18 Ottobre 2022

La divisione dei fratelli nelle cause di affidamento dei figli

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 04 ottobre 2022, n.28676

Affidamento e collocamento dei figli-diritto di fratellanza

(art. 337 ter c.c. – art. 333 c.c.)

Massima: “In materia di affidamento dei fratelli nelle situazioni di rottura conflittuale dei genitori, è conforme al loro superiore interesse prevedere una collocazione parziale presso una struttura di accoglienza – luogo neutro dove coltivare serenamente il loro rapporto – e per il restante tempo dei giorni infrasettimanali e il fine settimana, un fratello presso il padre e l’altro presso la madre.”

CASO

In corso di giudizio di separazione, il tribunale di Pordenone ha emanato un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale affidando i figli minori della coppia al Servizio sociale.

A causa della grave conflittualità tra i genitori e per garantire ai minori una corretta crescita, i giudici hanno disposto un regime semiresidenziale e differenziato per i due fratelli: di giorno la permanenza presso la struttura di accoglienza indicata dai servizi sociali, per il restante tempo dei giorni infrasettimanali e il fine settimana, un fratello presso il padre e l’altro presso la madre.

I due bambini avevano infatti manifestato volontà diverse in ordine alla loro collocazione presso i genitori.

La Corte d’appello confermava tale decisione, ritenendo che i due fratelli avessero bisogno di stare in un luogo neutro, non contaminato dall’esasperata ostilità dei genitori, dove potevano coltivare serenamente anche il loro rapporto.

La scelta di un regime residenziale differenziato era infine giustificata dalla necessità di evitare che il fratello più piccolo rifiutasse la figura paterna a causa del comportamento manipolatorio della madre, come era successo per il fratello più grande.

La madre ricorre in Cassazione sostenendo la violazione dell’art. 8 CEDU, essendo stata disposta la separazione dei fratelli in presenza di soluzioni alternative e quindi in violazione del diritto di fratellanza dei minori di crescere e vivere insieme.

La ricorrente lamenta inoltre che il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale della madre, sia stato emesso in assenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalle norme di cui agli artt. 330-333 c.c.

SOLUZIONE

Analisi del principio di indivisibilità del rapporto di fratellanza

La Corte di Cassazione, disponendo l’inammissibilità del ricorso volto ad ottenere un riesame nel merito non consentito, ha condiviso il giudizio dei giudici di merito e la conformità ai principi operanti in materia.

La decisione con la quale l’autorità giudiziaria dispone l’affidamento del minore ai Servizi sociali rientra nei provvedimenti resi nell’interesse del minore, in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza giungere alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Le misure sono disposte nell’ottica di un recupero delle capacità genitoriali.

Con la sentenza in esame la Cassazione ha confermato che le decisioni prese non hanno violato il principio di indivisibilità del rapporto tra fratelli e sorelle affermati dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

L’assetto familiare così disegnato, al contrario, ha inteso impedire una separazione radicale dei due fratelli che avevano manifestato diverse preferenze sul genitore con cui volevano abitare.

I giudici hanno correttamente tenuto conto dell’interesse dei minori – in situazioni soggettivamente molto diverse – a recuperare o sviluppare un rapporto con entrambi i genitori tenendo presente la necessità di evitare la produzione o l’aggravarsi di situazioni di strumentalizzazione da parte di questi ultimi.

QUESTIONI

Il legame genitoriale e il legame tra fratelli e sorelle

La giurisprudenza dominante è da tempo orientata nel riconoscere e garantire non solo il rapporto verticale tra figli e genitori ma anche quello orizzontale tra fratelli e sorelle.

La Cassazione ha più volte ribadito la necessità di preservare, nelle separazioni familiari, il legame fra fratelli e sorelle e non adottare provvedimenti di affidamento che comportino la loro separazione se non per ragioni ineludibili e, comunque, sulla base di una motivazione rigorosa e rispettosa dell’interesse dei minori coinvolti (Cass. Civ. n. 12957/2018).

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