La giusta causa di revoca dell’amministratore nelle società di persone
di Eleonora Giacometti, Avvocato Scarica in PDFParole chiave: Società di persone – Società Semplice – revoca dell’amministratore – azione di responsabilità – mala gestio –
Massima: “La giusta causa di revoca dell’amministratore di società di persone di cui all’art. 2259 c. 3° c.c. viene integrata da qualsiasi evento che costituisca la violazione degli obblighi propri dell’amministratore e incida negativamente sul carattere fiduciario del rapporto di gestione o, comunque, ne renda impossibile il naturale svolgimento”.
Non risulta applicabile alle società di persone la disposizione di cui all’art. 2409 c.c., posto che essa trova applicazione solamente in relazione alle società di capitali, anche prive di organo di controllo.
Disposizioni applicate: artt. 2259 c.c., 2409 c.c.
Con il giudizio in esame, promosso ai sensi degli articoli 669 quinquies e 700 c.p.c., il ricorrente ha chiesto la revoca giudiziale del fratello dal proprio incarico di co-amministratore di tre società di persone (tre società semplici) di cui i fratelli erano anche soci nella misura del 50% ciascuno (oltre che appunto co-amministratori).
In particolare, il ricorrente ha identificato gli atti di mala gestio asseritamente posti in essere dal fratello co-amministratore in una serie di prelievi sui conti di tutte e tre le società coamministrate (prelievi, rispettivamente, pari ad Euro 19.166,00, Euro 1.320,00 ed Euro 20.959,00), oltre che nell’aver dato disdetta da un contratto di locazione di un immobile commerciale locato ad una delle tre società.
Costituitosi in giudizio, il fratello co-amministratore si è difeso senza negare i suddetti prelievi, me precisando che (a) il residuo attivo complessivo dei conti correnti intestati alle società era, dopo i suddetti prelievi, pari ad Euro 179.393,00 e che, in ogni caso, (b) le società in questione avevano sempre costituito la fonte di sostentamento dell’intera famiglia, ricostruzione confermata dallo stesso ricorrente che avrebbe quindi promosso il contenzioso in maniera del tutto strumentale al solo fine di raggiungere una transazione a condizioni inique.
Al riguardo, il Tribunale di Torino ha preliminarmente richiamato l’art. 2259 c. 3° c.c. il quale dispone che la revoca dell’amministratore per giusta causa “può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio” e, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, la “giusta causa” può essere integrata da qualsiasi evento che costituisca la violazione degli obblighi propri dell’amministratore e incida negativamente sul carattere fiduciario del rapporto di gestione rendendone impossibile il naturale svolgimento.
Così, ad esempio, possono costituire giusta causa di revoca in via cautelare del socio amministratore di una società di persone (i) l’avvenuta rinegoziazione a condizioni meno vantaggiose di un contratto di locazione dell’immobile destinato allo svolgimento dell’attività alberghiera della società, senza previa informazione del socio accomandante; (ii) l’avere (l’accomandatario) consentito che un terzo si ingerisse nella gestione, divenendo socio di fatto della s.a.s.; (iii) la mancata comunicazione all’accomandante dei rendiconti e dei bilanci annuali; (iv) la creazione, da parte del socio amministratore, di situazioni tali da nuocere alla prosecuzione dell’impresa; (v) il tentativo del socio amministratore di provocare lo scioglimento della società prima della scadenza con mezzi artificiosi, ovvero di distrarre risorse reimpiegandole in attività estranee e diverse; (vi) ripetuti comportamenti gravemente inadempienti ai propri obblighi, tra i quali la mancata comunicazione dei bilanci e dei rendiconti della società al socio accomandante, e l’impedimento frapposto a quest’ultimo ad accedere ai documenti essenziali per l’esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale; e, più in generale, (vii) ogni fatto costituente violazione di obblighi di lealtà, correttezza, e di diligenza da parte dell’amministratore, tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto ovvero da rendere impossibile l’assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revoca
Nel caso di specie, anche a voler prescindere dall’entità dei sopra denunciati prelievi in rapporto alla disponibilità presente sui conti correnti delle società, il Tribunale ha ritenuto che tale condotta non avrebbe potuto costituire, di per sé sola, un motivo di revoca cautelare dell’amministratore.
Ciò a maggior ragione nel caso di specie ove, per stessa ammissione del ricorrente, le società avevano sempre avuto redditività molto diverse e, anche per tale motivo, erano caratterizzate da una certa confusione amministrativa e contabile determinata dal fatto che le decisioni erano sempre state prese alla luce della situazione globale.
Inoltre, la condotta rappresentata dall’aver effettuato non meglio motivati prelievi, pur non deponendo a favore del resistente – che, fra l’altro, aveva anche confermando di essere sempre stato il solo ad amministrare concretamente le società di famiglia – avrebbe potuto essere valutata unicamente nell’ambito del giudio arbitrale di merito, a fronte di una più precisa ed approfondita istruttoria sull’oggetto dei prelievi in contestazione.
Secondo il Tribunale, il fatto che i conti correnti di tutte le società erano in ogni caso abbondantemente in attivo costituiva già di sé un elemento sufficiente ad escludere la sussistenza del periculum in mora, ossia il rischio che nelle more del giudizio di merito l’operatività delle società e/o il diritto del ricorrente di ricevere utili potessero subire un pregiudizio.
Per tale ragione, il ricorso cautelare è stato quindi rigettato a spese di lite compensate.
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