7 Febbraio 2023

La figlia con incapacità deve essere ascoltata dal giudice e può indicare la madre quale amministratore di sostegno

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 19/01/2023, n. 1667 

Amministratore di sostegno – audizione beneficiario – criteri di scelta dell’amministratore

(Art. 407 comma 2, c.c. – art. 408 c.c. – art. 404 c.c.)

Massima: “L’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno è un adempimento essenziale della procedura, non solo perché rispettoso della dignità della persona con disabilità, ma perché funzionale a trovare la misura di tutela più idonea.

L’ascolto è imprescindibile anche quando nel precedente giudizio per l’interdizione poi non dichiarata, il Giudice abbia già provveduto all’esame dell’interessato, poiché è necessario valutare in concreto le sue condizioni psico-fisiche e la volontà attuale della persona”.

CASO

Un padre ha agito per far dichiarare l’interdizione per infermità mentale della figlia quasi trentenne. La madre si è opposta alla richiesta e il tribunale ha respinto il ricorso e trasmesso gli atti al giudice tutelare per l’eventuale apertura di un’amministrazione di sostegno.

Il giudice tutelare disponeva la misura dell’amministrazione di sostegno ma riteneva di non nominare uno dei genitori a causa del clima di profonda conflittualità tra gli stessi.

La madre ha proposto reclamo sostenendo che il provvedimento era stato adottato senza l’audizione della figlia in violazione dell’art. 407 comma 2, c.c., e senza considerare una lettera, portata in giudizio, nella quale la figlia aveva espressamente richiesto di avere la madre come amministratrice di sostegno, che da sempre si prendeva cura di lei, invece di una sconosciuta.

Secondo la donna, la Corte aveva erroneamente parlato di elevata conflittualità tra i genitori quando in realtà il dissidio derivava solo dalla sua opposizione a “rinchiudere” la figlia in una casa di cura, dopo che l’aveva da sempre personalmente assistita e seguita, dal momento che il marito aveva abbandonato la famiglia da oltre quindici anni.

La Corte di Appello di Potenza ha respinto il reclamo sostenendo che la figlia era già stata sentita nel procedimento per interdizione e che giudice tutelare aveva correttamente esercitato il potere discrezionale di scegliere l’amministratore di sostegno tra le persone indicate nell’art. 408 c.c., poiché la lettera scritta dalla figlia non era palesemente “frutto delle capacità intellettive della ragazza”.

La madre ricorre allora in Cassazione, lamentando la violazione delle norme codicistiche sull’amministrazione di sostegno e della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità sottoscritta a New York e ratificata dall’Italia nel 2009.

SOLUZIONE DALLA CASSAZIONE

L’ascolto della persona destinataria della misura di sostegno è imprescindibile

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della madre, specificando che l’audizione personale della persona soggetta all’amministrazione di sostegno è un adempimento essenziale e il giudice deve accertare la volontà del beneficiario, le cui dichiarazioni, opposizioni o preferenze devono essere scrupolosamente registrate e valutate.

L’ordinanza richiama la giurisprudenza dalla Corte costituzionale e della Cassazione secondo cui le disposizioni in materia di amministrazione di sostegno devono essere interpretate in modo da valorizzare tutte le capacità del beneficiario non compromesse dalla disabilità fisica, psichica o sensoriale (Corte Cost. n. 114/2019; Cass. Civ. Sez. U. n. 21985/2021).

La Cassazione ritiene sbagliata quindi l’interpretazione della Corte territoriale anche per quanto riguarda la mancata considerazione della designazione dell’amministratore di sostegno fatta dalla figlia incapace. A maggior ragione in questo caso doveva essere rinnovata l’audizione della ragazza a conferma della volontà espressa nella lettera di nomina in favore della madre.

I principi della materia: la conservazione dell’autodeterminazione della persona fragile

Sia la normativa sovranazionale, sia l’art. 2 della Costituzione conducono ad una interpretazione delle norme interne che impone di rispettare la sfera di libera volontà dell’amministrato e di conservarne il più possibile la capacità di agire.

La tutela dei diritti dei più fragili deve avvenire attraverso la valorizzazione della loro dignità e l’adozione di provvedimenti “su misura”, proporzionati e adeguati alle effettive, concrete ed attuali esigenze del beneficiario mirando a tutelare, dove possibile, la capacità e l’autodeterminazione della persona (Cass. Civ. n. 4709/2018).

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