6 Febbraio 2024

La delibera assembleare adottata con abuso della maggioranza è invalida se non trova giustificazione nell’interesse della società o se mira a ledere i diritti degli altri soci

di Vittorio Greco, praticante avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 29 gennaio 2024, n. 2660.

Parole chiave: Società – Delibera assembleare – Abuso della maggioranza – Diritti dei soci – Invalidità delibera assembleare – Interesse della società.

Massima: Nelle società a responsabilità limitata, la delibera assembleare adottata con abuso di maggioranza è invalida qualora la delibera non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singoli”

Disposizioni applicate: art. 1375 c.c.; art. 2479 ter c.c.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso presentato da alcuni soci di una S.r.l. avverso la pronuncia della Corte d’appello di Firenze che, confermando quanto statuito in primo grado dal Tribunale, aveva rigettato la domanda di annullamento della delibera assembleare per abuso di maggioranza.

La delibera era stata adottata da due soci, costituenti la maggioranza del capitale sociale, che avevano modificato lo Statuto della società, rimuovendo la clausola di mero gradimento e il diritto di prelazione ivi previsti per l’ipotesi di cessione di partecipazioni sociali.

Successivamente alla delibera, le quote di uno dei due soci erano state alienate in favore della moglie dell’altro.

Per questa ragione i soci di minoranza avevano presentato domanda di accertamento del diritto di recesso dalla società, chiedendo la condanna al rimborso del valore del capitale sociale, o, in subordine, l’accertamento dell’invalidità della delibera assembleare.

Per ciò che in questa sede rileva, la Corte d’Appello ha ritenuto che la delibera assembleare non potesse essere considerata invalida in ragione del fatto che con questa non si fosse perseguito un interesse dei soci di maggioranza in contrasto con quello sociale.

I ricorrenti hanno impugnato tale decisione con autonomo motivo di ricorso, che la Cassazione ha ritenuto meritevole di accoglimento.

La critica mossa alla Corte d’Appello è stata di non aver correttamente applicato gli artt. 1375 e 2479 ter del codice civile, nella misura in cui la valutazione da lei operata si era incentrata solo sull’aspetto della rispondenza della delibera approvata all’interesse sociale, senza prendere in considerazione l’aspetto della riferibilità della stessa ad una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari in pregiudizio dei diritti di partecipazione e patrimoniali dei soci di minoranza.

Nell’accogliere suddetto motivo, la Cassazione ha opportunamente sottolineato che l’abuso della regola di maggioranza costituisce causa di annullamento delle delibere assembleari, tanto nell’ipotesi in cui la delibera non trovi giustificazione  nell’interesse della società, quanto nel caso in cui sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singoli.

Ha inoltre chiarito che tale ultima situazione ricorre quando il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Dal momento che, nel caso di specie, la Corte d’Appello ha omesso di verificare se la delibera in contestazione sia stata approvatala al fine di pregiudicare gli interessi dei ricorrenti, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata.

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