La liberazione del fideiussore omnibus ex art. 1956 c.c.
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa fideiussione omnibus è una garanzia personale diffusamente utilizzata nell’operatività bancaria.
L’art. 1956 c.c. stabilisce che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione».
L’onere del creditore di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla evidente finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa (Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 32774/2019). La previsione – norma imperativa attesa l’invalidità della rinuncia preventiva – intende colpire con la sanzione della inefficacia della fideiussione il comportamento del creditore che, confidando sulla solvibilità del garante, continui a fare credito al debitore garantito conoscendo il peggioramento delle sue condizioni economiche al punto tale da rendere più difficile il recupero del credito (App. Firenze 15.4.2020).
Ai fini dell’applicazione dell’art. 1956 c.c. devono ricorrere due requisiti:
a) il requisito oggettivo della concessione, da parte della banca, di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, o il mancato esercizio dei poteri di autotutela contrattuale che avrebbero evitato l’aggravio del dissesto, contenendo l’esposizione debitoria;
b) il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto.
Il fideiussore che chiede la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’articolo 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 6685/2024; Cass. n. 8883/2020; Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016).
Secondo l’insegnamento della Cassazione, «l’obbligo del creditore di proteggere l’interesse del fideiussore per un’obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un’obbligazione cui è tenuto il creditore ex art 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l’onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all’homo eiusdem condicionis et professionis» (Cass. n. 32774/2019).
Dalla violazione di tale regola di comportamento secondo correttezza e buona fede (Cass. n. 26947/2021; Cass. n. 16827/2016) discende non solo la liberazione del fideiussore, come previsto dall’art. 1956 c.c., ma anche, ove provato, un danno risarcibile, e tale rilievo costituisce un ulteriore elemento per considerare la rilevanza dell’obbligo di “protezione” cui è tenuto il creditore, che non si esaurisce al tempo del rilascio della fideiussione, ma permane per tutto il tempo della sua vigenza (Cass. n. 23273/2006; Cass. n. 32774/2019).
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