28 Aprile 2020

La Corte di Cassazione non ha il potere di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

di Lucia Di Paolantonio, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. Unite, Sent., ud. 08 ottobre 2019, 20.02.2020, n. 4315

Spese giudiziali in materia civile – Patrocinio a spese dello Stato – revoca (art. 136, d.P.R. n. 115/2002)

[1] In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al detto patrocinio spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero – nel caso di mancato rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
[2] Salvo il caso in cui la causa sia stata rimessa al giudice di rinvio, il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 cod. proc. civ., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 136 T.U.S.G. per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui una delle parti sia stata ammessa.

CASO
Q.B. aveva citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli U. Assicurazioni S.p.a. al fine di ottenere la condanna al pagamento di quest’ultima delle competenze professionali per una perizia da lui eseguita per conto della società di assicurazioni. Il Giudice di Pace di Napoli aveva accolto la domanda con sentenza che fu completamente riformata in secondo grado dal Tribunale di Napoli, con condanna di Q.B. alle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Q.B., quindi, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi e depositando il decreto di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Ha resistito con controricorso U. Assicurazioni S.p.a. Il ricorso era affidato al vaglio della seconda sezione civile della Corte ci Cassazione, che con ordinanza interlocutoria n. 1664 del 22.01.2019 ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite rilevando come le richieste di rigetto del ricorso e di revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, avanzate dal pubblico ministero, sottoponessero la questione di diritto relativa alla sussistenza del potere della Corte di cassazione di procedere alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla quale si era manifestato un contrasto tra le Sezioni semplici.
Rilevata, tra le altre, l’esistenza del contrasto giurisprudenziale e l’impossibilità di conciliare i due orientamenti, la questione è stata rimessa alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

QUESTIONI
Preliminarmente, il Giudice chiamato a decidere nella sua funzione nomofilattica ha vagliato i motivi di ricorso proposti dichiarandoli tutti inammissibili per manifesta infondatezza e rilevando che nel caso di specie ricorreva l’abuso del processo; la decisione sui motivi proposti dal ricorrente si è resa necessaria in quanto solo nel caso di mancato accoglimento di questi ultimi con il rilievo della mala fede o della colpa grave della parte, poteva assumere rilievo la questione circa la competenza a pronunciare la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Infatti, ciò che veniva richiesto al Supremo Consesso era di stabilire se, allorquando si ravvisino nel giudizio di cassazione le condizioni previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, per la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a tale revoca debba provvedere la Corte di Cassazione ovvero il giudice di rinvio o quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
[1] Ciò posto, a seguito dell’inquadramento storico e generale dell’assistenza legale ai non abbienti, nonché i presupposti dell’ammissione e della revoca del diritto al patrocinio a spese dello Stato, il Supremo Giudice ha stabilito che tra i suoi poteri non è ricompreso anche quello di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione è stata assunta sulla base dei seguenti e rilevanti argomenti:
(a) attesa la funzione della Corte di Cassazione, che di norma impedisce che questa assuma decisioni nel merito delle controversie che le sono sottoposte, è conseguente ritenere che ad essa non possano essere attribuiti compiti estranei a tale funzione, se non in forza di una espressa previsione di legge, che nel caso non ricorre;
(b) il potere di revoca dell’ammissione è diverso e indipendente rispetto a quello di decidere la controversia, attenendo ad un rapporto giuridico diverso, per cui la Suprema Corte non può assumere decisioni che esulino dall’oggetto della causa portata alla sua attenzione;
(c) avverso il provvedimento di revoca è ammessa opposizione ex art. 170 T.U.S.G. (come previsto dalla Giurisprudenza di legittimità) per cui, in ragione della collocazione istituzionale della Corte Suprema quale organo di vertice della giurisdizione., la stessa non può assumere decisioni ulteriormente impugnabili ed aventi natura non definitiva;
(d) il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la revoca dell’ammissione al patrocinio è comunque indipendente dal giudizio sulla fondatezza o meno del ricorso che spetta alla Corte di Cassazione, per cui il primo può essere compiuto dal giudice di merito senza che si dia luogo ad alcuna sovrapposizione di giudizi e ciò in quanto, anche in punto di revoca per motivi diversi dalle condizioni reddituali, il giudice del merito potrebbe avere a disposizione materiale istruttorio di cui la Suprema Corte non dispone;
(f) la revoca dell’ammissione al patrocinio, avendo efficacia retroattiva ex art. 136 T.U.S.G. (ad eccezione dei casi in cui sia stata disposta per la sopravvenuta modificazione delle condizioni di reddito), ripristina l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa tecnica, con conseguente necessità di provvedere all’adozione dei provvedimenti restitutori, che presuppongono accertamenti di fatto che esulano dai poteri cognitori della Corte di cassazione e che possono essere compiuti solo dal giudice di merito.
Attesa la carenza di potestà decisionale in punto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Suprema Corte, il Giudice di Legittimità ha ulteriormente precisato che la decisione spetta al giudice del rinvio e che in caso di cassazione della sentenza senza rinvio, ritenendo idonea anche in materia civile criterio di determinazione previsto in materia penale dall’art. 112 T.U.S.G., la decisione dovrà essere assunta dal magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
[2] Oltre a quanto generalmente previsto, la Suprema Corte ha anche indicato il procedimento per la valutazione della revoca del patrocinio a spese dello stato nel caso in cui il giudice competente non corrisponda al giudice di rinvio, stabilendo che lo stesso è investito della verifica ex art. 136 T.U.S.G. automaticamente a seguito della comunicazione prevista dall’art. 388 cod. proc. civ.
speciale in materia fiscale.