10 Luglio 2018

La decorrenza del termine breve di impugnazione: l’ultima parola alle Sezioni Unite

di Mara Adorno Scarica in PDF

Cass. civ., sez. II, 3 maggio 2018 n. 10507 – Pres. Correnti – Est. Scalisi

Impugnazioni civili – Notificazione della sentenza – Termine breve – Decorrenza per il notificante – Fattispecie (Cod. proc. civ. artt. 325, 326).

[1] Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione se il termine per impugnare decorre, per la parte notificante, dalla data di consegna della sentenza all’ Ufficiale Giudiziario o da quella, eventualmente successiva, di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

CASO

[1] Il proprietario di un fondo proponeva istanza di manutenzione nel possesso, volta ad ottenere, nei confronti di un confinante, l’inibitoria di costruire e la conseguente demolizione di un muraglione posto, a suo dire, ad una distanza illegale dal confine dei rispettivi fondi.

Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda, condannando il resistente a ridurre l’altezza del muro edificato al confine con la proprietà del ricorrente, fino a contenerla, in ossequio alle risultanze della CTU eseguita, in quella massima di tre metri, così rispettare i requisiti del muro di cinta di cui all’art. 878 c.c.

Avverso tale sentenza, tuttavia, il ricorrente proponeva appello, lamentando che il Tribunale pur avendolo dato per presupposto nella motivazione, non aveva comunque ordinato la demolizione di un terrapieno realizzato da parte avversaria sul proprio fondo, sì da eliminare l’effettivo dislivello abusivamente creato tra i due terreni.

La Corte di Appello di Salerno, in accoglimento dell’appello, riformava in parte qua la sentenza impugnata, ordinando all’appellato la demolizione anche del terrapieno al fine di eliminare l’effettivo dislivello esistente tra i due fondi.

Nel corso del giudizio di impugnazione, l’appellato si costituiva solo con comparsa conclusionale, eccependo la tardività dell’appello. Tuttavia, sul punto il Collegio salernitano si discosta affermando che, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c., debba farsi riferimento non al giorno in cui la sentenza è stata consegnata all’ufficiale giudiziario, bensì a quello in cui la sentenza è stata consegnata al destinatario della notifica.

Sulla base di tale motivo, l’appellato propone ricorso per cassazione, sostenendo l’erroneità della decisione dei giudici salernitani nella parte in cui hanno individuato il dies a quo per il calcolo del termine breve per impugnare la sentenza di prime cure nel momento in cui la stessa notificata sia pervenuta al destinatario e non , invece, il momento in cui la stessa sia stata consegnata all’ufficiale giudiziario per la notifica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SOLUZIONE

[1] La Seconda Sezione viene, quindi, investita della questione relativa all’individuazione per il notificante del dies a quo dal quale decorre il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., se, vale a dire, esso coincida con la data di consegna della sentenza all’ufficiale giudiziario ovvero con quello successivo di perfezionamento della notifica per il destinatario. Dopo aver ricostruito i contrapposti orientamenti giurisprudenziali rinvenuti sulla questione, la Corte, constatata l’impossibilità di ricondurli ad unità, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la definizione della questione ritenuta di particolare rilevanza.

QUESTIONI

[1] A fondamento della propria ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, la Seconda Sezione ravvisa l’esistenza di un netto contrasto interpretativo ispirato a principi diversi non suscettibili di essere condotti ad una composizione. In questa direzione, la Suprema Corte dà anzitutto conto di entrambi gli orientamenti giurisprudenziali.

Un primo indirizzo interpretativo (da ascrivere a Cass., sez. III, 17 gennaio 2014, n. 883, Foro it., Rep. 2014, voce Impugnazioni civili, n. 33), stando al quale, la decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza comincia per la parte notificante dalla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e non da quella eventualmente successiva di perfezionamento della notifica, in quanto la consegna dell’atto rende certa l’anteriorità della conoscenza della sentenza per l’impugnante, in applicazione analogica del principio dettato dall’art. 2704, co. 1, ultimo periodo, c.c.

Un orientamento di segno opposto (cfr. Cass., sez. VI, 7 maggio 2015, n. 9258, id., Rep. 2015, voce cit., n. 64; Cass., sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23501, id., Rep. 2004, voce cit., n. 43) afferma, invece, la contestualità degli effetti della notificazione della sentenza per il notificante e per il notificato riconducendo il dies a quo di decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, posto che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale del provvedimento impugnato derivante dalla notificazione di una sentenza rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento.

Constata la validità, in prima battuta, di entrambi i principi sottesi ai contrapposti orientamenti, che riconducono il riferimento alla notificazione di cui all’art. 326 c.p.c. per la decorrenza del termine di impugnazione, in un caso, al principio di presunzione di conoscenza della sentenza che grava su tutte le parti coinvolte nel procedimento di notificazione, ovvero, nell’altro caso, al principio di bilateralità degli effetti della notificazione che implica il perfezionamento del procedimento di notificazione, la Suprema Corte, tuttavia, riconosce che tali principi non siano suscettibili di essere riportati ad unità.

Pertanto, non essendo l’art. 326 c.p.c. «un’isola logica», si reputa necessario individuare quel principio che sia maggiormente aderente al sistema normativo. D’altra parte, la ratio della norma soggiace all’esigenza di certezza correlata al passaggio in giudicato, entro tempo determinato, della sentenza «la cui forza vincolante, nel nostro sistema, non può che essere relazionata ad un singolo momento per tutte le parti in causa, ovvero, per tutti i soggetti interessati».

Muovendo dal principio secondo cui ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza, la notificazione della stessa, cui fa riferimento l’art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti, ossia al di fuori delle modalità procedimentali previste specificamente dal codice di rito (cfr. Cass., sez. lav., 18 giugno 2002, n. 8858, id., Rep. 2002, voce cit., n. 34), sembra più coerente con il sistema la soluzione che ricollega il decorso del termine breve di impugnazione, per entrambe le parti, al momento di perfezionamento della notificazione anche nei confronti del destinatario, ciò che si realizza allorché tanto il notificante quanto il destinatario acquisiscano simultaneamente conoscenza legale della sentenza.

Per l’efficacia bilaterale della notificazione della sentenza, secondo cui fa decorrere i termini per impugnare sia per il destinatario sia per il notificante che sia anch’esso (parzialmente) soccombente, v. C. Mandrioli – A. Carratta, Corso di diritto processuale civile, II, 26a ed., Torino, 2017, 442.

Di fronte all’ondivago orientamento della giurisprudenza sulla questione prospettata, non resta che rimettere l’ultima parola alle Sezioni Unite, accogliendo, nel frattempo, l’inclinazione alla soluzione più aderente all’impianto normativo e che traspare tra le righe della sentenza in epigrafe.

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