16 Febbraio 2021

La donazione lesiva della legittima: l’azione di donazione e quella di collazione possono operare congiuntamente 

di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDF

Cass. Civ., sez. II, 10 dicembre 2020, n. 28196 – DI VIRGILIO – Presidente, TEDESCO – Relatore

Azione di riduzione – Collazione

 (C.c., art. 553;737)

“Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall’azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l’ammontare della porzione indisponibile della massa.”

CASO

Il Tribunale di Torino, in una causa fra i coeredi di B.G., il coniuge P.S. e i tre figli B.N., B.F. e B.D., istituiti per testamento nella quota di 1/4 ciascuno: i) ha accertato la composizione della massa ereditaria del defunto, dopo aver ricostruito le donazioni effettuate in vita a favore della moglie e di D. s.a.s.; ii) ha accertato quanto ciascuno dei tre figli conseguiva in virtù delle disposizioni testamentarie, tenendo conto di una donazione fatta a loro favore; iii) ha appurato che la legittima dei tre figli risultava lesa e, di conseguenza, ha ridotto la disposizione testamentaria a favore della moglie, attribuendola per intero ai figli secondo la rispettiva quota di riduzione, determinata in rapporto alla lesione di ciascuno; iv) inoltre, ha ridotto, per intero, la donazione ricevuta dal coniuge, avente per oggetto 1/3 del dossier gestione patrimoniale, e la donazione fatta ad un’estranea, condannando entrambi i donatari a restituire il relativo importo. Da ultimo, poiché residuava ancora una lesione in danno dei tre figli, il giudice di prime cure ha ridotto le ulteriori donazioni a favore di P., condannandola al pagamento di quanto ancora occorrente per pareggiare la riserva dei figli. Proposto appello contro la sentenza, la Corte d’Appello ha in parte riformato la pronuncia, aumentando la misura dei beni relitti ma rigettando la doglianza con la quale i figli del de cuius denunciavano l’omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sull’istanza di collazione delle stesse donazioni. Secondo la Corte d’Appello tale omissione non sussisteva in quanto in assenza di domanda di collazione in natura, l’iter seguito dal tribunale costituiva conseguenza della collazione per imputazione. Per la cassazione della sentenza i fratelli hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo.

SOLUZIONE

Secondo i ricorrenti la collazione e la riduzione sono istituti diversi e, perciò, devono operare congiuntamente: la riduzione colpisce la donazione solo nei limiti dell’eccedenza sulla disponibile mentre con la collazione, le donazioni vanno ad accrescere la massa dividenda per l’intero. Secondo la Corte di Cassazione, il Tribunale aveva operato la riunione fittizia del relictum, al netto dei debiti, alle donazioni per poi determinare la quota di riserva spettante a ciascuno dei figli. Successivamente, aveva accertato quanto conseguito dalla successione sui beni relitti da ciascuno dei coeredi aggiungendo, poi, il valore della donazione loro elargita dal genitore. L’esito di tale calcolo aveva rilevato che i tre figli avevano ricevuto meno della quota di riserva: la quota della moglie era stata, dunque, ripartita fra i fratelli in base alle proporzioni preventivamente determinate. Allo stesso modo, il giudice di primo grado aveva operato per la riduzione delle due donazioni più recenti: quella della moglie, la quota di 1/3 della gestione patrimoniale, e quella dell’ulteriore donataria, entrambe oggetto di riduzione totale. Residuando ancora una lesione, ha condannato la P. al pagamento in denaro per pareggiare la riserva dei figli. L’iter seguito dal Tribunale, rilevano i giudici di legittimità, si basava quindi sull’assunto che il coniuge, già attraverso le prime donazioni, avesse conseguito per intero la propria quota di legittima, pari, nel concorso con più figli, a 1/4 del patrimonio. In esito a tale procedimento, ciascuno dei legittimari, coniuge compreso, ha conseguito la quota di riserva ma la moglie, in aggiunta alla quota di riserva, ha conservato la disponibile, oltre a una somma pari ai debiti ereditari, preventivamente quantificati. I tre fratelli hanno riproposto in appello, nei confronti della loro madre, domanda di collazione delle donazioni, lamentando l’omissione di pronuncia da parte del primo giudice. La Corte d’Appello ha negato l’omissione in virtù del rilievo che, oltre a non essere stata chiesta la collazione in natura, quanto stabilito dal Tribunale, attraverso la condanna della donataria, era “conseguenza della collazione per imputazione”. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, i giudici di secondo grado hanno confuso il conteggio delle donazioni nella riunione fittizia e la eventuale riduzione di quelle lesive, che per definizione deve essere operata nei limiti occorrenti per reintegrare la legittima lesa, con la collazione per imputazione, che, nella sentenza d’appello, è contrapposta alla collazione in natura. In altre parole, la Corte d’Appello non ha considerato il diverso modo di operare della collazione, anche per imputazione, e dell’azione di riduzione. Quest’ultima intacca i donatari nei soli limiti di quanto serva per reintegrare la legittima lesa mentre la collazione, sia in natura sia per imputazione, pone il donatum nella massa senza alcun riguardo alla distinzione tra legittima e disponibile. In accoglimento del ricorso, la Cassazione rinvia alla Corte d’Appello la quale si dovrà attenere al seguente principio di diritto “ Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall’azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l’ammontare della porzione indisponibile della massa”.

QUESTIONI:

La sentenza in commento offre numerosi spunti per esaminare il diverso modo di operare della collazione, nei due modi, e dell’azione di riduzione. In primis, come osservato dai giudici di legittimità, “la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, mentre la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile” (Cass. n. 1481/1979). Tale assunto, secondo quanto prospettato dai giudici di legittimità non era stato adeguatamente applicato dalla Corte d’Appello. In particolare, la collazione “è preordinata alla formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota” (Cass. 1988/1969; Cass. 3540/1971; Cass. 2453/1976). Come osserva miglior dottrina, la principale differenza tra i due istituti si coglie per la ratio sottesa: la collazione mira ad assicurare tra i soggetti tenuti a conferire la parità di trattamento con gli altri coeredi, i quali abbiano beneficiato delle donazioni disposte dal de cuius in vita, mentre, con la riduzione si rendono inefficaci le liberalità del de cuius lesive dei diritti dei legittimari per reintegrarne la quota di riserva (G. Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè, 2009, p. 1400). Di conseguenza, con la collazione si mira a riportare alla massa tutti i beni donati dal de cuius, e il diritto alla collazione spetta reciprocamente ai discendenti e al coniuge contro il coerede che ha ricevuto una donazione dal de cuius e non sia stato espressamente dispensato. A contrario, l’azione di riduzione, che è volta a recuperare quella parte di beni necessari per reintegrare la quota di riserva, può essere esperita dal legittimario leso contro qualunque donatario (M. Bianca, Le successioni, in “diritto civile”, Giuffrè, 2015, p. 217).  I giudici di secondo grado, oltre ad aver “confuso” il diverso modo di operare dei due istituti, hanno contrapposto la collazione in natura alla collazione per imputazione, benché lo scopo di “assicurare equilibrio e parità di trattamento (…) tra i coeredi” (Cass. 2453/1976) operi in entrambe le forme in cui è prevista. Come ricorda la giurisprudenza, sul punto, “ quella in natura consta di un’unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l’addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell’erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, cosicchè soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l’equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente” (Cass. 1988/1969; Cass. 3540/1971; Cass. n. 2453/1976). In altre parole, e per estrema sintesi, con la collazione in natura, modalità di conferimento ritenuta “eccezionale”, il bene ricevuto diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e gli altri coeredi esso sarà diviso fra i coeredi insieme alle altre cose presenti nell’asse in ragione della rispettiva quota ereditaria (Cass. n. 4777/1983). Per cui, il bene donato cessa di essere di proprietà esclusiva del donatario ed entra a far parte della massa da dividere, diventando oggetto di comproprietà tra i coeredi: per questo motivo, si osserva che questa modalità può farsi solo quando si tratti di beni immobili non alienati e non ipotecati dal donatario (Forchielli- Angeloni, Della divisione, Art. 713- 768, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 2000, p. 427; Cicu, Successioni, Milano, 1947, p. 539). A contrario, con la collazione per imputazione viene ripartito invece il valore della stessa donazione. Attraverso il metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella stessa quota (Cass. n. 25646/2008; Cass. n. 9177/2018). Il bene donato, rimane, dunque, in proprietà del donatario. Nel caso in cui il condividente abbia optato per l’imputazione, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo “ab origine” un debito di valuta a carico del donatario (Cass. n. 9177/2018). Anche nell’ipotesi in cui sia fatta per imputazione la collazione rimane distinta dalla riunione fittizia delle donazioni prevista dall’art. 556 c.c.: entrambe lasciano i beni donati nel patrimonio del donatario, ma mentre la riunione fittizia resta comunque una pura “operazione contabile, da cui può non derivare alcuna conseguenza nel patrimonio dei donatari, se non vi stata lesione della legittima, la collazione attuata per imputazione si traduce comunque in un sacrificio a carico del conferente (G. Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè, 2009, p. 1400). Poiché la collazione obbliga i coeredi a conferire nell’asse ereditario i beni ricevuti con atti di liberalità, secondo una singolare tesi della giurisprudenza “il solo meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione spettante sull’eredità, senza necessità di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima” (Cass. n. 1521/1980). Tuttavia, si è successivamente affermato che “il rilievo che la collazione riporta, a beneficio del coniuge o dei discendenti coeredi, la donazione eventualmente lesiva della legittima altrui fatta a uno di essi non fornisce argomento per negare al legittimario la tutela specifica offerta dall’azione di riduzione. Nello stesso tempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione” (Cass. n. 12317/2019).

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