatori, giacché tale domanda può essere fatta non solo dai soci ex art. 2275 c.c., ma anche dai creditori sociali, in considerazione dell’interesse di questi ultimi alla ripartizione dell’attivo ai sensi degli artt. 2280 e 2282 c.c.; o (ii) la nomina di un curatore speciale ai sensi degli artt. 78 e 79 c.p.c. contro la società non ancora estinta e priva di liquidatore.
Ad ulteriore sostegno di tale tesi, la Corte ha rilevato peraltro come l’estinzione di una s.a.s. possa avvenire solo mediante la formale cancellazione della medesima dal registro delle imprese.
Il giudice di secondo grado, quindi, ha rilevato come le domande di Gamma avrebbero potuto ancora essere rivolte contro Alfa, in quanto non si era estinta per la mancata ricostituzione della compagine sociale nel termine di sei mesi di cui all’art. 2272 c.c..
In conclusione, il presente arresto sottolinea come una società di persone, anche qualora la pluralità dei soci non sia ricostituita entro sei mesi, non è da considerarsi estinta, bensì in fase di scioglimento. Dunque, tale società potrà ancora essere chiamata dai creditore a rispondere delle proprie obbligazioni attraverso la nomina di un liquidatore o di un curatore speciale.