La domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla banca
di Fabio Fiorucci, AvvocatoLa domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica della insussistenza della causa debendi (nullità clausole contrattuali), è abitualmente strumentale alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. degli importi (perlopiù interessi) illegittimamente addebitati dalla banca (Cass. n. 7501/2012; Cass. 13.11.2003, n. 1146; Cass. 10.11.2010, n. 22872) ma può essere utilmente avanzata anche autonomamente.
Questa azione condivide con l’azione di ripetizione di indebito, infatti, un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell’accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell’azione di ripetizione. Soltanto per agire in ripetizione il cliente ha l’onere di allegare e provare non solo l’indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale.
La domanda di accertamento dell’esatto saldo del conto corrente, riveniente dalla declaratoria di nullità (imprescrittibile ex art. 1422 c.c.) di una clausola contrattuale, persegue lo scopo di pervenire ad un ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli (non è avanzata una richiesta di restituzione di somme): secondo le circostanze, il ricalcolo conseguente allo storno dell’indebito potrà implicare 1) la riduzione dell’esposizione debitoria oppure 2) una maggior disponibilità di fido (se il conto corrente è affidato), o ancora 3) addirittura il passaggio a credito del saldo di conto corrente.
Il diritto allo storno può avere a oggetto a) gli addebiti illegittimi che il correntista non ha mai pagato, e b) quelli che ha ripianato con pagamenti la cui ripetizione non si è ancora prescritta; per gli addebiti illegittimi già ripianati con pagamenti la cui ripetizione sia prescritta non si fa luogo a un ricalcolo del saldo finale del conto (cfr. art. 1422 c.c., in riferimento alla prescrizione dell’azione di ripetizione).
La domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l’interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta, pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione. Le domande di nullità (così come quelle di accertamento degli addebiti illegittimi perché non concordati e di accertamento del saldo seppur non finale) prescindono, infatti, dalla chiusura del rapporto al momento della proposizione in quanto permane il concreto interesse del correntista alla dichiarazione delle invalidità contrattuali e degli addebiti comunque illegittimi, al fine di permettere lo svolgimento del rapporto secondo legge.
Come osservato dalle Sezioni Unite della Cassazione, il correntista, sin dal momento dell’annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli 57.
57 Cass., Sez. Un., 2.12.2010, n. 24418; in argomento, v. anche Cass. n. 5904/2021; Cass. n. 21646/2018; Cass. n. 5919/2016; Cass. 15.1.2013, n. 798.
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