15 Aprile 2025

Liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La fideiussione è uno degli strumenti più utilizzati nell’attività bancaria per garantire l’adempimento di obbligazioni da parte dei clienti, fungendo da tutela per il creditore nel caso in cui il debitore principale non sia in grado di far fronte al proprio impegno.

L’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione».

L’onere del creditore di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di fare credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 1956 c.c. devono dunque ricorrere due requisiti: a) il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, o il mancato esercizio dei poteri di autotutela contrattuale che avrebbero evitato l’aggravio del dissesto, contenendo l’esposizione debitoria; b) il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 27857/2024; Cass. n. 6685/2024; Cass. n. 8883/2020; Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016).

La Cassazione ha stabilito, in tema di riparto degli oneri probatori, che l’obbligo del creditore di tutelare l’interesse del fideiussore — relativamente a un’obbligazione futura — a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore, costituisce un’obbligazione cui il creditore è tenuto ai sensi dell’art. 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata. Ne consegue che, qualora il creditore abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di oggettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza aver acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, su di lui grava l’onere della prova dell’esatto adempimento, secondo un criterio di diligenza valutato in relazione al parametro dell’homo eiusdem condicionis et professionis (Cass. n. 8040/2003; Cass. n. 23422/2016; Cass. n. 32774/2019; Cass., n. 23065/2022; Cass. n.27857/2024).

Secondo parte della giurisprudenza di merito, clausole del seguente tenore: «il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, e in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. La banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti dell’importo garantito, l’entità della posizione complessiva del debitore quale ad essa risultante al momento della richiesta», escludono che il fideiussore possa invocare l’applicazione dell’art. 1956 c.c. (Trib. Napoli 1.3.2019; Trib. Milano 14.1.2020; Trib. Siracusa 27.2.2020; Trib. Roma 21.7.2022)

Di diverso tenore sono le conclusioni della Cassazione che, nel confermare l’ammissibilità di una clausola che obblighi il fideiussore a informarsi sull’andamento del rapporto garantito, a condizione che la condotta della banca sia improntata a correttezza e buona fede (Cass. n. 3385/1989; Cass. n. 8176/1999), ha altresì chiarito che siffatta clausola non può essere interpretata quale rinuncia ad avvalersi dell’art. 1956 c.c. (Cass. n. 20713/2023; Cass. n. 27857/2024).

L’autorizzazione del fideiussore non impone la forma scritta, non potendosene affermare la configurazione in termini di accordo a latere del contratto bancario cui la fideiussione accede (invero la «speciale autorizzazione» non deve rivestire ex lege una forma particolare). L’ipotesi contemplata dalla norma, che cioè il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, abbia «fatto credito» al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate, non è necessariamente equiparabile all’instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore e il terzo cui debba poi estendersi la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore. Essa comprende anche la semplice modalità di gestione di un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, e dunque non implica affatto un nuovo contratto né tra la banca e il debitore, né tra la banca e il terzo fideiussore. La norma costituisce molto più semplicemente un’applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti e, perciò, onera il creditore di un comportamento coerente con il rispetto di tale principio nella gestione del rapporto debitorio, tale da non ledere ingiustificatamente l’interesse del fideiussore (Cass. n. 4112/2016).

Nulla osta che la «speciale autorizzazione» prevista dall’art. 1956 c.c. possa anche essere postuma, nei termini propri della ratifica del comportamento nel concreto tenuto dalla banca: «a condizione, naturalmente, che emerga nitida in proposito la volontà del fideiussore che sia a conoscenza delle effettive connotazioni del rapporto intercorso tra il creditore garantito e il debitore principale» (nei termini Cass. n. 26947/2021).

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Fideiussione, contratto autonomo di garanzia e altre garanzie a favore della banca