La fideiussione nella recente giurisprudenza della Cassazione
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa fideiussione costituisce una garanzia personale frequentemente utilizzata nella prassi bancaria. Nel corso del 2016 la Cassazione si è espressa in argomento nei seguenti termini:
– è ammissibile il concorso di una fideiussione con una garanzia reale rispetto al medesimo credito (Cass. 2540/2016);
– la fideiussione omnibus senza limitazione di importo (stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell’art. 10 della l. 17 febbraio 1992, n. 154) è efficace limitatamente ai debiti sorti a carico del garantito prima della data predetta; perché tali effetti si producano sui debiti successivi occorre che le parti fissino l’importo massimo garantito con la rinnovazione della convenzione di garanzia, che, risolvendosi in un accordo diverso dal precedente con efficacia ex nunc, non costituisce un’ipotesi di convalida del contratto nullo (Cass. 8944/2016);
– cofideiussione sul medesimo debito: ravvisandosi l’esistenza di un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, determinate dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, Cass. 3628/2016 ha affermato che vi è divisione dell’obbligazione nei soli rapporti interni in virtù del diritto di regresso spettante a colui che ha pagato per l’intero;
– l’autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c., non configurandosi come accordo a latere del contratto bancario cui la garanzia accede, non richiede la forma scritta per la sua validità e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, ove si accerti che egli fosse a conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito (Cass. 4112/2016);
– infine, sull’applicabilità al contratto di fideiussione della normativa in materia di tutela del consumatore, Cass. 16827/2016 ha specificato che il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all’obbligazione garantita; di conseguenza, difettando tale condizione, è valida l’eventuale clausola derogativa della competenza territoriale contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali stipulato da un socio o da un terzo.