La mediazione “digitale”: appunti per una corretta gestione e conservazione documentale
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFLa produzione normativa in epoca di emergenza sanitaria ha portato alla codificazione di un procedimento ad alto tasso di innovazione digitale, che merita di essere analizzato per le implicazioni che porta con sé in tema di gestione e conservazione documentale.
Il riferimento è al comma 20 bis dell’art. 83 d.l. 18 del 2020, che regolamenta il procedimento di mediazione da remoto con una disciplina destinata a trovare applicazione anche al termine dello stato di emergenza. È utile ricordare che, secondo la norma in esame, gli incontri di mediazione possono svolgersi da remoto, mediante l’utilizzo di sistemi di videoconferenza e con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Il legislatore non si è però fermato all’introduzione di un mero collegamento telematico ma ha anche definito un preciso iter documentale secondo il quale l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale il verbale o l’accordo di conciliazione, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce ai suddetti documenti. Si prevede poi che il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica venga sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. A tal fine, il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato.
La regolamentazione normativa è andata anche oltre e ha interessato anche la fase successiva alla stipula dell’accordo, ovvero quella, eventuale, che può scaturire dalla necessità di eseguire in via forzata gli obblighi assunti dalle parti. A tal fine si è perciò previsto che l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario ha il compito di estrarre dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue quindi la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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