15 Ottobre 2024

La forma scritta dei contratti bancari

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

A norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente». Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a tutelare la clientela bancaria, garantendo la completezza dell’informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012).

A tale scopo, la forma scritta persegue una triplice funzione: protettiva, informativa (“responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell’atto sottoscritto. Un esemplare del contratto sottoscritto, comprensivo delle condizioni generali, deve essere consegnato al cliente. La previsione normativa, finalizzata a garantire al cliente l’acquisizione durevole di informazioni relative al regolamento contrattuale, conferisce concretezza alla disciplina di trasparenza bancaria. La consegna del contratto è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull’esemplare del contratto conservato dall’intermediario.

Le Sezioni Unite hanno stabilito la sanzione di nullità in caso di inosservanza «dei requisiti di forma della redazione per iscritto [del contratto] e della consegna dell’esemplare alla parte», sul presupposto che il vincolo di forma imposto dal legislatore (art. 117, comma 1, TUB; art. 23, comma 1, TUF) è «composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale» (Cass., Sez. Un., n. 898/2018; Cass., Sez. Un., n. 1653/2018). In argomento, si segnala la recente Cass. 3 luglio 2024 n. 18230, secondo cui deve invece escludersi che la mancata consegna al cliente del documento contrattuale, adempimento che non incide sulla validità del contratto, integri una ipotesi di nullità.

Anche nell’ambito del credito al consumo, l’art. 125-bis TUB disciplina i requisiti formali e sostanziali del contratto di credito, in un’ottica di tutela del consumatore. In particolare, è stabilito che i contratti di credito siano redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengano in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto deve essere consegnata ai clienti.

La ripetuta approvazione degli estratti-conto, nei quali siano calcolati interessi in misura ultralegale, non può valere a sanare la mancanza della forma scritta, poiché tale approvazione non è espressione diretta dell’accordo sulla misura degli interessi e non documenta la stipulazione del contratto (ex multis Cass. n. 1287/2002; Cass. n. 9791/1994; Cass. n. 11020/1993).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è ipotizzabile che un contratto bancario possa perfezionarsi mediante scambio di corrispondenza avvenuto via mail (come verificatosi durante il periodo dell’emergenza sanitaria COVID): in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. n. 11606/2018).

In ambito bancario, ampia diffusione hanno i contratti conclusi con strumenti informatici o telematici, stipulati mediante modalità che garantiscano, rispettivamente, la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico (contratto) e la sua certa riconducibilità a colui che lo ha sottoscritto (firma avanzata, qualificata o digitale; firma SPID). In questi casi, la consegna di copia del contratto può avvenire attraverso lo strumento informatico o telematico impiegato, purché su supporto durevole (in arg., v. le Disposizioni di Banca d’Italia in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: Sez. III, par. 2).

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