18 Aprile 2016

La domanda inammissibile ex art. 345 c.p.c. interrompe la prescrizione

di Giulia Ricci Scarica in PDF

Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1516Scarica la sentenza

Ricorso in appello – Domanda nuova – Interruzione della prescrizione – Operatività.

(Cod. civ., artt. 2943, 2945; Cod. proc. civ., artt. 170, 345)

[1] La proposizione di una domanda nuova in appello, pur se inammissibile, è atto idoneo a interrompere prescrizione. 

CASO
[1] La pronuncia in epigrafe muove dal ricorso avverso una sentenza d’appello che ha dichiarato la prescrizione del diritto di credito azionato a titolo di arricchimento senza causa. La Corte d’appello non ha riconosciuto alcuna efficacia interruttiva, né istantanea né sospensiva, alla medesima domanda di arricchimento che era stata precedentemente proposta in altro giudizio, in quanto, in quella sede, la domanda era stata dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c.

SOLUZIONE
[1] Le Sezioni Unite accolgono il ricorso, affermando che anche la domanda inammissibile, in quanto novum in appello, costituisce una domanda «proposta nel corso di un giudizio» ed è idonea alla produzione dell’effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, secondo comma, c.c.

QUESTIONI
[1] La pronuncia in epigrafe conferma l’orientamento maggioritario che ammette l’interruzione della prescrizione anche per effetto della domanda nuova proposta in appello (Cass., 9 marzo 2006, n. 5104; Cass., 11 gennaio 2006, n. 255), superando il dubbio espresso nell’ordinanza di rimessione circa l’idoneità di un atto non notificato alla parte personalmente, ma al difensore costituito per il primo grado del giudizio, a costituire in mora il debitore e di conseguenza a interrompere la prescrizione (Cass., ord. 10 ottobre 2014, n. 3276). Sul punto la Corte rileva che anche se il difensore costituito è un rappresentante della parte solo in senso tecnico, l’art. 170, primo comma, c.p.c. non offre soluzioni alternative per la notificazione della domanda nuova, e tale argomento non vale ad escludere l’idoneità della domanda inammissibile ex art. 345 c.p.c. ad interrompere la prescrizione, soluzione imposta da argomenti di coerenza sistematica (sull’idoneità all’interruzione della prescrizione di atti che non sono notificati alla parte personalmente, si veda, ad esempio, la giurisprudenza uniforme in tema di domanda riconvenzionale, tra cui Cass., 18 settembre 2007, n. 19359; Cass., 9 marzo 2006, n. 5104).

La necessità di tener distinti il piano processuale (inammissibilità della domanda nuova) e quello sostanziale (interruzione della prescrizione), impone di considerare che anche la domanda inammissibile instaura un rapporto processuale in cui l’affermazione del diritto da parte del titolare e l’attività difensiva del convenuto denotano una «vitalità del diritto» che mal si concilia con il decorso della prescrizione (così anche Cass., 9 marzo 2006, n. 5104). Instaurato tale rapporto processuale, inoltre, potrebbe verificarsi che la novità della domanda non venga rilevata ed il giudizio si concluda con un provvedimento nel merito, ingenerando la contraddizione tra la sentenza di merito, che interromperebbe la prescrizione ex tunc, e la domanda inammissibile, la cui «inidoneità genetica» agli effetti interruttivi risulterebbe sanata ex post. In secondo luogo, escludere l’efficacia interruttiva della domanda nuova inammissibile comporterebbe un’ingiustificata disparità tra l’atto introduttivo di un giudizio concluso per estinzione e l’atto introduttivo inammissibile. Poiché anche l’atto di citazione che introduce un giudizio conclusosi per estinzione produce effetti interruttivi, va riconosciuta (almeno) la medesima efficacia interruttiva alla domanda inammissibile, dovendosi escludere che l’inerzia della parte nel giudizio abbia maggior valore, in termini di affermazione del diritto, rispetto alla condotta attiva insita nella proposizione di una domanda, seppur inammissibile ex art. 345 c.p.c.

Anche in dottrina l’orientamento prevalente è nel senso che anche le domande nulle o inammissibili interrompono la prescrizione, purché contengano la «fattispecie minore» dell’affermazione del diritto (Oriani, Processo di cognizione e interruzione della prescrizione, Napoli, 1977, 181 ss.; Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Torino, 2015, 23 ss.; Proto Pisani, Note in tema di nullità dell’atto di citazione e di effetti sostanziale e processuali della domanda giudiziale, in Riv. dir. civ., 1988, I, 665 ss.; contra Vaccarella, Inattività delle parti e estinzione del processo, Napoli, 1975, 350 ss.).

La Suprema Corte non statuisce espressamente, invece, sull’idoneità della domanda inammissibile all’efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2945 c.c., ma la soluzione positiva sembra suggerita dall’affermazione secondo cui l’unica eccezione alla regola di cui all’art. 2945, secondo comma, c.p.c. è costituita dall’estinzione del processo e dal rilievo per cui anche la pronuncia di inammissibilità è idonea al giudicato formale (così la giurisprudenza prevalente, tra cui Cass., 14 dicembre 2012, n. 23017; Cass., 11 gennaio 2006, n. 255; Cass., 17 dicembre 1999, n. 14243; Cass. 20 settembre 1996, n. 8367; in dottrina Oriani, op. cit., 45 ss.; Mandrioli, op. cit., 24, anche per ulteriori richiami).