25 Giugno 2019

La “dicatio ad patriam”, l’ammissione tacita dell’uso pubblico di una strada

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Consiglio di Stato, Sezione 5^, 27.2.2019 n.1369

“L’esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non può sorgere per meri fatti concludenti, ma presuppone un titolo idoneo a tal fine”.

CASO

Il caso in oggetto ha origine dall’impugnazione da parte di un Condominio di una sentenza del Tar Liguria, che respingeva il ricorso da quest’ultimo proposto, avverso una ordinanza comunale di rimozione di paletti in ferro con catena, su strada a fondo cieco, in quanto ritenuti dal condominio abusivi, dopodiché la strada doveva ritenersi privata e non pubblica.

Nella fattispecie il Tar pur ritenendo probabile la natura originariamente privata della strada in quanto la strada, sosteneva esservi verificata la c.d. dicatio ad patriam, in quanto di fatto, la manutenzione della strada da parte dell’amministrazione comunale e l’illuminazione pubblica, senza opposizione del Condominio, inducevano a ritenere “l’ammissione tacita dell’uso pubblico del bene da parte di soggetti che avrebbero avuto titolo a chiederne la proprietà”.

Le motivazioni affidate dal Condominio al Consiglio di Stato e poi accolte, inerivano alle specifiche circostanze che la strada continuava ad avere natura privata, poiché non era mai intervenuta né costituzione di servitù ad uso pubblico e tanto meno si era mai verificato un uso del bene da parte di una collettività indifferenziata di cittadini, protratto per il tempo necessario all’esercizio del diritto di usucapione.

SOLUZIONE

IL Consiglio di Stato, come citato ut supra, accoglieva l’appello del Condominio, ricostruendo l’intera vicenda giuridica dall’edificazione del fabbricato ai giorni nostri, rilevando che per originario titolo, mai modificato da altro negozio giuridico: “la strada a servizio del condominio in questione era, dunque, privata”.

QUESTIONI

La dicatio ad patriam

Con tale istituto si indica un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità e dunque senza precarietà o spirito di tolleranza, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives”, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima. Indefettibile presupposto perché possa dirsi costituita una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam è l’animus dicandi ad patriam, ossia l’intenzione di asservire il bene all’uso pubblico.

Gli elementi distintivi dalla donazione sono costituiti dalla circostanza che pur essendo entrambi atti di liberalità, la donazione è soggetta all’articolo 782 c.c., atto pubblico.

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del Tar ha inteso riaffermare un principio di certezza dei rapporti giuridici, riconoscendo che l’esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non può sorgere per fatti concludenti o derivare da presunzioni, risultando necessario un titolo, atto pubblico o privato (provvedimento amministrativo, convenzione urbanistica tra proprietario ed amministrazione, testamento) ovvero per usucapione ventennale previo comunque accertamento della finalità pubblica.[1]

Peraltro, nella fattispecie in esame, in base agli elementi fattuali, la strada in questione ove il Comune aveva apposto i paletti in ferro, risultava essere a fondo cieco, usata solo dai condomini e senza alcun utilizzo pubblico, da parte della collettività.

Anche gli ulteriori elementi di fatto inerenti alla manutenzione della strada ed alla sua illuminazione da parte del Comune, sono stati confutati dal Condominio, il quale ha dimostrato di avervi svolto lavori manutentivi nel corso degli anni, con il ché veniva meno anche l’ulteriore argomento presuntivo sostenuto dall’amministrazione comunale nel procedimento avanti al Tar.

La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare i requisiti specifici perché un’area possa ritenersi sottoposta ad uso pubblico, in quanto primariamente deve esservi l’intrinseca idoneità del bene e l’utilizzo dello stesso da parte di una collettività indeterminata di persone, al fine di soddisfare un interesse pubblico generale.[2]

Merito della sentenza è quello di avere chiarito la necessità della sussistenza di un titolo per comprendere la reale proprietà del bene, nonché avere delineato i limiti all’utilizzo indiscriminato da parte della Pubblica Amministrazione di diritti rivolti a comprimere le tutele dei privati.

[1] Cons. Stato, sez. V^, 31.08.2017 n.4141

[2] Consiglio di Stato, Sez. IV, 10.10.2018 n.5820.

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