11 Luglio 2023

La Corte Suprema si pronuncia in materia di regime probatorio dell’elemento soggettivo della revocatoria fallimentare di rimesse bancarie

di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. Prima Sent., 17/05/2023, n. 13455, Pres. Genovese, Est. Crolla

Revocatoria fallimentare e conoscenza in capo al terzo dello stato di insolenza del suo dante causa

[1] In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza in capo al terzo dello stato di insolenza del suo dante causa dovrebbe portare il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.

Disposizioni applicate

Art. 67, comma 2 R.D. n. 367 del 1942, artt. 2727 e 2729 c.c.

CASO

Il curatore fallimentare agiva in giudizio per vedersi accogliere la domanda ex art. 67, comma 2 L.F. delle rimesse solutorie affluite sul conto corrente della società dall’imprenditore in bonis nell’anno anteriore al fallimento e il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda revocatoria.

La banca impugnava quindi la sentenza e l’appello veniva accolto tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la scientia decoctionis presuppone non la conoscibilità bensì l’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, potendosi tuttavia dimostrare tale circostanza su elementi di prova presuntivi.

La pronuncia di secondo grado veniva pertanto impugnata dal fallimento avanti la Corte di Cassazione, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al R.D. n. 367 del 1942, art. 67, comma 2, all’art. 2727 c.c. e all’art. 2729 c.c..

SOLUZIONE

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la pronuncia impugnata non abbia correttamente applicato la regola probatoria riconosciuta dalla giurisprudenza. Il Fallimento, infatti, aveva rappresentato plurimi elementi indiziari costituiti: a) dal protesto di numerosi assegni, alcuni dei quali tratti dal conto corrente intrattenuto con la BCC; b) dall’andamento del conto corrente caratterizzato dal costante sforamento dei limiti dell’affidamento; c) dalla qualità dell’accipiens che, essendo una Banca, ossia un soggetto qualificato, non poteva non cogliere, avvalendosi della propria specifica professionalità e degli strumenti di analisi di cui normalmente dispone, i segnali esteriori dell’insolvenza.

QUESTIONI

La Corte di Cassazione nella sentenza in commento si pronuncia sul regime probatorio dell’elemento soggettivo della revocatoria di rimesse bancarie di cui all’art. 67, comma 2 n. 2 L.F.

Ai sensi del dettato normativo, è noto che il fallimento che agisca per la declaratoria di inefficacia dell’atto deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens.

La scientia decoctionis dell’imprenditore da parte del terzo deve poi essere effettiva e non meramente potenziale e va riferita alle date delle singole rimesse nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e implica quindi l’onere della prova a carico della curatela della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell’imprenditore (Cass. Civ. 10573/2018).

La Suprema Corte si è soffermata quindi sulla valutazione che il giudice deve fare sulle prove presuntive, le quali sono basate su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordatanza, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c.. Tali elementi andranno valutati dal giudice secondo l’uso della sua normale prudenza e avvedutezza, rapportate anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato ad operare.

Afferma la Corte di legittimità che il giudice è tenuto quindi ad eseguire un procedimento di valutazione articolato in due fasi logiche: da un lato egli dovrà compiere una valutazione analitica degli elementi indiziari, mentre dall’altra dovrà dar corso alla valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi, da esaminare isolati tra loro per accertare se essi siano concordanti e in combinazione tra loro per fornire complessivamente una valida prova presuntiva.

Nel caso di specie, il fallimento aveva rappresentato plurimi elementi indiziari, costituiti dal protesto di numerosi assegni, alcuni dei quali tratti dal conto corrente intrattenuto con la stessa banca ricorrente; dall’andamento del conto corrente caratterizzato dal costante sforamento dei limiti dell’affidamento; dalla qualità dell’accipiens che, essendo una Banca, ossia un soggetto qualificato, non poteva non cogliere, avvalendosi della propria specifica professionalità e degli strumenti di analisi di cui normalmente dispone, i segnali esteriori dell’insolvenza.

Secondo la Cassazione, pertanto, il giudice avrebbe potuto desumere da tutti questi indizi la prova dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma e, per l’effetto, ha pertanto accolto il ricorso.

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