La detrazione Irpef delle spese per addetti all’assistenza personale
di Redazione Scarica in PDFL’articolo 15, comma 1, lett. i)-septies, del Tuir prevede una detrazione Irpef nella misura del 19% per un importo non superiore a 2.100 euro, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.
Come precisato nella circolare 2/E/2005 sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare indumenti in maniera autonoma. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica: la stessa circolare 2/E/2005 ha chiarito che la deduzione non compete, pertanto, per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
La detrazione spetta per le spese sostenute per addetti all’assistenza personale, quali ad esempio le badantidel contribuente stesso ma anche per le spese sostenute per uno o più familiari i quali possono essere anche non fiscalmente a carico del contribuente.
La detrazione può essere attribuita anche se l’assistenza viene resa:
- ad un soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura o di riposo: in tal caso tuttavia viene richiesto che i corrispettivi pagati per le prestazioni di assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni rese dall’istituto;
- ad un soggetto non autosufficiente da parte di una cooperativa di servizi, nel qual caso la documentazione rilasciata deve contenere:
- gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- i dati identificativi della cooperativa stessa;
- le informazioni specifiche circa la natura del servizio reso;
- ad un soggetto non autosufficiente da parte di un’agenzia interinale.
Come precisato invece nella circolare 7/E/2017 la detrazione non spetta invece per:
- le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diversodagli addetti all’assistenza personale;
- i contributi previdenziali, in quanto oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Tuir.
La norma prevede che la detrazione spetti nel limite massimo di spesa di euro 2.100: tale limite deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza, quindi, se un contribuente ha sostenuto spese per sè e per un proprio familiare, l’importo su cui beneficiare la detrazione non potrà comunque superare euro 2.100,00. Nel caso invece in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Come precisato anche nella circolare 7/E/2017, non possono essere detratte le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica nei punti da 701 a 706 con il codice 15, fermo restando la possibilità di beneficiare della detrazione sulla parte di spesa non rimborsata.
Inoltre è possibile fruire della detrazione solamente se il reddito complessivo del contribuente dichiarante non supera euro 40.000: nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e l’agevolazione ACE.
Per beneficiare della detrazione le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza.
La documentazione deve contenere:
- gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che presta l’assistenza;
- se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:
- una casa di cura o di riposo, come detto, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante;
- una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;
- un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.
Nell’ambito del modello Redditi PF 2017 la spesa deve essere indicata nel quadro RP, sezione I nei righi da RP8 a RP13, tra le altre spese, indicando nella colonna 1 “codice spesa” il codice 15.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“