La CTU in materia bancaria: istruzioni per l’uso
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCome noto, la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità ai fini della decisione, nonché l’ambito di estensione (da ultimo Trib. Roma 24 gennaio 2018).
La CTU può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l’onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.
Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda con essa a supplire l’onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex multis Cass. 26 febbraio 2003 n. 2887). Infatti, “ … il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati…” (Cass. 15 aprile 2002, n. 5422 nonché, ex plurimis, Cass. 8 febbraio 2011, n. 3130). Ancora, la Suprema Corte ha rilevato che “la consulenza non rientra nella disponibilità delle parti ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale esattamente decide di escluderla ogni qual volta si avveda che la richiesta della parte tende a supplire con la consulenza la deficienza della prova o a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (Cass. 6 dicembre 2011, n. 26151). Non c’è dubbio che “la mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l’indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall’onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati“: in altri termini “ha natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega” (Cass. 5 luglio 2007, n. 15219).
Quanto precede è in linea con i principi sostanziali (art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115 c.p.c.) relativi all’onere della prova: “diversamente si legittimerebbe la proposizione indiscriminata di azioni giudiziali sprovviste ab origine dei relativi fondamenti normativi” (Trib. Roma 24 gennaio 2018).