La decorrenza del termine breve per impugnare per la parte che notifica la sentenza nel processo litisconsortile
di Carmelita Rizza Scarica in PDFCass., sez. VI, 22 settembre 2015, n. 18733 (ord.)Pres. Finocchiaro – Est. Cirillo
Litisconsorzio nelle fasi di gravame – Termine breve per impugnare – Notificazione della sentenza – Decorrenza per il notificante (C.p.c., artt. 325, 326, 331)
[1] Poiché la notifica della sentenza ha una funzione acceleratoria, mettendo in moto il meccanismo dell’impugnazione previsto dall’art. 326 c.p.c., nell’ipotesi di litisconsorzio necessario (di natura processuale, nella specie), il termine breve per l’impugnazione decorre, per il notificante, dalla prima notificazione e non dall’ultima.
CASO
Un processo, celebrato dinanzi al Tribunale di Catania, avente ad oggetto la responsabilità per i danni occorsi in occasione di un sinistro stradale, vede quali parti, da un lato, il conducente di un veicolo che afferma il proprio incolpevole coinvolgimento nell’incidente e che agisce per i danni insieme con il proprietario del veicolo; dall’altro lato, il conducente ed il proprietario dell’altro veicolo interessato, nonché la compagnia che forniva la copertura assicurativa a tale mezzo.
Il Tribunale accoglie solo in parte la domanda degli attori. Questi ultimi provvedono a notificare la sentenza in forma esecutiva prima alla società assicurativa e poi agli altri convenuti condannati in contumacia. Non desistono, però, dalla richiesta dei maggiori danni e, a questo fine, propongono appello parziale.
Rigettato nel merito l’appello, gli attori ricorrono in Cassazione.
Davanti alla Suprema Corte, la compagnia assicurativa si costituisce con controricorso, segnalando la tardività dell’appello, in quanto notificato dopo la decorrenza del termine breve per impugnare di cui agli artt. 325-326 c.p.c.
Secondo la controricorrente, gli attori le avevano infatti notificato la sentenza ad una certa data e l’atto d’appello ben oltre il trentesimo giorno successivo a tale data. Di contro, secondo gli attori, ricorrenti in Cassazione, il loro appello era tempestivo in quanto le notifiche della sentenza di primo grado richieste (anche) nei confronti dei litisconsorti passivi persone fisiche si erano perfezionate, per tali destinatari, in date successive rispetto alla notifica alla compagnia assicurativa, date ampiamente ricadenti all’interno della finestra dei trenta giorni anteriori alla notifica dell’appello.
SOLUZIONE
La Suprema Corte annulla la sentenza impugnata, dando però ragione alla compagnia assicurativa controricorrente. Nel dispositivo si legge che il Supremo Collegio «cassa … e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello tardivamente proposto», ravvisando quindi nella fattispecie un’ipotesi di improseguibilità del giudizio ex art. 382 c.p.c.
Quanto alla motivazione dell’annullamento, la Suprema Corte, partendo dal presupposto – dato per pacifico – che la notifica della sentenza fa decorrere il termine breve per l’impugnazione sia per il notificante che per il destinatario, ritiene che, nel processo litisconsortile, ove la sentenza venga notificata a più parti, il decorso del termine breve per il notificante prenda avvio dalla prima notificazione, a nulla rilevando se e quando sia avvenuto il perfezionamento di notifiche ulteriori.
Poiché, nel caso di specie, alla data della notifica dell’appello, trenta giorni erano decorsi rispetto alla prima notifica – attestante la conoscenza legale del provvedimento per il notificante –, la Corte giudica l’appello tardivo e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.
QUESTIONI
La Suprema Corte scandisce in vari passaggi la soluzione della questione processuale sottoposta al suo esame.
Per vagliare la tempestività dell’appello, la regola della c.d. efficacia bilaterale della notificazione della sentenza viene esaminata in combinazione con l’altro principio della unitarietà del termine dell’impugnazione (proprio dei processi litisconsortili, ma non di quelli relativi a cause scindibili e comunque indipendenti: per approfondimenti in tema, cfr. tra gli altri, G.F. Ricci, Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione, Milano, 2005, spec. 402); principio secondo cui la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti.
Alla luce di ciò, la Corte prospetta ed esamina l’idea secondo la quale, nei casi di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame – dove appunto il termine per l’impugnazione è unico, e decorre dalla notifica della sentenza sia per chi effettua, sia per chi riceve la notifica, e nei confronti di tutti gli altri litisconsorti –, la parte che notifica la sentenza potrebbe attendere il perfezionamento delle plurime notifiche nei confronti di tutti i litisconsorti prima di considerarsi “messa in mora” per la proposizione della propria impugnazione.
La Corte esclude la posticipazione della decorrenza del termine breve per il notificante al momento di effettuazione o di perfezionamento della notifica all’ultimo dei litisconsorti, e lo fa per ovviare a «due effetti del tutto eccentrici rispetto alla logica del sistema». Ossia: a) per evitare che il termine breve cominci a decorrere per il destinatario della prima notifica della sentenza, restando invece fermo per la parte notificante; e b) per scongiurare il rischio che la parte decida di notificare la sentenza a ciascuna controparte in date diverse, in modo da poter beneficiare della decorrenza del termine per impugnare dall’ultima notifica anziché dalla prima, riservandosi, proprio con l’atto di notifica della sentenza, un vantaggio evidente e iniquo, in contrasto con i principi regolatori del giusto processo.
La Corte non prende invece espressamente posizione – ritenuta non rilevante ai fini della soluzione del caso concreto sottoposto al suo esame – sulla questione se, per il notificante, il momento di perfezionamento sia da identificare con la data di consegna della sentenza all’ufficiale giudiziario ovvero con quella di perfezionamento della notifica per il destinatario (nel primo senso, da ultimo, Cass., sez. III, 17 gennaio 2014, n. 883, che fa leva sulla rilevanza della conoscenza legale della sentenza; nel secondo senso, Cass., sez. IV, 7 maggio 2015, n. 9258, secondo cui la bilateralità degli effetti della notifica della sentenza, per il notificante e per il notificato, implica contestualità degli effetti e quindi decorrenza del termine breve dalla medesima data): questione che – forse – meriterebbe la sollecitazione di un intervento delle Sezioni Unite.