5 Luglio 2022

La misura della meritevolezza

di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Tribunale di Avellino, 16 aprile 2022 

Parole chiave: Gestione della crisi da sovraindebitamento – Liquidazione del debitore incapiente ex art. 14quaterdecies L 3/12 – Requisiti economici – Meritevolezza – Atti in frode

Massima: “La prova della meritevolezza deve essere fornita dal debitore incapiente, sicché è suo onere fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali, attraverso un completo corredo documentale, onde consentire prima all’OCC di esprimere  un giudizio logicamente argomentato sulle “cause dell’indebitamento e dell’insolvenza”, “diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni”, “ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”, e quindi al tribunale di vagliare la congruità e ragionevolezza delle conclusioni rassegnate dall’organismo“.

Disposizioni applicate: art. 14quaterdecies L 3/12 – D.L. 137/2020 – L 176/2020

Si trova, il Tribunale di Avellino, ad esaminare di uno degli elementi maggiormente delicati in materia di sovraindebitamento, reso oggi ancor più sensibile grazie all’introduzione attraverso la L. 176/2020 dell’esdebitazione del debitore incapiente: la meritevolezza.

Se all’alba dell’introduzione delle procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento tale elemento, ancora non integralmente delineato, trovava il corretto adempimento probatorio nella condotta esclusivamente fraudolenta del debitore, con accezione più spiccatamente di senso penalistico, oggi invece il valore di tale requisito, porta con sé non solo l’intervenuta modifica normativa, ma altresì il percorso che i contenuti hanno acquisito nel tempo.

Resta comunque immutato nel tempo l’onere probatorio: grava infatti sul debitore incapiente di rappresentare le motivazioni che hanno condotto all’assunzione di tali obbligazioni senza animus fraudis, corredando l’esposizione di un set documentale che possa confermare l’oggettività di quanto asserito.

Caso e soluzione

Tizio presentava nel dicembre 2021 un’istanza di accesso al beneficio dell’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 14quaterdecies L 3/12, istituto concorsuale in realtà nato con il Codice della Crisi, assumendo di versare in stato di sovraindebitamento per cause a lui non imputabili e, nello specifico, di essersi trovato in tale condizione di incapacità economica, per essersi assunto l’onere della ristrutturazione dell’abitazione del fratello, ove anch’egli vive con la madre, in quanto disoccupato.

L’incapacità intervenuta di far fronte ai finanziamenti contratti era infatti conseguenza della parziale perdita del lavoro, ma la possibilità di godere del garantito dovuto in sede di cassa integrazione, oltre all’ulteriore equivalente somma percepita dalla madre a titolo di pensione, permetteva il sostentamento del nucleo familiare delle tre persone. Le due piccole entrate economiche non permettevano tuttavia, a fronte della necessità di mantenere il nucleo familiare composto anche dal fratello che nulla percepiva, di offrire alcunché al ceto creditorio.

A tale circostanza di natura economica, si accompagnava la necessaria evidenza che a detta del ricorrente, l’accesso al finanziamento e la conseguente impossibilità di farvi fronte, evidentemente potevano caratterizzarsi quali scelte dovute, trattandosi dell’immobile di abitazione di tutto il nucleo familiare.

Questioni applicate nella pratica

Due gli elementi di rilievo nella decisione in esame: il neo-introdotto istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente, trasposto dal D.lgs 14/19 attraverso il D.L. 137/2020 poi convertito con la L 176/2020 nell’ancora in vigore L 3/12, che trova comunque conferma nella bozza in attesa oggi alla firma del Pres. Mattarella dell’introducendo CCI. Mentre il secondo approfondimento riguarda il requisito previsto della meritevolezza del debitore che chieda di poter accedere a tale istituto.

Requisito oggettivo: l’incapienza del debitore

L’art. 14quaterdecies L. 3/2012 si riferisce al debitore considerato incapiente, così dovendosi configurare sia il soggetto privo di alcun reddito presente ed utilità futura, sia come soggetto che dispone di un reddito così esiguo, da essere appena sufficiente per un mantenimento dignitoso proprio e della propria famiglia.

L’istituto nella maggiore adesione alla motivazione sociale più che economica delle soluzioni alla crisi da sovraindebitamento, offre al debitore la possibilità di accedere per una sola volta all’esdebitazione, cioè alla cancellazione dei propri debiti. Pochi ad immediata lettura i requisiti richiesti: persona fisica meritevole (così dovendosi escludere le realtà giuridiche) che si sia trovato senza colpa in tale situazione di sovraindebitamento; che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e quindi assolutamente incapace di generare attivo che possa minimamente soddisfare i suoi creditori (dovendosi oltretutto ritenere esclusi i finanziamenti dalla voce “utilità” – Trib. Milano 8 giugno 2021).

Verificata da parte del giudice, la meritevolezza del debitore di accedere a tale istituto, che consiste principalmente nella mancanza di atti in frode, con decreto il debitore accede, con obbligo di comunicazione in caso di sopravvenienza di utilità durante il quadriennio della procedura, all’esdebitazione “a zero”.

Si evidenzia come l’incapienza possa essere rappresentata anche da una situazione patrimoniale di irrisorio valore e non esclusivamente dalla mancanza di ogni bene e come il dovuto a titolo di mantenimento del debitore soggiaccia ad una regola matematica ferrea e costantemente monitorata e per questo ancor più garantista dell’effettività delle somme a disposizione sia per il debitore che per i suoi creditori (Trib. Monza, 11 agosto 2021, Trib. Ravenna, 22 luglio 2021 e Trib. Rovigo, 9 luglio 2021).

Requisito soggettivo: la meritevolezza

Onere del Giudice il controllo del requisito della meritevolezza, intesa come la mancanza di atti in frode ai creditori nonchè la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Per una parte della Dottrina e della Giurisprudenza tale atteggiamento soggettivo andrebbe valutato con riguardo non tanto al momento dell’insorgere del debito, ma nel più preciso momento in cui tale debito sia passato a sofferenza; secondo altri invece, la valutazione avverrebbe ex post nei confronti del momento genetico del debito (Trib. La Spezia, 3 marzo 2022).

L’evolversi nel tempo dei contenuti di tale requisito, hanno portato alcuni tribunali a ritenere non assente il requisito in presenza di eventuali atti in frode ai creditori, qualora il liquidatore nominato, possa proporre azione revocatoria per il recupero di dette somme, interessando – ai fini dell’esclusione – solo gli atti in frode disposti in prossimità del deposito della domanda o successivamente all’apertura della procedura (Trib. Monza, 1 febbraio 2021).

Nella fattispecie qui in esame, invece, la valutazione sembra aver superato il limite della disposizione effettiva o dell’accesso al credito ed essere approdato alla causa di tale accesso.

La presenza di un patrimonio immobiliare rappresentato da due terreni non ha escluso l’accesso alla liquidazione dell’incapiente, trattandosi di patrimonio ritenuto non sufficiente ad alcuna soddisfazione del ceto creditorio. Quanto all’elemento della meritevolezza invece, rileva nel giudizio del giudice la causa dell’esposizione debitoria. Il debitore infatti ha provveduto alla sottoscrizione di due finanziamenti, che costituiscono la totalità del debito presente, in luogo del fratello, il quale disoccupato, non avrebbe avuto alcun accesso.

La giurisprudenza ha delineato come non riprovevole l’indebitamento sorto al fine di soddisfare i bisogni primari della propria famiglia (alimenti, malattia propria e dei propri familiari, pagamento di debiti pregressi causati da bisogni essenziali), rilevando invece l’indebitamento che non trova nella sussistenza primaria la propria giustificazione (Trib. Parma, 13 ottobre 2021).

Nella presente fattispecie invece, ci si trova ad escludere la meritevolezza quale requisito essenziale di accesso all’esdebitazione dell’incapiente, non tanto per l’accesso al credito ai fini della ristrutturazione dell’immobile adibito a residenza familiare, ma quanto alla frode di accesso in luogo di un soggetto al quale il ceto creditizio, per mancanza di possibilità di restituzione, avrebbe negato qualsivoglia sostegno nonché nell’ulteriore circostanza di non aver correttamente raggiunto con le ulteriori allegazioni richieste l’onere probatorio del merito.

Concludendo

Si ritiene che la severa interpretazione della meritevolezza, che al fine di essere confermata quale elemento presente nonché necessario alla concessione dell’esdebitazione, dev’essere esaminata con un’operazione ex post sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento in uno con la prudenza ed accortezza che il debitore ha utilizzato nelle proprie scelte nonché l’accortezza nel disporre successivamente delle risorse (Trib. La Spezia, 3 marzo 2022) costituisce oggi l’unico vero onere probatorio stringente ed irrinunciabile posto a capo del debitore che voglia accedere all’esdebitazione dell’incapiente, non rilevando né la presenza di un patrimonio esiguo, né l’eventuale accesso al credito giustificato dalla necessità di sostentamento.

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