31 Ottobre 2017

La determinazione del reddito di lavoro dipendente

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cass. civ., sezione lavoro, 26 luglio 2016, n. 15430.

Alloggio di servizio – carattere retributivo – rilevanza dell’anzianità – sussiste.

MASSIMA

Sono dovuti dal datore di lavoro i contributi previdenziali in relazione all’utilizzazione dell’alloggio concesso ai dipendenti anche quando tale prestazione consenta ai medesimi di soggiornare in maniera adeguata all’interno del cantiere di lavoro, evitando il disagio di un lungo, quotidiano, percorso per accedervi. Infatti, per i lavoratori, tenuti per legge a rendere la loro prestazione nel luogo contrattualmente stabilito, il relativo risparmio di energie psicofisiche ed economico si traduce in un’utilità cospicua, anche se accompagnata da un vantaggio per la produttività dell’impresa.

 COMMENTO

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione ha deciso la controversia sorta dall’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ad istanza dell’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) a carico di una nota emittente televisiva, portante il pagamento di crediti relativi alla contribuzione per lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale, per l’emissione di buoni pasto, per il riconoscimento dell’indennità di residenza e per l’alloggio fornito ad alcuni dipendenti presso la stessa sede contrattuale di lavoro. Proprio con riferimento a quest’ultimo profilo, la Corte d’Appello aveva disatteso la ricostruzione fornita dalla Società, riconoscendo invece nella messa a disposizione del dipendente dell’abitazione una forma di retribuzione – non essendo configurabile nella specie l’ipotesi del rimborso spese a carico del datore – e, pertanto, da sottoporre a contribuzione. L’argomentazione seguita dalla Corte territoriale è stata fatta propria anche dal Giudice delle Leggi il quale, respingendo il motivo di ricorso formulato sul punto dalla Società, si è richiamato all’interpretazione letterale dell’art. 51 co. 1 TUIR, che impone di considerare retribuzione “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta anche sotto fotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Esulano da questo insieme solo le voci di cui al co. 2 del medesimo articolo che devono però considerarsi come tassative, così come era espressamente previsto ex art. 12 l. 153/1969. Nel caso concreto, l’alloggio presso la sede contrattuale non risulta assimilabile a nessuna delle predette voci e, costituendo pertanto retribuzione, a ragione l’INPGI ha preteso il versamento della relativa quota contributiva.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”