La datazione del testamento olografo tra forma e sostanza
di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile, Sez. 6, ordinanza n. 9364 del 21/05/2020
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – Testamento olografo – Autografia della data – Indicazione completa del giorno, mese ed anno – Necessità – Omissione totale o parziale – Annullamento del testamento – Valutazione della rilevanza sul regolamento d’interessi contenuto nell’atto – Esclusione.
In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.
Disposizioni applicate
Articoli 602, 606 cod. civ.
[1] La vicenda sottesa alla pronuncia in esame riporta il caso di un testamento olografo privo di data, con il quale Tizio veniva nominato erede universale.
Tale testamento veniva impugnato da Caio, fratello del de cuius, il quale sarebbe stato chiamato all’eredità se si fosse aperta la successione ex lege anziché testamentaria.
Tanto il giudizio di primo grado quanto quello di appello vedevano soccombere Tizio.
In particolare, sebbene fosse innegabile la non presenza della data sulla scheda testamentaria, nel secondo grado di giudizio, l’appellante deduceva che il primo giudice aveva disposto l’annullamento del testamento nonostante l’attore non avesse fatta altra richiesta se non quella di accertarsene la nullità.
Nei due gradi di merito, poi e per quanto di maggior interesse in questa sede, parte attrice-appellante evidenziava come la datazione del testamento fosse rilevabile da elementi ulteriori (nella specie, la data era apposta sulla busta al cui interno era stato rinvenuto il testamento).
La Corte di Appello, respingendo il gravame, rilevava che il giudice di prime cure, nel pronunciarsi in ordine all’annullamento del testamento, aveva correttamente interpretato la domanda e aggiungeva che “l’indicazione della data costituisce requisito essenziale del testamento olografo, non suscettibile di essere ricavato aliunde da elementi estranei alla scheda”. Inoltre, veniva evidenziato come la mancanza della data costituisca “di per sé causa di invalidità, senza che sia minimamente necessaria una indagine volta a verificare le conseguenze della mancanza sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie”.
[2] La parte soccombente proponeva ricorso in Cassazione, fondandolo su tre motivi, i primi due dei quali saranno oggetto della presente analisi.
Con il primo motivo denunciava “che i giudici di merito, in presenza di una domanda volta a far accertare la nullità dei testamenti, non potevano disporne l’annullamento”; evidenziandosi che “la radicale diversità dei due istituti della nullità e dell’annullabilità esclude la fungibilità fra le due domande”.
Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo infondato, rilevando come Caio avesse “dedotto, quale causa di invalidità del testamento, la mancanza di data, chiedendo, in considerazione di tale carenza, dichiararsene la nullità. I giudici di merito, sulla base della medesima deduzione, hanno pronunciato l’annullamento”.
Ciò non costituirebbe alcuna violazione del principio del contraddittorio essendosi limitati i giudici ad effettuare una corretta “qualificazione della domanda in applicazione del principio iura novit curia” senza operare “alcuna alterazione dei termini della controversia”.
[3] Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente riproponeva la tesi sostenuta in appello “secondo cui la data, in applicazione del principio di conservazione della volontà del testatore, doveva e poteva ricavarsi aliunde, essendo presente sulla busta nella quale erano contenute le schede”.
Inoltre, affermava che la mancanza di data, in applicazione dell’art. 602, 3° comma, cod. civ., rilevasse, quale causa di invalidità del testamento olografo “solo in presenza di contestazioni sulla capacità del testatore o per risolvere il conflitto fra testamenti incompatibili o altra questione da decidersi in base al tempo del testamento, laddove nella specie non ricorreva alcuna di tali esigenze”.
Anche tale motivo è stato ritenuto infondato.
La Suprema Corte dapprima ricorda come la data costituisca un elemento essenziale del testamento olografo e debba contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno, riconoscendo che è possibile che essa, se incompleta, “possa essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma ciò sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria e non debbano essere ricercati aliunde”.[1]
Viene dunque riaffermato, come da orientamento costante, che “per il combinato disposto dagli articoli 602 e 606 cod. civ. l’omessa o l’incompleta indicazione della data comportano l’annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validità dell’atto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all’atto, ne l’invalidità del testamento può essere subordinata all’incidenza in concreto dell’omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie“.[2]
In ordine, poi , alla circostanza che la data fosse riportata sulla busta contenente il testamento, gli Ermellini richiamano il consolidato orientamento giurisprudenziale[3] secondo cui la data “può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione e che non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio” precisando, tuttavia, che è pur sempre necessario che “la data sia scritta sulla scheda in modo che sia data del testamento e faccia parte del contesto di esso”.
[4] La sentenza in commento fornisce lo spunto per una analisi dell’elemento temporale nel testamento olografo.
Di tale aspetto sembra rinvenirsi espressa disciplina esclusivamente nell’articolo 602 cod. civ. laddove, dopo essersi genericamente affermato, al primo comma, che “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”, si precisa, al 3° comma, che “la data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.
Una prima e superficiale lettura di tale disposizione sembra legittimare un’interpretazione quale quella portata avanti dalla difesa della ricorrente: l’elemento della data rileva solo nei casi previsti dal comma da ultimo citato.
In realtà, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere la data (anche) quale elemento formale del testamento olografo, la cui mancanza comporta l’annullabilità dello stesso ai sensi dell’art. 606 cod. civ.. In base a tale norma, il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione del testatore, mentre “per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse”.
La mancanza di data, nel testamento olografo, sarebbe proprio il difetto disciplinato dal 2° comma della norma citata. Trattandosi di mero difetto formale, a nulla rileva la circostanza che l’eventuale individuazione del momento di redazione incida o meno rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.
Le diverse ipotesi richiamate, invece, dal 3° comma dell’art. 602 cod. civ. si sostanziano in vizi non di carattere formale e, pertanto, soggiacciono alla limitazione di cui alla norma stessa. E non è da sottovalutare il rilievo che esse richiedono necessariamente l’apposizione di una data al testamento; solo la presenza di una data, infatti, può far emergere questioni circa la sua falsità.
Alcune ulteriori considerazioni si impongono.
Innanzitutto, pacifica è l’ammissibilità di una data indicata con formulazioni equipollenti alla espressa indicazione di giorno mese e anno: esempio di scuola è la dizione “il giorno di Natale del 2019”.
Altrettanto pacifica è l’equiparazione alla data mancante delle diverse ipotesi di data impossibile o incompleta.[4]
Più discussa è l’apponibilità della data sulla busta contenete il testamento olografo. La pronuncia in commento, come visto, ha ritenuto che solo l’indicazione sulla scheda testamentaria rispetti la prescrizione formale di legge, limitandosi ad ammettere che non rileva, all’interno di essa, il punto in cui essa sia stata apposta, addirittura ipotizzandosi la possibilità di indicazione della data anche dopo la sottoscrizione. Deve, tuttavia, riportarsi il diverso orientamento giurisprudenziale che sostiene l’ammissibilità (a determinate condizioni) di datazione sulla busta anziché della scheda. A giudizio di Cass. Civ. n. 11703/2001, infatti, se tra la busta e la scheda contenuta in essa può rinvenirsi un collegamento particolarmente intimo e stringente tale da comprovare una sostanziale unitarietà degli elementi, può ritenersi esistente tra gli stessi il medesimo nesso esistente nelle ipotesi di testamento redatto su più fogli (ritenuto dalla costante giurisprudenza valido anche qualora la data sia riportata solo su uno di essi, a condizione che “tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale“[5])
[1] E’ la stessa sentenza in commento a richiamare la precedente giurisprudenza di legittimità: Cass. Civ. n. 505/1952 e n. 1323/1965.
[2] Nello stesso senso: Cass. Civ. n. 6682/1988; n. 7783/2001. Si vedano, poi, in particolare:
– Cass. Civ. n. 12124/2008: “In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie”.
– Cass. Civ. n. 22578/2016: “la data è un elemento essenziale, la cui mancanza è incondizionatamente configurata quale causa di annullamento, che può essere fatta valere anche se non si controverte sulla capacità del testatore, sulla priorità di data tra più testamenti e su altri punti da decidersi in base all’accertamento del tempo in cui l’olografo è redatto.
Affinché’ concorra il requisito predetto è necessario che l’olografo contenga indicazioni che, pur se formulate in termini non del tutto appropriati e puntuali, consentano tuttavia, da sole, di individuare il giorno, il mese e l’anno della redazione dell’atto, senza che all’uopo sia necessario riferirsi ad altri elementi non risultanti dalla scheda testamentaria.
[3] Tra le altre, si vedano Cass. Civ. n. 18644/2014 e n. 11703/2001.
[4] La citata Cass. Civ. n. 12124/2008, ad esempio, ha ritenuto annullabile ex art. 606 cod. civ. un testamento contenente la sola indicazione di mese e anno.
[5] In tal senso, Cass. Civ. n. 4329/1979 e n. 2074/1985.
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