La determinazione della competenza a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 27 CCII per i procedimenti relativi a imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria
di Ludovica Carrioli, Avvocato Scarica in PDFTrib. Bergamo, Seconda Sez. Civile, decreto, 8.7.2020
Massima: “A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 27 CCII, è competente a conoscere delle procedure di concordato o degli accordi di ristrutturazione proposti da imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria il tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa”.
Disposizioni applicate: art. 27 CCII – art. 350 CCII – art. 3, d.lgs. 270/1999
Parole chiave: competenza – sezione specializzata in materia di impresa – CCII – amministrazione straordinaria
CASO
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, ha affrontato la questione della competenza a conoscere della domanda di concordato preventivo proposta da una società avente i requisiti dimensionali per essere assoggettata a procedura di amministrazione straordinaria ex d.lgs. 270/1999.
Secondo la prospettazione della società ricorrente, l’art. 27 CCII (e, in particolare, la deroga alla competenza in favore del tribunale ove ha sede la sezione specializzata in materia di impresa) sino all’integrale entrata in vigore del Codice della Crisi, sarebbe applicabile esclusivamente in riferimento ai procedimenti volti alla declaratoria d’insolvenza in vista dell’apertura di amministrazione straordinaria ma non anche alle domande di concordato preventivo (o di accordo di ristrutturazione). Ciò in quanto, secondo la tesi della società istante, l’art. 27, co. 1, CCII, nel riferirsi ai “procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza”, sarebbe necessariamente riferita (e riferibile) ai soli strumenti disciplinati dal CCII e meglio indicati nell’art. 1 del medesimo codice, ma “non anche quelli previsti dalla legge fallimentare che è, attualmente, ancora in vigore”.
SOLUZIONE
Con il decreto in commento, il Tribunale di Bergamo ha confermato l’effettiva applicabilità dell’art. 27 CCII nel caso di procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti presentati da società in possesso dei requisiti dimensionali per poter essere assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999, declinando così la propria competenza a conoscere della domanda di concordato in favore del Tribunale di Brescia (sede della sezione specializzata in materia di impresa).
QUESTIONI
Quella in esame è, nei fatti, una delle prime pronunce dei tribunali di merito avente ad oggetto l’applicazione dei “neointrodotti” criteri di determinazione della competenza previsti dall’art. 27, d.lgs. 14/2019.
Come noto, infatti, il legislatore – con la legge delega n. 155/2017 – ha previsto una serie di principi generali ai quali il governo doveva attenersi nel riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali (v. art. 2, l. 155/2017), tra i quali quello di “assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata: attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che ne derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione” (v. art. 2 co. 1, lett. n), n. 1, CCII).
In conformità a tale previsione, l’art. 27 CCII ha delineato una serie di novità in riferimento ai criteri di determinazione della competenza prevedendo, per quanto di interesse in questa sede, che “Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali” (così il comma 1).
Tale norma, così come la modifica dell’art. 3, co. 1, d.lgs. 270/1999 ad opera dell’art. 350, co. 1, CCII (in forza del quale “All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza»”), è di immediata applicazione, in forza di quanto previsto dall’art. 389 CCII.
Ebbene, il Tribunale di Bergamo chiamato a pronunciarsi su una domanda di concordato presentato da una società avente i requisiti per essere assoggettata ad amministrazione straordinaria ex d.lgs. 270/1999, ha ritenuto che la competenza, per l’ipotesi di procedure relative a società in possesso dei requisiti dimensionali di cui al d.lgs. 270/1999, sia attribuita al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa ove si trova il c.d. c.o.m.i. del debitore.
Secondo il tribunale, infatti, l’entrata in vigore dell’art. 27, co. 1, CCII comporta l’immediata devoluzione alla competenza delle sezioni specializzate a conoscere di ogni procedura concorsuale – anche alternativa alla declaratoria di insolvenza propedeutica all’apertura dell’amministrazione straordinaria – relativa a un’impresa in possesso dei requisiti dimensionali di cui al d.lgs. 270/1999, deponendo in tal senso una serie di argomenti di carattere:
(i) letterale, poiché l’art. 27 non richiede che “i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria” siano quelli “previsti” o “regolati” dal CCII;
(ii) sistematico, in ragione della modifica dell’art. 3, d.lgs. 270/1999 (diversamente opinando, in caso di scostamento tra “la sede principale” e il c.o.m.i. dell’impresa, dovrebbe ritenersi competente per la domanda di concordato un diverso tribunale rispetto a quello competente per la dichiarazione d’insolvenza dell’impresa);
(iii) funzionale, considerato il principio di maggior specializzazione (l. 155/2017 art. 2, co. 1, lett. n, n. 1, supra) voluto dal legislatore (a tale proposito, infatti, il Tribunale di Bergamo argomenta che, diversamente opinando, “si dovrebbe allora ritenere che il tribunale più specializzato sia competente solo per il procedimento più semplice (dichiarazione d’insolvenza) e non per quelli di pari o maggiore complessità, pure d’iniziativa della stessa società”);
(iv) “di ragionevolezza” poiché una diversa interpretazione comporterebbe una competenza “variabile” secundum eventum liitiis (nel senso che, come sottolineato dal Tribunale di Bergamo, “se il concordato preventivo o l’a.d.r. hanno un risultato favorevole per la società rimarrebbe competente il tribunale ordinario, in caso contrario la competenza transiterebbe su quello specializzato”).