30 Ottobre 2018

La legittimazione ad amministrare delle società cooperative e l’obbligo di formazione per svolgere l’incarico di amministratore di condominio (art. 71 bis disp. att. c.c.)

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione Specializzata in materia di impresa – Decreto di rigetto n.12/2018

Società cooperativa a prevalente scopo mutualistico – amministratore di condominio – art. 71 bis disp. att. c.c. – art. 2049 c.c. – art. 2545 quinquiesdecies c.c

Non è in discussione la possibilità che una società anche cooperativa possa svolgere l’incarico di amministratore condominiale…Il fine mutualistico è pienamente compatibile con la prestazione di servizi a terzi, concretandosi detto fine nella creazione di occasioni di lavoro per i soci stessi”.

“ La mancanza dei requisiti di formazione ex articolo 71 bis disp. att. cc non pare integrare un’ipotesi di grave irregolarità nella gestione, idonea a giustificare l’intervento dell’autorità giudiziaria ex articolo 2409 c.c., tenuto conto che da un lato, che i requisiti prescritti venivano comunque garantiti in capo ai soci che di fatto svolgevano l’attività di amministratore di condominio (la cui mancanza può determinare la cessazione dell’incarico), dall’altro che, alla luce delle deduzioni dei resistenti, l’organizzazione della società prevedeva che i soci entranti venissero man mano preparati professionalmente con la partecipazione ad attività di formazione finanziate dalla cooperativa per l’acquisizione del relativo titolo professionale”.

  1. I requisiti per l’incarico di amministratore di condominio.

La decisione che si commenta e della quale si è necessariamente riportato parte del passaggio motivazionale, al di là degli aspetti più propriamente procedurali legati a questioni pregiudiziali di rito, sull’applicazione della clausola compromissoria prevista per i contrasti tra soci e sulla conseguente devoluzione al collegio arbitrale – risolta dal Tribunale  con il rigetto dell’eccezione di incompetenza, in quanto  il procedimento ex art. 2409 c.c. è stato ritenuto in senso lato cautelare,  interessa maggiormente, in quanto per la prima volta si occupa di chiarire due questioni che attagliano la materia condominiale a seguito della riforma operata dalla L.220/17.

Il Tribunale felsineo, nella sua composizione collegiale di Sezione Specializzata in materia di Impresa,  riconosce:

  1. “il fine mutualistico è pienamente compatibile con la prestazione di servizi a terzi, concretandosi detto fine nella creazione di occasioni di lavoro per i soci stessi, riconoscendo alle società cooperative piena possibilità di operare nei servizi di amministrazione condominiale”.
  2. La mancanza dei requisiti di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale “può determinare la cessazione dell’incarico”.

E’ noto che l’art. 71 bis disp. att. c.c. riguardante i “requisiti per l’incarico di amministratore di condominio”, è stato oggetto di un vivace dibattito dottrinario, scomparendo nel testo poi convertito in legge e velocemente  approvato a fine legislatura, la previsione del Registro pubblico degli amministratori di condominio tenuto presso le Camere di Commercio e  concentrandosi la maggiore attenzione sulla figura dell’amministratore, che sino alla conversione in legge aveva accompagnato la nuova disciplina in esame.[1]

La concreta testimonianza offerta dall’integrale rivisitazione degli articoli 1129 (nomina,,revoca ed obblighi dell’amministratore) e 1130 c.c. (attribuzioni dell’amministratore) rappresentano chiaramente con luci ed  ombre la figura che la riforma ha inteso maggiormente regimentare con la sottesa ratio legis di assicurare maggiore protezione agli interessi della collettività ed in parallelo con quanto accadeva per la disciplina bancaria ed assicurativa a seguito degli “scandali finanziari” sui risparmiatori ignari.

Da qui l’integrale introduzione nella legge di riforma di condominio, dell’art. 71 bis disp att cc , in cui sono fissati i requisiti di onorabilità e qualificazione professionale della persona, fisica o giuridica, che possa svolgere l’incarico di amministratore di condominio.

Con l’esplicita previsione che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo v del libro v del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

Del resto le obiezioni sulla possibilità di svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio da persone giuridiche, si erano già infrante per effetto della prevalente giurisprudenza ante riforma[2]; cosicchè l’esplicito riconoscimento normativo ha solo messo nero su bianco il risultato al quale si era già pervenuti, con le opportune precisazioni sul possesso dei requisiti in capo ai soggetti che di fatto svolgano l’incarico.

In effetti, proprio di questo si è occupato la sentenza in esame, la quale ha riconosciuto l’importanza della formazione professionale e la necessità che essa venga condotta dai soci.

  1. La natura di ordine pubblico dell’articolo 71 bis disp. att. cc. e la sua conseguente inderogabilità.

Altrettanto di interesse pare essere anche l’ulteriore dictum al quale la sentenza perviene e che, senza l’integrale lettura del provvedimento nella sua complessità, potrebbe ingannare il lettore disattento.

Da un lato il Collegio afferma che la violazione dell’art. 71 bis disp att. c c “non pare possa integrare un’ipotesi di grave irregolarità nella gestione”, in quanto i requisiti prescritti “venivano comunque garantiti in capo ai soci che di fatto svolgevano l’attività di amministratore di condominio…, dall’altro che, alla luce delle deduzioni dei resistenti, l’organizzazione della società prevedeva che i soci entranti venissero man mano preparati professionalmente con la partecipazione ad attività di formazione finanziate dalla cooperativa per l’acquisizione del relativo titolo professionale”.

Dall’altra parte la Corte rilevando l’intrinseca natura di ordine pubblico  della norma, la quale incide su interessi generali della collettività e quindi presenta  carattere imperativo[3], rimarca come  la mancanza degli obblighi di formazione determina la cessazione dell’incarico.

Sulla scorta della più accreditata elaborazione giurisprudenziale di legittimità in materia, deve rilevarsi che l’ordine pubblico è costituito dai “principi fondamentali e caratterizzanti l’atteggiamento etico – giuridico dell’ordinamento in un determinato periodo storico” (Cass. n. 17349/2002).

L’ordine pubblico risulta “formato da quell’insieme di principi, desumibili dalla Carta Costituzionale o, comunque, pur non trovando in essa collocazione, fondanti l’intero assetto ordinamentale siccome immanenti ai più importanti istituti giuridici quali risultano dal complesso delle norme inderogabili provviste del carattere di fondamentalità che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative, tali da caratterizzare l’atteggiamento dell’ordinamento stesso in un determinato momento storico e da formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia (Cass. 13 dicembre 1999, n. 13928Cass. 6 dicembre 2002, n. 17349Cass. 26 novembre 2004, n. 22332Cass. 7 dicembre 2005, n. 26976Cass. 23 febbraio 2006, n. 4040), i quali devono essere rispettati “sempre” (Cass. n. 27592/2006).

Si distingue tra ordine pubblico interno ed ordine pubblico internazionale, individuando le caratteristiche del primo quale strumento – limite dell’autonomia dei privati, consistente in determinati principi fondamentali etico – sociali, di cui la comunità avverte l’esigenza in un dato periodo storico ed assunti dal legislatore per informare i singoli istituti giuridici e che il legislatore ha reso inderogabili ai privati a tutela degli interessi della collettività.

Ora trattandosi di violazione di particolare gravità, l’assenza della formazione, investirà la delibera di nomina nella sua totalità rendendo nulla la stessa ed il conseguente mandato assunto dal soggetto incaricato privo dei requisiti di legge indicati.

Ricapitolando, pur non potendo annoverarsi la mancanza dei requisiti in ipotesi di irregolarità gestionale quantomeno ai sensi dell’articolo 2049 c.c. e giustificare la reazione dell’autorità giudiziaria, quantomeno nelle società, che svolgono il ridetto ruolo di amministrazione di condomini e soltanto allorquando tale obbligo di formazione viene assolto dagli altri soci, la Corte ribadisce come l’assoluta assenza della formazione comporta la cessazione dell’incarico.

D’altro canto, tale sembra proprio essere anche l’intento della riforma, la quale nel suo complesso ed a garanzia della collettività richiede maggiori requisiti di professionalità che solo la formazione può assicurare, così come già li assicura nell’aggiornamento e formazione anche delle professioni ordinistiche.

Non a caso sempre l’articolo 71 bis disp att cc, con riguardo all’attenzione del legislatore alla formazione professionale iniziale e periodica  comprende tra i requisiti previsti per l’incarico di amministratore la lettera g), l’obbligo di frequenza di un corso di formazione iniziale e attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Così come, all’ultimo comma del medesimo articolo, salvaguardando le professionalità già esistenti e senza recare particolare pregiudizio a coloro i quali avessero maturato, come si suol dire “sul campo” i propri meriti, ha previsto: “A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma”; pur tuttavia anche nella ridetta norma di chiusura e salvezza del sistema ed a salvaguardia dell’interesse della collettività ha previsto espressamente: “Resta salvo l’obbligo di formazione periodica”.

Volendo operare un corretto distinguo nell’esegesi interpretativa di tale comma, si sarebbero venuti a creare due distinte categorie di soggetti che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio, i primi – “I veterani” per fama o tractatus, come individuerebbero i padri latini, esonerati dal corso di formazione iniziale, in ragione dell’esperienza; i secondi – i “nuovi amministratori” – soggetti alla lettera della legge g), quindi al corso di formazione iniziale.

Tuttavia per entrambe le figure e quindi tanto per i “veterani” quanto per i nuovi”, l’obbligo periodico di formazione, rimane obbligatorio ed indefettibile.

[1] Lavori parlamentari: arenata la riforma sulle professioni non regolamentate con obbligo per amministratori di iscrizione ad associazione e certificazione UNI

[2] Cass. Civ., sez. 2^ 24.10.2006 n.22840; Cass. Civ. sez. 2^ 23.01.2007 n.1406

[3] A. Scarpa, Guida al diritto, 12.1.2013 n.2, pag. 103.