5 Gennaio 2020

La CTU contabile nel contenzioso bancario

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

 Nel contenzioso bancario un ruolo essenziale è svolto dalla consulenza tecnica d’ufficio. Come risaputo, anche nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto un contratto bancario, le prove (ad es. il contratto di finanziamento, gli estratti conto, i Decreti trimestrali ministeriali di rilevazione del tasso soglia usura) devono essere articolate e fornite dalle parti: la consulenza tecnica d’ufficio è solo uno strumento di migliore valutazione del materiale probatorio già acquisito al processo.

Al riguardo, la recente Cass. n. 27776/2019 ha operato una snella ricapitolazione dei principi di diritto che disciplinano le consulenze tecniche d’ufficio, sintetizzabile come segue:

– la consulenza tecnica d’ufficio ha la funzione di offrire al giudice l’ausilio delle specifiche conoscenze tecnico scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere; tale mezzo istruttorio – presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste – non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all’accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell’onere probatorio delle parti (Cass. n. 212/2006);

– il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultante da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti (Cass. n. 12921/2015);

– il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l’onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria (Cass. 15774/2018);

–  in tema di consulenza tecnica d’ufficio, anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l’acquisizione di dati la cui valutazione sia poi rimessa all’ausiliario, quest’ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l’inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sugli stessi  (Cass. n. 18770/2016).

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Diritto e contenzioso bancario